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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39751/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 14/03/2022 in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Messina in data 15/12/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] assolveva l' imputato dal reato di cui al capo d) dell' imputazione ed esclusa l' aggravante di cui 71 d.

Ivo 159/2011 contestata al capo a) (art. 628 comma III n. 1) rideterminava il trattamento sanzionatorio in relazione a tale reato nonché con riferimento ai reati di cui ai capi b) (art. 4 L. 110/1975), c) (art. 582 c.p.) e d) (art. 73 d.lvo 159/2011) Ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine all' applicazione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati in quanto la motivazione sul punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (vedi pag. 5); Considerato in particolare che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo dalla cui assenza deriva legittimamente il diniego della concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022 si re stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 14/03/2022 in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Messina in data 15/12/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] assolveva l' imputato dal reato di cui al capo d) dell' imputazione ed esclusa l' aggravante di cui 71 d. Ivo 159/2011 contestata al capo a) (art. 628 comma III n. 1) rideterminava il trattamento sanzionatorio in relazione a tale reato nonché con riferimento ai reati di cui ai capi b) (art. 4 L. 110/1975), c) (art. 582 c.p.) e d) (art. 73 d.lvo 159/2011) Ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine all' applicazione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati in quanto la motivazione sul punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (vedi pag. 5); Considerato in particolare che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo dalla cui assenza deriva legittimamente il diniego della concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 si re stensore Il
Sentenza Cassazione n. 39751/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris