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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08285/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6538/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; e [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso gli uffici dell'avvocatura capitolina; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4850/38/14, depositata il 23 luglio 2014, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 23 settembre 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. - con sentenza n. 4850/38/14, depositata il 23 luglio 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto, previa riunione, gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e da [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronuncia di prime cure che, per suo conto, aveva annullato un avviso di intimazione emesso in relazione alla Tarsu dovuta dalla contribuente per gli anni dal 1999 al 2002; 1.1 - a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha considerato che: - nella fattispecie, l'atto impugnato trovava fondamento in un avviso di accertamento, notificato alla contribuente il 10 luglio 2003, e nella successiva cartella esattoriale, anch'essa ritualmente notificata in data 17 dicembre 2004; - in ragione di tanto, non trovavano, quindi, applicazione le disposizioni di cui alla

I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 163, - essendo stato rispettato il termine di cui al previgente d.lgs. n. 507 del 1993, art. 71, - né il d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, prevedeva, ratione temporis, un termine di decadenza per la notifica della cartella;

2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria; - resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che pur ha depositato memoria.

Considerato che:

1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 327, e dell'art. 112, cod. proc. civ.; si assume, in sintesi, che la gravata sentenza aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità dei gravami proposti da controparti, eccezione, questa, - la cui proposizione, del resto, emergeva dalla stessa impugnata pronuncia, - che trovava fondamento nell'applicazione, nella fattispecie, del termine lungo semestrale introdotto dalla

I. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, c. 17, venendo, difatti, in considerazione, - a fronte della notifica del ricorso introduttivo del giudizio alle date del 9 luglio 2009, quanto a [OSCURATO:PERSONA], e del precedente 6 luglio, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], - appelli che erano stati, a loro volta, notificati alle date del 18 e del 22 novembre 2013, laddove la pronuncia di prime cure era stata pubblicata il 19 novembre 2012 (con scadenza di detto termine lungo alla data del 19 maggio 2013); - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame, - pur a fronte della contestazione svolta da essa esponente in ordine alla relativa rilevanza probatoria, - aveva posto a fondamento del decisum, - in punto di riscontro delle notifiche dell'avviso di accertamento e della stessa cartella esattoriale costituenti atti presupposti dell'avviso di intimazione impugnato, - le mere fotocopie di un avviso di ricevimento e dell'estratto di ruolo, così violando i principi in tema di onere della prova;

2. - in via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso svolta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, - con riferimento all'intestazione del ricorso che prefigura una parte ([OSCURATO:PERSONA]) a fronte della (diversa) giusta parte ([OSCURATO:PERSONA]) del giudizio di merito definito con la gravata sentenza, - posto che, - così come rende inequivoco l'esame complessivo del ricorso e dei suoi stessi riferimenti alla pronuncia oggetto di impugnazione, - la rilevata difformità integra una mera irregolarità insuscettibile di ingenerare incertezza sulla giusta parte del ricorso che, peraltro, in forza della rilasciata procura, si identifica (esattamente) con [OSCURATO:PERSONA]; 2.1 - la Corte, difatti, ha ripetutamente rimarcato che l'erronea indicazione della parte nel cui interesse, o nei cui confronti, il ricorso per cassazione sia stato proposto non ne determina la nullità ovvero l'inammissibilità [art. 366, c. 1, n. 1), c.p.c.] ove, dalla lettura complessiva dell'atto, emerga chiaramente, così come nella fattispecie, la riferibilità alla parte interessata, e ove, in ogni caso, l'atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo alla controparte di difendersi adeguatamente nel merito (v.

Cass., 19 ottobre 2018, n. 26489; Cass., 6 febbraio 2018, n. 2827; Cass. 11 giugno 2007, n. 13620; per il rilievo dei riferimenti, contenuti nel ricorso, agli atti dei precedenti giudizi v., altresì, Cass., 11 febbraio 1994, n. 1389 cui adde Cass., 2 febbraio 2016, n. 1989);

3. - tanto premesso il primo motivo di ricorso, - dal cui esame consegue l'assorbimento del secondo, - è fondato, e va accolto;

4. - la Corte ha già avuto modo di rilevare che, se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, e non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello (v.

Cass., 25 febbraio 2021, n. 5257; Cass., 11 luglio 2019, n. 18708; Cass., 10 gennaio 2014, n. 440);- nella fattispecie, difatti, viene in rilievo una questione, - quella relativa alla formazione del giudicato interno in ordine alle statuizioni che non avevano formato oggetto di tempestiva impugnazione, - che, per un verso, era rilevabile di ufficio, - così che la stessa difesa che, nella fattispecie, è stata svolta dal contribuente con le controdeduzioni depositate nel grado di appello si risolveva in una sollecitazione all'esercizio del potere officioso (Cass. Sez.

U., 25 maggio 2001, n. 226), - e che, per il restante, pacificamente non ha formato oggetto di esame da parte del giudice del gravame che, per l'appunto pronunciando nel merito delle impugnazioni, ha reso un decisum che prescinde, del tutto, dall'accertamento sollecitato dalla parte piuttosto che implicarlo per escluderne (implicitamente) la fondatezza; 4.1 - la

I. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, c. 17, - nel novellare l'art. 327, c. 1, cod. proc. civ., oggetto di richiamo nel d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, c. 3, 49 e 51, così riducendo a sei mesi il termine (lungo) di impugnazione già di durata annuale, - ha altresì disposto (art. 58) che detta modifica processuale dovesse trovare applicazione «ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore» (id est a decorrere dal 4 luglio 2009, risultando il decreto pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 giugno 2009); - e la Corte ha, quindi, avuto modo di rilevare che, ai fini dell'applicazione di detta disposizione, occorre avere riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso introduttivo del giudizio si è perfezionata con la ricezione dell'atto da parte del destinatario e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o il plico è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla

I. n. 53 del 1994 (così Cass., 10 agosto 2017, n. 19959; v., altresì, Cass., 3 novembre 2020, n. 24288; Cass., 17 dicembre 2014, n. 26535); 4.2 - detta conclusione, cui va data continuità, trova per l'appunto fondamento nell'espresso dato letterale della disposizione che, come anticipato, ha riguardo ai «giudizi instaurati» e non anche, - così come assumono le controricorrenti, - al perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio (ex latere del notificante), ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 20, c. 2 (secondo il cui disposto, nel caso di notifica a mezzo posta, «il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione»); - quest'ultima disposizione, difatti, canonizza quel principio della cd. scissione soggettiva, per il notificante ed il destinatario, del momento perfezionativo del procedimento notificatorio, - scissione che risulta funzionale all'individuazione della data di notificazione allorchè, a carico del notificante, possano prospettarsi decadenze, o altri impedimenti, conseguenti al ritardo nel compimento di attività riferibili a soggetti diversi (quali l'ufficiale giudiziario o l'agente postale) dallo stesso notificante, - che trova sede (anche) nel codice di rito civile (art. 149, c. 3, cod. proc. civ.) e del quale le Sezioni Unite della Corte non hanno mancato di rilevare l'inoperatività ai fini della determinazione della pendenza della lite che «non può che farsi coincidere con il momento in cui il procedimento di notificazione dell'atto introduttivo della causa si è completato, necessariamente corrispondente, quindi, con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell'atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo» (Cass. Sez.

U., 19 aprile 2013, n. 9535 cui adde Cass. Sez.

U., 6 novembre 2014, n. 23675); 4.3 - nè è, poi, dubbio che (anche) nel rito tributario la litispendenza consegua (esattamente) dal perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, essendosi rimarcato che la disciplina della fase introduttiva dinanzi alle commissioni tributarie valorizza «sempre la ricezione dell'atto da parte del destinatario» (v.

Cass. Sez.

U., 29 maggio 2017, n. 13452); 4.4 - nella fattispecie risulta, dunque, che il ricorso introduttivo del giudizio è stato effettivamente notificato alle date del 9 luglio 2009, quanto a [OSCURATO:PERSONA], e del precedente 6 luglio, quanto ad [OSCURATO:PERSONA] e la stessa gravata sentenza offre riscontro alle allegazioni di parte ricorrente accertando che gli appelli erano stati, a loro volta, notificati alle date del 18 e del 22 novembre 2013, a fronte della pubblicazione della sentenza di prime cure in data 19 novembre 2012 (con conseguente scadenza di detto termine lungo di impugnazione alla data del 19 maggio 2013);

5. - dalla rilevata l'inammissibilità dei proposti appelli, - cui si correla l'improseguibilità del processo in ragione del passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure, di accoglimento del ricorso, - consegue che rimane precluso l'esame di ogni altra questione e, in particolare, di quella posta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., - con riferimento all'estinzione dell'obbligazione tributaria ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 4, conv. in I. n. 136 del 2018, - seppur la ricorrenza della causa estintiva potrà essere valutata in sede extraprocessuale;

6. - l'impugnata sentenza va, pertanto, cassata senza rinvio, dovendosi rilevare l'inammissibilità degli appelli che erano stati proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA]; - le spese del secondo grado di giudizio, e del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono, da ultimo, la soccombenza di parti controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, dichiara l'inammissibilità degli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA] e cassa senza rinvio l'impugnata sentenza; condanna ciascuna parte controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in C 1.000,00, e del giudizio di legittimità, liquidate in C 1.500,00 per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 23 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] mide :N5g3T,Vf3-7t -r 5 MAR, 7022 L. Duti Cari3OT" c4" tn CORTE SUP•LYA ;A CASSAZTONE U.R.P.

CENTRALE L . >[OSCURATO:PERSONA] (\Mal C.cr.Y-).Q tbAAL Cv0Z.otk:fma,fy),2C1, e 31 (A I z-z, • tz94-0,4" ), GLI o 122 ciArr,e_. ct-c AQ oti---(2rAnn,Arvr> cd1P-o_CIÒ i 040 \f,pstoCt QuIc -14van olho woo,KO tv‘A\ QU, 0.tri..0 D Q D vwc. p›-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6538/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; e [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso gli uffici dell'avvocatura capitolina; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4850/38/14, depositata il 23 luglio 2014, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 23 settembre 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 4850/38/14, depositata il 23 luglio 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto, previa riunione, gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e da [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronuncia di prime cure che, per suo conto, aveva annullato un avviso di intimazione emesso in relazione alla Tarsu dovuta dalla contribuente per gli anni dal 1999 al 2002; 1.1 - a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha considerato che: - nella fattispecie, l'atto impugnato trovava fondamento in un avviso di accertamento, notificato alla contribuente il 10 luglio 2003, e nella successiva cartella esattoriale, anch'essa ritualmente notificata in data 17 dicembre 2004; - in ragione di tanto, non trovavano, quindi, applicazione le disposizioni di cui alla I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 163, - essendo stato rispettato il termine di cui al previgente d.lgs. n. 507 del 1993, art. 71, - né il d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, prevedeva, ratione temporis, un termine di decadenza per la notifica della cartella; 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria; - resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che pur ha depositato memoria. Considerato che: 1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 327, e dell'art. 112, cod. proc. civ.; si assume, in sintesi, che la gravata sentenza aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità dei gravami proposti da controparti, eccezione, questa, - la cui proposizione, del resto, emergeva dalla stessa impugnata pronuncia, - che trovava fondamento nell'applicazione, nella fattispecie, del termine lungo semestrale introdotto dalla I. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, c. 17, venendo, difatti, in considerazione, - a fronte della notifica del ricorso introduttivo del giudizio alle date del 9 luglio 2009, quanto a [OSCURATO:PERSONA], e del precedente 6 luglio, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], - appelli che erano stati, a loro volta, notificati alle date del 18 e del 22 novembre 2013, laddove la pronuncia di prime cure era stata pubblicata il 19 novembre 2012 (con scadenza di detto termine lungo alla data del 19 maggio 2013); - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame, - pur a fronte della contestazione svolta da essa esponente in ordine alla relativa rilevanza probatoria, - aveva posto a fondamento del decisum, - in punto di riscontro delle notifiche dell'avviso di accertamento e della stessa cartella esattoriale costituenti atti presupposti dell'avviso di intimazione impugnato, - le mere fotocopie di un avviso di ricevimento e dell'estratto di ruolo, così violando i principi in tema di onere della prova; 2. - in via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso svolta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, - con riferimento all'intestazione del ricorso che prefigura una parte ([OSCURATO:PERSONA]) a fronte della (diversa) giusta parte ([OSCURATO:PERSONA]) del giudizio di merito definito con la gravata sentenza, - posto che, - così come rende inequivoco l'esame complessivo del ricorso e dei suoi stessi riferimenti alla pronuncia oggetto di impugnazione, - la rilevata difformità integra una mera irregolarità insuscettibile di ingenerare incertezza sulla giusta parte del ricorso che, peraltro, in forza della rilasciata procura, si identifica (esattamente) con [OSCURATO:PERSONA]; 2.1 - la Corte, difatti, ha ripetutamente rimarcato che l'erronea indicazione della parte nel cui interesse, o nei cui confronti, il ricorso per cassazione sia stato proposto non ne determina la nullità ovvero l'inammissibilità [art. 366, c. 1, n. 1), c.p.c.] ove, dalla lettura complessiva dell'atto, emerga chiaramente, così come nella fattispecie, la riferibilità alla parte interessata, e ove, in ogni caso, l'atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo alla controparte di difendersi adeguatamente nel merito (v. Cass., 19 ottobre 2018, n. 26489; Cass., 6 febbraio 2018, n. 2827; Cass. 11 giugno 2007, n. 13620; per il rilievo dei riferimenti, contenuti nel ricorso, agli atti dei precedenti giudizi v., altresì, Cass., 11 febbraio 1994, n. 1389 cui adde Cass., 2 febbraio 2016, n. 1989); 3. - tanto premesso il primo motivo di ricorso, - dal cui esame consegue l'assorbimento del secondo, - è fondato, e va accolto; 4. - la Corte ha già avuto modo di rilevare che, se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, e non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello (v. Cass., 25 febbraio 2021, n. 5257; Cass., 11 luglio 2019, n. 18708; Cass., 10 gennaio 2014, n. 440);- nella fattispecie, difatti, viene in rilievo una questione, - quella relativa alla formazione del giudicato interno in ordine alle statuizioni che non avevano formato oggetto di tempestiva impugnazione, - che, per un verso, era rilevabile di ufficio, - così che la stessa difesa che, nella fattispecie, è stata svolta dal contribuente con le controdeduzioni depositate nel grado di appello si risolveva in una sollecitazione all'esercizio del potere officioso (Cass. Sez. U., 25 maggio 2001, n. 226), - e che, per il restante, pacificamente non ha formato oggetto di esame da parte del giudice del gravame che, per l'appunto pronunciando nel merito delle impugnazioni, ha reso un decisum che prescinde, del tutto, dall'accertamento sollecitato dalla parte piuttosto che implicarlo per escluderne (implicitamente) la fondatezza; 4.1 - la I. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, c. 17, - nel novellare l'art. 327, c. 1, cod. proc. civ., oggetto di richiamo nel d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, c. 3, 49 e 51, così riducendo a sei mesi il termine (lungo) di impugnazione già di durata annuale, - ha altresì disposto (art. 58) che detta modifica processuale dovesse trovare applicazione «ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore» (id est a decorrere dal 4 luglio 2009, risultando il decreto pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 giugno 2009); - e la Corte ha, quindi, avuto modo di rilevare che, ai fini dell'applicazione di detta disposizione, occorre avere riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso introduttivo del giudizio si è perfezionata con la ricezione dell'atto da parte del destinatario e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o il plico è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla I. n. 53 del 1994 (così Cass., 10 agosto 2017, n. 19959; v., altresì, Cass., 3 novembre 2020, n. 24288; Cass., 17 dicembre 2014, n. 26535); 4.2 - detta conclusione, cui va data continuità, trova per l'appunto fondamento nell'espresso dato letterale della disposizione che, come anticipato, ha riguardo ai «giudizi instaurati» e non anche, - così come assumono le controricorrenti, - al perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio (ex latere del notificante), ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 20, c. 2 (secondo il cui disposto, nel caso di notifica a mezzo posta, «il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione»); - quest'ultima disposizione, difatti, canonizza quel principio della cd. scissione soggettiva, per il notificante ed il destinatario, del momento perfezionativo del procedimento notificatorio, - scissione che risulta funzionale all'individuazione della data di notificazione allorchè, a carico del notificante, possano prospettarsi decadenze, o altri impedimenti, conseguenti al ritardo nel compimento di attività riferibili a soggetti diversi (quali l'ufficiale giudiziario o l'agente postale) dallo stesso notificante, - che trova sede (anche) nel codice di rito civile (art. 149, c. 3, cod. proc. civ.) e del quale le Sezioni Unite della Corte non hanno mancato di rilevare l'inoperatività ai fini della determinazione della pendenza della lite che «non può che farsi coincidere con il momento in cui il procedimento di notificazione dell'atto introduttivo della causa si è completato, necessariamente corrispondente, quindi, con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell'atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo» (Cass. Sez. U., 19 aprile 2013, n. 9535 cui adde Cass. Sez. U., 6 novembre 2014, n. 23675); 4.3 - nè è, poi, dubbio che (anche) nel rito tributario la litispendenza consegua (esattamente) dal perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, essendosi rimarcato che la disciplina della fase introduttiva dinanzi alle commissioni tributarie valorizza «sempre la ricezione dell'atto da parte del destinatario» (v. Cass. Sez. U., 29 maggio 2017, n. 13452); 4.4 - nella fattispecie risulta, dunque, che il ricorso introduttivo del giudizio è stato effettivamente notificato alle date del 9 luglio 2009, quanto a [OSCURATO:PERSONA], e del precedente 6 luglio, quanto ad [OSCURATO:PERSONA] e la stessa gravata sentenza offre riscontro alle allegazioni di parte ricorrente accertando che gli appelli erano stati, a loro volta, notificati alle date del 18 e del 22 novembre 2013, a fronte della pubblicazione della sentenza di prime cure in data 19 novembre 2012 (con conseguente scadenza di detto termine lungo di impugnazione alla data del 19 maggio 2013); 5. - dalla rilevata l'inammissibilità dei proposti appelli, - cui si correla l'improseguibilità del processo in ragione del passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure, di accoglimento del ricorso, - consegue che rimane precluso l'esame di ogni altra questione e, in particolare, di quella posta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., - con riferimento all'estinzione dell'obbligazione tributaria ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 4, conv. in I. n. 136 del 2018, - seppur la ricorrenza della causa estintiva potrà essere valutata in sede extraprocessuale; 6. - l'impugnata sentenza va, pertanto, cassata senza rinvio, dovendosi rilevare l'inammissibilità degli appelli che erano stati proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA]; - le spese del secondo grado di giudizio, e del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono, da ultimo, la soccombenza di parti controricorrenti. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, dichiara l'inammissibilità degli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA] e cassa senza rinvio l'impugnata sentenza; condanna ciascuna parte controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in C 1.000,00, e del giudizio di legittimità, liquidate in C 1.500,00 per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 23 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] mide :N5g3T,Vf3-7t -r 5 MAR, 7022 L. Duti Cari3OT" c4" tn CORTE SUP•LYA ;A CASSAZTONE U.R.P. CENTRALE L . >[OSCURATO:PERSONA] (\Mal C.cr.Y-).Q tbAAL Cv0Z.otk:fma,fy),2C1, e 31 (A I z-z, • tz94-0,4" ), GLI o 122 ciArr,e_. ct-c AQ oti---(2rAnn,Arvr> cd1P-o_CIÒ i 040 \f,pstoCt QuIc -14van olho woo,KO tv‘A\ QU, 0.tri..0 D Q D vwc. p›-
Sentenza Cassazione n. 08285/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris