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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37861/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 novembre 2021 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., per aver falsamente attestato - al pubblico ufficiale che stava redigendo il verbale di contestazione di infrazione del codice della strada - che, in data 6 novembre 2014, era lui e non il figlio Valeriano alla guida del ciclomotore con tg.

D35639.

2. Contro la sentenza della Corte di appello di Bari, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale per l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio.

Sostiene che la notificazione del decreto di citazione a giudizio deve essere considerata radicalmente nulla, poiché eseguita non nel luogo dove l'imputato di fatto domiciliava, ma in quello di residenza, con consegna di copia dell'atto alla sorella dell'imputato, che, però, non era con lui convivente.

La stessa relata di notifica, evidenzia il ricorrente, non attesta il rapporto di convivenza. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

La motivazione della sentenza impugnata, secondo il ricorrente, sarebbe in palese contrasto con i canoni di valutazione posti dall'art. 192 cod. proc. pen. e sarebbe illogica, contraddittoria e basata su un travisamento di prove decisive.

In particolare, si baserebbe sul riconoscimento del conducente del veicolo effettuato dal teste Ristallo, le cui dichiarazioni non sarebbero state adeguatamente valutate dai giudici di merito. 2.3 Con un terzo motivo, deduce, l'erronea applicazione della legge penale.

Sostiene che la pena inflitta sarebbe eccessiva e che la Corte di appello avrebbe motivato l'entità della sanzione e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche solo sulla base dei precedenti penali dell'imputato.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Dagli atti (il cui esame è consentito, essendo stata mossa censura che attiene all'inosservanza di norme processuali), emerge che la notificazione del decreto di citazione a giudizio, in assenza di una formale dichiarazione o elezione di domicilio, è stata correttamente effettuata con consegna nel luogo di residenza.

Va, peraltro, evidenziato che, proprio nel luogo di residenza, era stata eseguita, a mani dell'imputato, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.

La residenza, pertanto, nel caso specifico, non si riduceva a un criterio meramente formale.

Quanto alla mancata attestazione nella relata di notifica del rapporto di convivenza, va rilevato che tale elemento, atteso lo stretto rapporto di parentela sussistente tra il destinatario e il consegnatario dell'atto, non appare assumere rilievo determinate.

Al riguardo, va ricordato che <<In tema di notificazione di atti eseguita presso il luogo di residenza dell'imputato, l'omessa menzione, nella relata di notifica, dello stato di convivenza tra il destinatario e il consegnatario dell'atto non è causa di nullità quando l'ufficiale giudiziario, per lo stretto e qualificato rapporto parentale esistente tra gli stessi (nella specie fratelli), abbia sicuro affidamento che l'atto sia portato a conoscenza dell'interessato, sicché grava su quest'ultimo l'onere della prova contraria, non desumibile dai certificati anagrafici, che non escludono diverse situazioni di fatto (Conf. n. 359 del 1984, Rv 163283-01)>> (Sez. 3, n. 3959 del 12/11/2021, Bibbiani, Rv. 282711).

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Al riguardo, va osservato che - poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c cod. proc. pen.) - non è ammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca, con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).

Il ricorrente, in realtà, con il secondo motivo, non deduce l'inosservanza di una norma processuale né deduce un vizio di motivazione in termini di un effettivo travisamento di una prova o di una manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento, ma articola censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese da un teste.

Va evidenziato, peraltro, che si tratta della mera riproposizione delle stesse questioni proposte in secondo grado, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata, logica e coerente, con la quale il ricorrente non si è confrontato.

Il motivo risulta, dunque, anche privo di specificità estrinseca.

1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.Con esso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata).

Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 novembre 2021 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., per aver falsamente attestato - al pubblico ufficiale che stava redigendo il verbale di contestazione di infrazione del codice della strada - che, in data 6 novembre 2014, era lui e non il figlio Valeriano alla guida del ciclomotore con tg. D35639. 2. Contro la sentenza della Corte di appello di Bari, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale per l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio. Sostiene che la notificazione del decreto di citazione a giudizio deve essere considerata radicalmente nulla, poiché eseguita non nel luogo dove l'imputato di fatto domiciliava, ma in quello di residenza, con consegna di copia dell'atto alla sorella dell'imputato, che, però, non era con lui convivente. La stessa relata di notifica, evidenzia il ricorrente, non attesta il rapporto di convivenza. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. La motivazione della sentenza impugnata, secondo il ricorrente, sarebbe in palese contrasto con i canoni di valutazione posti dall'art. 192 cod. proc. pen. e sarebbe illogica, contraddittoria e basata su un travisamento di prove decisive. In particolare, si baserebbe sul riconoscimento del conducente del veicolo effettuato dal teste Ristallo, le cui dichiarazioni non sarebbero state adeguatamente valutate dai giudici di merito. 2.3 Con un terzo motivo, deduce, l'erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la pena inflitta sarebbe eccessiva e che la Corte di appello avrebbe motivato l'entità della sanzione e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche solo sulla base dei precedenti penali dell'imputato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dagli atti (il cui esame è consentito, essendo stata mossa censura che attiene all'inosservanza di norme processuali), emerge che la notificazione del decreto di citazione a giudizio, in assenza di una formale dichiarazione o elezione di domicilio, è stata correttamente effettuata con consegna nel luogo di residenza. Va, peraltro, evidenziato che, proprio nel luogo di residenza, era stata eseguita, a mani dell'imputato, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. La residenza, pertanto, nel caso specifico, non si riduceva a un criterio meramente formale. Quanto alla mancata attestazione nella relata di notifica del rapporto di convivenza, va rilevato che tale elemento, atteso lo stretto rapporto di parentela sussistente tra il destinatario e il consegnatario dell'atto, non appare assumere rilievo determinate. Al riguardo, va ricordato che <<In tema di notificazione di atti eseguita presso il luogo di residenza dell'imputato, l'omessa menzione, nella relata di notifica, dello stato di convivenza tra il destinatario e il consegnatario dell'atto non è causa di nullità quando l'ufficiale giudiziario, per lo stretto e qualificato rapporto parentale esistente tra gli stessi (nella specie fratelli), abbia sicuro affidamento che l'atto sia portato a conoscenza dell'interessato, sicché grava su quest'ultimo l'onere della prova contraria, non desumibile dai certificati anagrafici, che non escludono diverse situazioni di fatto (Conf. n. 359 del 1984, Rv 163283-01)>> (Sez. 3, n. 3959 del 12/11/2021, Bibbiani, Rv. 282711). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Al riguardo, va osservato che - poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c cod. proc. pen.) - non è ammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca, con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). Il ricorrente, in realtà, con il secondo motivo, non deduce l'inosservanza di una norma processuale né deduce un vizio di motivazione in termini di un effettivo travisamento di una prova o di una manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento, ma articola censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese da un teste. Va evidenziato, peraltro, che si tratta della mera riproposizione delle stesse questioni proposte in secondo grado, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata, logica e coerente, con la quale il ricorrente non si è confrontato. Il motivo risulta, dunque, anche privo di specificità estrinseca. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.Con esso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata). Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
Decreto Cassazione n. 37861/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris