CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 2021
Cassazione n. 23005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il 29 marzo 2021 la Corte d'appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del giorno 9 ottobre 2007 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 3.000 di multa, riducendo la pena precedentemente inflitta in complessivi mesi 6 di reclusione ed C 2.600,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha ritenuto ammissibile la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato; come già osservato da questa Corte (Cfr. Corte di cassazione, Sezione VI penale, sentenza n. 16487 del 23.03.2017) il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., [...] si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati; che da tanto si evince la non meritevolezza in capo al Vairo della prevalenza delle attenuati sulla contestata recidiva; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marz