CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2024
Cassazione n. 28131/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 09/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai propri scritti ed insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con una articolata richiesta del 22 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA], imputato nell'ambito di un procedimento penale pendente innanzi al Giudice di Pace di Modena, per il reato di cui all'art.582 c.p., ascrittogli in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha personalmente presentato richiesta di rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. Ad avviso dell'istante, sussisterebbe pericolo effettivo di assenza di imparzialità da parte del giudice procedente, a causa di gravi situazioni locali — tali da turbare lo svolgimento del processo - che non sarebbero altrimenti eliminabili, che pregiudicherebbero l'autodeterminazione delle persone che partecipano al processo e causerebbero ragioni di legittimo sospetto, con particolare riferimento alla condotta tenuta nei suoi confronti da taluni magistrati (dr.Imperato, dr. Romito, dr.Lionello, dr.ssa Malavasi, dr.ssa Bombana, dr.Liccardo, dr. Pucilli, dr. Guerzoni, dr. [OSCURATO:PERSONA], dr.ssa Benetello) - con la complicità di avvocati (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e della [OSCURATO:PERSONA] - i quali, secondo la di lui prospettazione, avrebbero precostituito una serie di iniziative volte a delegittimarlo, orientando le archiviazioni delle sue iniziative a propria tutela o contro terzi (anche mediante anomalo ricorso ad iscrizioni di notizie di reato contro ignoti) e indagandolo e processandolo per arbitraria ritorsione, ovvero ostacolandolo nello svolgimento dell'attività professionale, svolta anche in veste di consulente tecnico degli organi giurisdizionali. In definitiva, la richiesta di Piccinno si fonda sull'assunto secondo il quale negli uffici delle Procure della Repubblica del Tribunale e del Tribunale di Modena e Ancona tuttora operi un gruppo di magistrati accordatisi per provocargli nocumento e influenzare i giudici al medesimo asserviti; i procedimenti penali instaurati contro di lui sarebbero strumentali ad intimidirlo e a indurlo a desistere dalle denunce ripetutamente formalizzate contro di loro in sede penale e disciplinare (seguite da ispezioni Ministeriali), anche attraverso pretestuosi ritardi nella trasmissione degli atti tra uffici e nell'espletamento delle indagini a suo favore. 2.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile l'istanza di rimessione. 3.In data 28 marzo 2024 il difensore del richiedente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha inoltrato memoria difensiva a sostegno dell'istanza di rimessione, dando atto dell'effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 46 cod. proc. pen.. 4.La richiesta di rinnessione deve essere dichiarata inammissibile in quanto manifestamente infondata.Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno affermato (cfr. Cass. S.U. 28 gennaio 2003, n. 13687, Berlusconi e altri, Rv. 223638) che l'istituto della rimessione del processo possiede carattere eccezionale, esso implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'esegesi restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. La richiesta di rimessione del procedimento, dunque, deve essere fondata su circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di una situazione ambientale anomala, la serenità e l'imparzialità dei giudici possano essere seriamente incise e menomate, con compromissione della corretta esplicazione della funzione giurisdizionale, e non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 15/07/2011, n. 41694, rv. 251110). Per grave situazione locale, peraltro, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, potendo, i motivi di legittimo sospetto, configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (cfr., ex plurimis, Sez. V, 27/04/2011, n. 22275, rv 250575; Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016, Rv. 268531; Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Rv. 273116; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952). I motivi di legittimo sospetto, in altre parole, si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale - con ciò intendendosi un contesto generale gravemente compromesso, esteso e non circoscritto alla reiezione delle singole istanze promosse dall'interessato, di volta in volta vagliate dai magistrati incaricati - tale da turbare il processo, che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli magistrati del pubblico ministero o del Tribunale, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Cass. Sez.6, n. 13419 del 05/03/2019, Baldassare, Rv. 275366; sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, Querci, Rv. 264269). In questo complesso interpretativo, da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, è stato, peraltro, chiarito che gli atti e i comportamenti del pubblico ministero possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 ss. c.p.p., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano, ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo (Cass., sez. VI, 05/06/2007, n. 35779, R.). Ebbene, una volta calati tali principi nel caso in esame, è agevole rilevare che la richiesta in scrutinio trae fondamento da premesse di natura sostanzialmente autoreferenziale, ovvero che la presentazione di esposti e denunce contro singoli magistrati che, a vario titolo, hanno svolto un ruolo istituzionale nell'ambito di personali vicende giudiziarie di interesse per il richiedente debba necessariamente refluire sulla imparzialità dei giudici a loro volta incaricati della celebrazione dei processi penali a suo carico; in altri termini, sulla scorta di siffatti presupposti, ripercorsi nella richiesta, non è certo sufficiente alla rimessione del processo ad altra sede giudiziaria la prospettazione di un rischio di pregiudizio per la libertà di autodeterminazione del giudice naturale, nel caso in esame il Giudice di Pace di Modena, chiamato a giudicare di un'accusa di lesioni personali in pregiudizio di un altro cittadino; insomma, ai fini dell'applicazione dell'istituto è necessaria non l'adduzione di timori o sospetti, illazioni o ricostruzioni personali, ma la dimostrazione di fatti oggettivi che univocamente depongano per l'attualità di una grave situazione locale, foranea alla dialettica processuale, in grado di rappresentare un concreto pericolo per la non imparzialità dei magistrati della sede giudiziaria; sicchè deve essere allo stato in radice escluso che la turbativa prefigurata dal richiedente possa essere anche solo potenzialmente idonea a produrre il fenomeno del grave condizionamento del processo, esigendosi a contrariis una prova concreta, che dia evidenza della sua portata negativa ed inquinante. Tale situazione viene del resto platealmente smentita nella richiesta del medesimo istante, laddove si evidenzia come la magistratura di Ancona abbia accolto la sua opposizione alla richiesta di archiviazione di una denuncia nei confronti di un magistrato (pag.6). Ne consegue la manifesta infondatezza dell'assunto secondo cui l'imparzialità dei magistrati dei tribunali di Modena e Ancona sia compromessa dagli assunti elementi, versandosi in un caso di mera illazione o convinzione personale. Come del tutto arbitrario e congetturale appare attribuire alle condotte processuali indicate dall'istante il valore "sistematico" della dolosa non imparzialità dei magistrati citati, che Piccinno pretende di desumere. 3.Sulla base delle svolte considerazioni, la richiesta formulata va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, co. 6, e 49, co. 2, c.p.p., con condanna di quest'ultimo al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000, tenuto conto della circostanza che la sua palese inammissibilità non consente di ritenere il Piccinno immune da colpa (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagam