CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22290-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]' LUIGI, tutti Oggetto R.G.N.22290/2021 Cron. Rep. Ud.10/11/2022 CC domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 129/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2021 R.G.N. 758/220; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 26.2.2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà introdotto a carico dei pensionati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] e condannato la Cassa medesima a restituire agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] le somme a tal titolo illegittimamente trattenutegli; che avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nominativamente indicati in epigrafe, hanno resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOche, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con la propria delibera del 27.6.2013, nonché degli artt. 3, comma 12, l. n. 335/1995, 1, comma 763, l. n. 296/2006, 1, comma 488, l. n. 147/2013, 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), ed altresì degli artt.3, 23 e 38 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità dell’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e della propria delibera del 27.6.2013, che avevano introdotto il contributo di solidarietà a carico dei pensionati con riferimento al periodo per cui è causa; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 147/2013, 3, comma 12, l. n. 335/1995, 1, comma 763, l. n. 296/2006, e 2, d.lgs. n. 509/1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con le proprie delibere del 28.10.2008 e del 27.6.2013, per avere la Corte territoriale ritenuto l’irrilevanza, ai fini del giudizio di illegittimità del Regolamento e delle delibere citate,dell’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, cit., sul presupposto che non potesse ascriversi al suo contenuto precettivo alcuna legittimazione della Cassa in ordine all’introduzione del contributo di solidarietà a carico dei pensionati; che i due motivi sono infondati, essendosi definitivamente consolidato il principio di diritto secondo cui gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, nemmeno in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti, oltre ad essere incompatibili con il rispetto del principio del pro-rata, diano luogo ad un prelievo inquadrabile nel genus delle p restazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 29523, 29535, 31527 e 31641 del 2022); che a non diverse conclusioni inducono le ulteriori argomentazioni svolte da parte ricorrente in seno alla memoria dep. ex art. 378 c.p.c., non potendo da esse trarsi elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata in subiecta materia; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.000,00, di cui € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il