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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 15071/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TA' di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza dell’8 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettatola richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del G.I.P. dell’8settembre 2025 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato diassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 309 del1990, con aggravanti), nonché per numerosi reati-fine ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, tutti inun contesto organizzato operante nel quartiere “Falsomiele” di Palermo e aree limitrofe, conruoli apicali attribuiti all’indagato in rapporto a gestione, approvvigionamento, lavorazione,custodia e distribuzione delle sostanze (cocaina, crack, eroina, hashish e marijuana).2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp.

Att. cod. proc. pen.2.1.

Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge in relazione all’art.297, comma 3, cod. proc. pen.In sintesi, la difesa sostiene la retrodatazione del secondo titolo all’epoca del primo,affermando che entrambi i presupposti fissati dalle Sezioni Unite (sentenza n. 45246/2012)sarebbero soddisfatti: (i) scadenza integrale del termine del primo titolo, alla lucedell’ammissione al rito abbreviato del 30.1.2024 (verbale G.U.P.

Palermo allegato), da cuideriverebbe la consumazione del termine di fase “al momento” del secondo provvedimento;(ii) desumibilità anteriore degli elementi poi posti a base della seconda ordinanza dagli attidel primo procedimento, evidenziandosi: l’origine comune dell’indagine sin dal 2019 (R.N.R.19469/2019); la precoce competenza della Procura di Palermo; informative dei Carabinieri diBagheria (10.10.2019; 4.10.2021) su rapporti con i “marsalesi”, tali da rendere già conoscibilie desumibili i fatti della seconda misura.2.2.

Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 649cod. proc. pen. (ne bis in idem) con riguardo all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990.In sintesi, secondo la difesa, la contestazione associativa dell’ordinanza del 2025replicherebbe la medesima partecipazione a un unico sodalizio già oggetto di precedenteprocedimento, con sovrapposizione di arco temporale, programma, contesto territoriale ecoindagati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Si richiama giurisprudenza sull’idem factum(Sez.

U, n. 34655/2005; Corte cost. 200/2016) e su reati associativi (Cass. n. 52499/2014;n., 12700/2008; nonché Sez. 6, n. 32058/2025) per sostenere la preclusione del nuovoprocedimento sul medesimo fatto storico.3.

In data 9 gennaio 2026, il difensore di fiducia ha fatto pervenire istanza di trattazioneorale del ricorso.

Successivamente, in data 16 gennaio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hatuttavia fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, quale difensore di fiducia, nonmunito di procura speciale, avendo l’indagato ottenuto la revoca della misura cautelare.4.

In data 11 febbraio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del ProcuratoreGenerale presso questa Corte, con richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso, avendo lostesso costituito oggetto di rinuncia per intervenuta carenza di interesse (attesa lascarcerazione del ricorrente) in merito della proposta impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta di discussione orale, èinammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l’intervenuta revoca dellamisura cautelare, comunicata dal difensore di fiducia.2.

Sebbene, invero, non possa pronunciarsi la declaratoria di inammissibilità perrinuncia al ricorso (atteso che, per giurisprudenza pacifica, è inefficace l'atto di rinuncia alricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto diprocura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa,richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmenteo a mezzo di procuratore speciale: Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 -01), pur tuttavia l’intervenuta revoca della misura cautelare giustifica l’adozione delladeclaratoria di inammissibilità essendo sopravvenuta la mancanza di interesse al ricorso.

3. Nel caso di specie, all’esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso percassazione per sopravvenuta carenza di interesse, non deve essere pronunciata lacondanna alle spese processuali né alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria,dall’art. 616 cod. proc. pen.Tale conclusione si impone in considerazione della natura oggettiva e non imputabile alricorrente della causa che ha determinato il venir meno dell’interesse all’impugnazione.

Lasopravvenuta revoca della misura cautelare personale, infatti, costituisce un evento esternoalla sfera di controllo dell’indagato, non riconducibile a una condotta abusiva, dilatoria ocolposa nell’esercizio del diritto di impugnazione, ma, al contrario, espressione del fisiologicosviluppo del procedimento cautelare.

In tale prospettiva, l’inammissibilità non discende da unvizio originario del ricorso né da una scelta processuale qualificabile come impropria otemeraria, bensì dal venir meno ex post dell’interesse giuridicamente apprezzabile allapronuncia, quale conseguenza del (ri)ottenimento aliunde dello status libertatis.

Neconsegue che difetta il presupposto sostanziale della “colpa” del ricorrente nelladeterminazione della causa di inammissibilità, presupposto che la giurisprudenza dilegittimità reputa indefettibile ai fini dell’applicazione della condanna alle spese e dellasanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Coerentemente con tale principio, da tempo affermato in modo costante da questaCorte, la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, determinato dacausa non imputabile al ricorrente, esclude l’automatismo sanzionatorio previsto dalla normacitata (tra le tante, Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 25291001).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA' di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza dell’8 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettatola richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del G.I.P. dell’8settembre 2025 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato diassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 309 del1990, con aggravanti), nonché per numerosi reati-fine ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, tutti inun contesto organizzato operante nel quartiere “Falsomiele” di Palermo e aree limitrofe, conruoli apicali attribuiti all’indagato in rapporto a gestione, approvvigionamento, lavorazione,custodia e distribuzione delle sostanze (cocaina, crack, eroina, hashish e marijuana).2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge in relazione all’art.297, comma 3, cod. proc. pen.In sintesi, la difesa sostiene la retrodatazione del secondo titolo all’epoca del primo,affermando che entrambi i presupposti fissati dalle Sezioni Unite (sentenza n. 45246/2012)sarebbero soddisfatti: (i) scadenza integrale del termine del primo titolo, alla lucedell’ammissione al rito abbreviato del 30.1.2024 (verbale G.U.P. Palermo allegato), da cuideriverebbe la consumazione del termine di fase “al momento” del secondo provvedimento;(ii) desumibilità anteriore degli elementi poi posti a base della seconda ordinanza dagli attidel primo procedimento, evidenziandosi: l’origine comune dell’indagine sin dal 2019 (R.N.R.19469/2019); la precoce competenza della Procura di Palermo; informative dei Carabinieri diBagheria (10.10.2019; 4.10.2021) su rapporti con i “marsalesi”, tali da rendere già conoscibilie desumibili i fatti della seconda misura.2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 649cod. proc. pen. (ne bis in idem) con riguardo all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990.In sintesi, secondo la difesa, la contestazione associativa dell’ordinanza del 2025replicherebbe la medesima partecipazione a un unico sodalizio già oggetto di precedenteprocedimento, con sovrapposizione di arco temporale, programma, contesto territoriale ecoindagati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Si richiama giurisprudenza sull’idem factum(Sez. U, n. 34655/2005; Corte cost. 200/2016) e su reati associativi (Cass. n. 52499/2014;n., 12700/2008; nonché Sez. 6, n. 32058/2025) per sostenere la preclusione del nuovoprocedimento sul medesimo fatto storico.3. In data 9 gennaio 2026, il difensore di fiducia ha fatto pervenire istanza di trattazioneorale del ricorso. Successivamente, in data 16 gennaio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hatuttavia fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, quale difensore di fiducia, nonmunito di procura speciale, avendo l’indagato ottenuto la revoca della misura cautelare.4. In data 11 febbraio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del ProcuratoreGenerale presso questa Corte, con richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso, avendo lostesso costituito oggetto di rinuncia per intervenuta carenza di interesse (attesa lascarcerazione del ricorrente) in merito della proposta impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta di discussione orale, èinammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l’intervenuta revoca dellamisura cautelare, comunicata dal difensore di fiducia.2. Sebbene, invero, non possa pronunciarsi la declaratoria di inammissibilità perrinuncia al ricorso (atteso che, per giurisprudenza pacifica, è inefficace l'atto di rinuncia alricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto diprocura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa,richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmenteo a mezzo di procuratore speciale: Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 -01), pur tuttavia l’intervenuta revoca della misura cautelare giustifica l’adozione delladeclaratoria di inammissibilità essendo sopravvenuta la mancanza di interesse al ricorso. 3. Nel caso di specie, all’esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso percassazione per sopravvenuta carenza di interesse, non deve essere pronunciata lacondanna alle spese processuali né alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria,dall’art. 616 cod. proc. pen.Tale conclusione si impone in considerazione della natura oggettiva e non imputabile alricorrente della causa che ha determinato il venir meno dell’interesse all’impugnazione. Lasopravvenuta revoca della misura cautelare personale, infatti, costituisce un evento esternoalla sfera di controllo dell’indagato, non riconducibile a una condotta abusiva, dilatoria ocolposa nell’esercizio del diritto di impugnazione, ma, al contrario, espressione del fisiologicosviluppo del procedimento cautelare. In tale prospettiva, l’inammissibilità non discende da unvizio originario del ricorso né da una scelta processuale qualificabile come impropria otemeraria, bensì dal venir meno ex post dell’interesse giuridicamente apprezzabile allapronuncia, quale conseguenza del (ri)ottenimento aliunde dello status libertatis. Neconsegue che difetta il presupposto sostanziale della “colpa” del ricorrente nelladeterminazione della causa di inammissibilità, presupposto che la giurisprudenza dilegittimità reputa indefettibile ai fini dell’applicazione della condanna alle spese e dellasanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Coerentemente con tale principio, da tempo affermato in modo costante da questaCorte, la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, determinato dacausa non imputabile al ricorrente, esclude l’automatismo sanzionatorio previsto dalla normacitata (tra le tante, Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 25291001). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]
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