CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 1957
Cassazione n. 33539/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ASSARInel procedimento nei riguardi di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1957avverso l’ordinanza del 27/02/2026 del Tribunale di sorveglianza di Sassariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato edell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari harigettato il reclamo del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari che, accogliendo ilreclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, di [OSCURATO:PERSONA],detenuto al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., ha disposto chel’[OSCURATO:PERSONA] consenta al [OSCURATO:PERSONA] l’acquisto di un lettore compact disc e din. 3 compact disc musicali tramite impresa di mantenimento, nonché l’utilizzodell’apparecchio nella propria camera detentiva senza limiti di orario.Riportato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza e sintetizzati imotivi a fondamento del proposto reclamo, il Tribunale di sorveglianza harilevato che, in esito a interlocuzione con la direzione del carcere, al mese disettembre 2025 risultavano autorizzati 31 detenuti per complessivi 123 compactdisc musicali acquistati nel corso degli anni; ha ritenuto pertanto che fossepossibile conciliare le esigenze organizzative dell’[OSCURATO:PERSONA] - conparticolare riferimento agli adempimenti connessi alle verifiche sui lettori e suisupporti compact disc, muniti di bollino SIAE, acquistati tramite impresa dimantenimento - e il diritto del detenuto all’ascolto di brani musicali, potendo ladirezione del carcere, nel caso di un eccessivo carico lavorativo scaturente danumerose richieste, regolamentare il numero massimo di compact discacquistabili mensilmente da ciascun detenuto e scaglionare la consegna in tempicompatibili con le altre attività.2. Avverso l’ordinanza ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato diCagliari, per conto del Ministero della Giustizia, del Dipartimentodell’[OSCURATO:PERSONA] e della Casa circondariale di Sassari,articolando due motivi, tramite i quali eccepisce violazione dell’art. 41-bis Ord.pen. e falsa applicazione dell’art. 14 della Circolare del Dipartimentodell’[OSCURATO:PERSONA] del 2 ottobre 2017.2.1 Con il primo motivo si duole che il provvedimento impugnato, incontrasto con il costante orientamento di questa Corte nella materia, abbiaomesso di valutare in concreto l’incidenza dell’autorizzazione concessasull’organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali dadestinare alla verifica della sicurezza dei lettori e dei supporti musicali,arrestandosi ad un apprezzamento astratto di compatibilità.Rimarcato che la sezione della Casa circondariale di Sassari che ospita ildetenuto è una delle più affollate sul territorio nazionale, denuncia l’inidoneitàdelle informazioni acquisite dai giudici di sorveglianza tramite interlocuzione conla direzione del carcere ai fini di un puntuale vaglio degli adempimenti occorrentiper la messa in sicurezza dei dispositivi e il controllo del contenuto.2.2 Con il secondo motivo eccepisce l’illegittimità dell’autorizzazione all’usodel lettore per ventiquattro ore.Evidenziato che in orario serale e notturno la vigilanza penitenziaria è menointensa, reputa del tutto ragionevole la previsione, all’art. 6 della Circolare del 2ottobre 2017, del ritiro in quella fascia oraria degli oggetti potenzialmentesensibili sotto il profilo della sicurezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. Fondato è il primo motivo di censura.Sulla questione prospettata questa Corte ha ripetutamente affermato che«in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., èlegittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria di diniego diautorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e deirelativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione della vitadell’istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibileassicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 43484del 30/09/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 282213 – 01; in senso conforme,tra le altre, Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della Giustizia, Rv.283819 – 01, nonché Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero dellaGiustizia, Rv. 285656 - 01 che, in applicazione del principio, ha annullato senzarinvio la decisione che aveva ritenuto sufficienti, al fine di escludere rischi per lasicurezza, l’apposizione del sigillo sui compact disc, il loro acquisto mediante ilcosiddetto "sopravitto" e la provenienza degli stessi supporti da autori di famanazionale o internazionale).Il Tribunale di sorveglianza deve dunque verificare se il riconoscimento deldiritto del detenuto ad ascoltare brani musicali avvalendosi di lettore di compactd isc possa «comportare degl i ines ig ib i l i adempiment i da partedell’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi suidispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta,operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l’utilizzo. Scelta che,implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreativedei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito dilegittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istitutipenitenziari» (Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, Direzione della Casa circondarialedi Sassari, n.m.).L’assunto del Tribunale di sorveglianza di Sassari, che l’autorizzazioneall’acquisto di compact disc e lettori tramite l’impresa di mantenimento possaconciliarsi con le esigenze organizzative dell’[OSCURATO:PERSONA], è stato contrastatodal Dipartimento in sede di reclamo e dall’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, sul rilievo chel’ascolto dei supporti musicali, nell’ottica del necessario controllo dei contenutiveicolati con un’attività indiscriminatamente consentita, risulterebbe assaigravoso e sostanzialmente inesigibile.Il provvedimento impugnato non supera le criticità evidenziatedall’[OSCURATO:PERSONA], in base alle quali è ragionevole la scelta della direzioned’istituto di non autorizzare l’ingresso dei compact disc e dei relativi lettori neireparti ove vige il regime differenziato, trattandosi di soluzione coerente coirigori dell’art. 41-bis Ord. pen., funzionali a impedire che il detenuto comunichicon l’esterno e mantenga un legame con l’ambiente delinquenziale diprovenienza, senza che possa ritenersi determinata una condizione detentiva diingiustificata maggiore afflittività, potendo il diritto all’ascolto di brani musicaliesercitarsi tramite strumenti diversi consentiti.Come questa Corte ha già affermato, in relazione ad analoghi provvedimentidel Tribunale di sorveglianza di Sassari, «l’eventuale autorizzazione all’acquistodel lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d’istituto, dovrebbeassicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, giacchégli strumenti in questione ben potrebbero essere oggetto di manipolazione, a finedi introduzione in carcere di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli aprevie adeguate verifiche. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che nedisciplinano il trattamento penitenziario, impone di indirizzare le varie attivitàinterne verso soluzioni operative che contemperino il diritto al trattamento delristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime» (Sez. 1, n. 19704del 21/02/2025, Rosmini, n. m.).I giudici di sorveglianza, nel ritenere non fondate le giustificazioni addottedalla direzione del carcere, si sono sostituiti all’organo incaricato dell’esercizio delpotere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari, finanche suggerendosoluzioni che rientrano nella discrezionalità dell’[OSCURATO:PERSONA], senza operare ilbilanciamento costantemente imposto tra i diritti dei detenuti e l’esigenza diassicurare una corretta e adeguata gestione delle attività interne ai luoghi direclusione in relazione alle specifiche condizioni che caratterizzano i diversiregimi detentivi.3. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso.Questa Corte ha già affermato che la possibilità di utilizzo del lettorecompact disc, senza limitazioni in orario notturno, «integra una questione chein rilievo alcuna lesione dello stesso» (Sez. 1, n. 4792 del 08/01/2025, Casacircondariale di Sassari, n. m.).Anche su tale profilo, a fronte di una specifica valutazione negativamotivatamente compiuta dalla Casa circondariale, la quale ha rappresentato inmaniera non illogica, né incongrua, la sussistenza di rilevanti difficoltà di tipoorganizzativoe di sicurezza, «non è consentito al giudice di sorveglianzaassumere una funzione di tipo direttamente gestionale e operare una valutazionedi tipo genuinamente sostitutivo, consentita esclusivamente nel caso in cui vengaposto a fondamento del rifiuto una motivazione del tutto irragionevole» (Sez. 1,n. 4792 del 08/01/2025, Casa circondariale di Sassari, cit.).4. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata, nonché dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 25novembre 2025. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del Magistrato disorveglianza di Sassari del 25/11/2025.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]