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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16228/2026

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in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato1731 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 254/2022 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA,depositata il 03/11/2022 R.G.N. 6/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10737/2023Numero sezionale 1731/2026Data pubblicazione 25/05/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Perugia,in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società indicata inepigrafe per l’accertamento del diritto al pagamento di differenze sulleprovvigioni maturate, dell’indennità sostitutiva del preavviso,dell’indennità per la cessazione del rapporto, ex art. 1751 c.c. conriguardo al rapporto di agenzia svolto nel periodo settembre 1991-agosto 2013.2.

Con riguardo alle maggiori provvigioni pretese, la Corte territoriale(richiamando la motivazione del Tribunale) ha affermato che gliAccordi [OSCURATO:PERSONA] (AEC, sia del settore industria che delcommercio) nulla prevedevano in punto di calcolo delle provvigioniove nelle fatture emesse ai clienti fossero previsti “scontipromozionali” ed ha ritenuto che la questione andasse risolta alla lucedel contratto stipulato tra le parti (in specie quello stipulato nel 2009),che all’art. 10 prevedeva che “il compenso previsto per l’agente èriconosciuto in percentuale sul fatturato andato a buon fine al lordodegli sconti per valuta e al netto di altri sconti, premi, spese diqualsiasi genere (imballi, trasporti, ecc.) e addebiti di tasse”: dettaseconda locuzione/formula doveva ritenersi idonea a ricomprendereanche gli sconti promozionali, che, dunque, non andavano computatinell’imponibile preso a riferimento per il calcolo delle provvigioni.

Igiudici del merito hanno, inoltre, rilevato che non poteva essereinvocato, a favore del calcolo delle provvigioni, un uso aziendale, nonsolo perché si trattava di istituto applicato nell’ambito del lavorosubordinato (e non di quello autonomo, come il contratto di agenzia)ma soprattutto perché il quadro probatorio acquisito (di fontetestimoniale e documentale) aveva dimostrato che la società – ancheprima del 2011 – aveva sempre distinto sconti “in fattura” e sconti“fuori fattura” (essendosi modificati, negli anni, solamente leNumero registro generale 10737/2023Numero sezionale 1731/2026percentuali di sconto applicate ai clienti) e inclusNou megrol id i rascccooltan gtein erale 16228/2026Data pubblicazione 25/05/2026promozionali tra quelli da escludere nell’imponibile preso ariferimento per il calcolo delle provvigioni.

La Corte territoriale haescluso la nullità dell’art. 10 del contratto di agenzia rilevando, al paridel Tribunale, che il negozio rispettava i requisiti previsti dall’art. 1346c.c., ricorrendo la determinabilità dell’oggetto della clausola, che fariferimento a elementi prestabiliti dalle parti, criteri e modalità daosservarsi (in specie, distinguendosi chiaramente gli sconti che noncomportano decurtazioni dall’imponibile da quelli che, invece, devonoessere detratti); infine, con riguardo all’indennità per scioglimento delcontratto, di cui all’art. 1751 c.c. (maggior somma pretesa dall’agenterispetto a quella già liquidata dalla società secondo i criteri dettatidall’AEC e consistente nell’indennità suppletiva di clientela,nell’indennità meritocratica e nel FIRR), la Corte ha ritenuto chel’agente non aveva dimostrato il diritto preteso, ossia il diritto apretendere la misura massima dell’indennità (come prevista dal terzocomma, dell’art. 1751 c.c.) ma era emersa solamente la sussistenzadei requisiti per l’insorgenza del diritto (ossia aver procurato nuoviclienti e incrementato il fatturato della mandante, che continuava aricevere sostanziali vantaggi dagli affari, equità del pagamento).3.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’agente con tremotivi.

La società resiste con controricorso.

Entrambe le parti hannodepositato memoria.4.

Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti avendo, la Corteterritoriale, confermato la decisione del Tribunale secondo cui icontributi promozionali rientravano tra quelli previsti dall’art. 10 delNumero registro generale 10737/2023contratto di agenzia e con ciò omettendo di esaminare i docuNmumeerno stei zionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16228/2026dai quali emergeva il computo – nel calcolo dell’imponibile per laData pubblicazione 25/05/2026quantificazione delle provvigioni – delle voci generiche “contributipromozionali/premi fine anno anticipati in fattura e/o compensi”.

LaCorte territoriale ha trascurato le prove testimoniali dalle qualiemergeva chiaramente che, dal secondo semestre 2011, la societàaveva posto in essere la pratica contabile di inserire nelle fattureemesse ai propri clienti (sulla cui base venivano calcolate leprovvigioni degli agenti) le predette nuove voci di determinazione delcorrispettivo.2.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 1340 c.c. avendo,la Corte territoriale, trascurato che la pratica contabile di reiterare neltempo (dal 2011, come emerso dalla prova testimoniale) il calcolodelle provvigioni senza tener conto dei contributi promozionali e deipremi di fine anno aveva costituito uso aziendale, ossia una praticareiterata nel tempo.3.

I primi due motivi di ricorso, concernenti il ricalcolo delleprovvigioni dell’agente, sono inammissibili.3.1.

Il primo motivo è inammissibile in quanto trascura di considerareche il n. 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., che viene invocato asostegno della doglianza, per i giudizi di appello instaurati dopo iltrentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge n.134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, non può essereinvocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la datasopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), conricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello checonferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia statoricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondogrado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio dicui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso diNumero registro generale 10737/2023Numero sezionale 1731/2026impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; Nvu.m erCo dai srascc.o lta nge.n erale 16228/2026Data pubblicazione 25/05/202623021/2014; la medesima previsione è inserita, dall'art. 3, comma27, lett. a), n. 2), d.lgs. n. 149/2022, nell’art. 360, quarto comma,c.p.c.); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitarel'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774/2016,conf.

Cass. n. 20944/2019, Cass. n. 29187/2023), mentre nulla di ciòviene specificato nella censura.3.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto volto nellasostanza a criticare la valutazione del materiale probatorio comeeseguita dalla Corte di merito (in punto di ricorrenza dei requisiti attia delineare un uso aziendale): in tema di ricorso per cassazione, deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale,pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fondala propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).4.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c. avendo,l’agente, provato la ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 1751 c.c.per il riconoscimento dell’indennità meritocratica ed essendo, anzi,pacifico che l’agente ha determinato un sensibile aumento di fatturatoin relazione ai prodotti a lui affidati, come confermato dalla CTU svoltain primo grado, essendosi limitata – la società – a sostenere chel’ampliamento del fatturato era stato ottenuto grazie ad un massicciolavoro di marketing.

A fronte dell’indennità liquidata dalla società aisensi dell’AEC, spetterebbe, dunque, all’agente l’indennitàNumero registro generale 10737/2023Numero sezionale 1731/2026meritocratica prevista dall’art. 1751 c.c., nella sua misuNruam emro dai rsacsciomlta age,n erale 16228/2026Data pubblicazione 25/05/2026ricorrendone tutti i presupposti.5.

Il terzo motivo non è fondato.5.1.

L'indennità in caso di cessazione del rapporto (c.d. meritocratica)prevista dall'art. 1751 c.c., introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 303/1991,spetta all'agente quando questi abbia procurato nuovi clienti alpreponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clientiesistenti e il preponente riceva ancora, dopo la cessazione delrapporto, sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Ilfatto costitutivo del diritto è, quindi, la cessazione del rapporto (chenon deve dipendere ai fatti elencati al comma secondo dell'art. 1751c.c.), unitamente alle descritte condizioni di legge, originariamentepreviste in via alternativa e, poi, cumulativamente per effetto dellemodifiche introdotte dall'art. 5 del d.lgs. 65/1999.

Non è, perciò,sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente dovendosussistere in positivo tutte le altre condizioni di legge per ilriconoscimento dell'indennità (Cass. 21602/2019; Cass. 20047/2016;Cass. 24776/2013).5.2.

Come recentemente ribadito da questa Corte (Cass. n.3713/2024), la prova della spettanza del diritto compete all'agente,salvi i temperamenti che discendono dal principio di vicinanza allefonti di prova riguardo ai fatti la cui dimostrazione possa esser datasolo dal preponente (cfr. altresì, (Cass. 4056/2008).

La statuizione,che questo Collegio condivide, è rispettosa della regola di ripartizionedegli oneri fissata dall'art. 2697 c.c. e comporta che l’agente devefornire tutti gli elementi di calcolo a sé favorevoli al fine di dimostrarela necessità di applicare l'art. 1751 c.c. e, in specie, la misuramassima dell’indennità prevista dal comma 3 della suddettadisposizione.5.3.

Il giudice deve - inoltre - stabilire se l'indennità sia equa (Cass.n. 15203/2010; Cass. n. 23996/2008) in base ad una verifica inNumero registro generale 10737/2023Numero sezionale 1731/2026concreto, valutando le sole " circostanze del caso", inteNnudmeerno ddi orasccio lptae gern erale 16228/2026Data pubblicazione 25/05/2026tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, chesiano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del"quantum" spettante all'agente (Cass. 21337/218; Cass.15203/2010; Cass. 23996/2008).

L'importo dell'indennità non puòsuperare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sullabase della media delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimicinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla mediadel periodo in questione.

Come è stato già affermato da questa Corte,l'art. 17 della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 (relativa alcoordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenticommerciali indipendenti) non prevede un calcolo da compiere inmaniera analitica, ma consente l'utilizzo di metodi di calcolo diversi e,segnatamente, di metodi sintetici, che valorizzino ampiamente ilcriterio dell'equità e, quale punto di partenza, il limite massimo diun'annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima(cfr. Cass. 23966/2008; Cass. 15203/2010; Cass. 15375/2017).5.4.

Nel caso in esame, la Corte territoriale – conformandosiall’orientamento di legittimità che pone principalmente a caricodell’agente la prova dei requisiti costitutivi dell’indennità meritocraticadi cui all’art. 1751 c.c. nonché degli elementi ulteriori per ottenere laliquidazione nella misura massima - ha rilevato che l’agente, nelricorso introduttivo del giudizio, non aveva esposto le ragioni in basealle quali il trattamento erogato (e pagato dalla società) secondo icriteri dell’AEC era – in concreto - più sfavorevole rispetto a quello(derogabile solo in melius) derivante dall’applicazione dell’art. 1751c.c. ma, soprattutto, ha sottolineato che non era stato indicato alcunelemento, ulteriore e diverso rispetto ai presupposti per l’applicazionedell’istituto normativo (di cui al primo comma), idoneo a pervenire aduna adeguata personalizzazione del "quantum" da corrispondereall'agente nella misura massima (pag. 13 e 14 della sentenzaNumero registro generale 10737/2023Numero sezionale 1731/2026impugnata).

Né risulta determinante il richiamo (eN umlaer o dpi raacrczoiltaa lgeen erale 16228/2026Data pubblicazione 25/05/2026trascrizione), da parte del ricorrente, dell’esito della CTU svolta inprimo grado, ove si evidenzia solamente uno dei requisiti costitutividell’indennità ex art. 1751 c.c. (l’incremento del fatturato), mentrenulla risulta accertato, dalla Corte territoriale, in ordine allasussistenza del secondo requisito (la circostanza che l’impresa,all’atto della cessione del rapporto di agenzia, riceva ancorasostanziali vantaggi derivanti dai nuovi clienti procurati odall’incremento di affari).6.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono ilcriterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.7.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoprevisto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (leggedi stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro4.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 peresborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% edaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.Numero registro generale 10737/2023Numero sezionale 1731/2026LNaum Perro edis raidcceolnta tgeen erale 16228/2026Data pubblicazione 25/05/2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato1731 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 254/2022 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA,depositata il 03/11/2022 R.G.N. 6/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10737/2023Numero sezionale 1731/2026Data pubblicazione 25/05/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Perugia,in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società indicata inepigrafe per l’accertamento del diritto al pagamento di differenze sulleprovvigioni maturate, dell’indennità sostitutiva del preavviso,dell’indennità per la cessazione del rapporto, ex art. 1751 c.c. conriguardo al rapporto di agenzia svolto nel periodo settembre 1991-agosto 2013.2. Con riguardo alle maggiori provvigioni pretese, la Corte territoriale(richiamando la motivazione del Tribunale) ha affermato che gliAccordi [OSCURATO:PERSONA] (AEC, sia del settore industria che delcommercio) nulla prevedevano in punto di calcolo delle provvigioniove nelle fatture emesse ai clienti fossero previsti “scontipromozionali” ed ha ritenuto che la questione andasse risolta alla lucedel contratto stipulato tra le parti (in specie quello stipulato nel 2009),che all’art. 10 prevedeva che “il compenso previsto per l’agente èriconosciuto in percentuale sul fatturato andato a buon fine al lordodegli sconti per valuta e al netto di altri sconti, premi, spese diqualsiasi genere (imballi, trasporti, ecc.) e addebiti di tasse”: dettaseconda locuzione/formula doveva ritenersi idonea a ricomprendereanche gli sconti promozionali, che, dunque, non andavano computatinell’imponibile preso a riferimento per il calcolo delle provvigioni. Igiudici del merito hanno, inoltre, rilevato che non poteva essereinvocato, a favore del calcolo delle provvigioni, un uso aziendale, nonsolo perché si trattava di istituto applicato nell’ambito del lavorosubordinato (e non di quello autonomo, come il contratto di agenzia)ma soprattutto perché il quadro probatorio acquisito (di fontetestimoniale e documentale) aveva dimostrato che la società – ancheprima del 2011 – aveva sempre distinto sconti “in fattura” e sconti“fuori fattura” (essendosi modificati, negli anni, solamente leNumero registro generale 10737/2023Numero sezionale 1731/2026percentuali di sconto applicate ai clienti) e inclusNou megrol id i rascccooltan gtein erale 16228/2026Data pubblicazione 25/05/2026promozionali tra quelli da escludere nell’imponibile preso ariferimento per il calcolo delle provvigioni. La Corte territoriale haescluso la nullità dell’art. 10 del contratto di agenzia rilevando, al paridel Tribunale, che il negozio rispettava i requisiti previsti dall’art. 1346c.c., ricorrendo la determinabilità dell’oggetto della clausola, che fariferimento a elementi prestabiliti dalle parti, criteri e modalità daosservarsi (in specie, distinguendosi chiaramente gli sconti che noncomportano decurtazioni dall’imponibile da quelli che, invece, devonoessere detratti); infine, con riguardo all’indennità per scioglimento delcontratto, di cui all’art. 1751 c.c. (maggior somma pretesa dall’agenterispetto a quella già liquidata dalla società secondo i criteri dettatidall’AEC e consistente nell’indennità suppletiva di clientela,nell’indennità meritocratica e nel FIRR), la Corte ha ritenuto chel’agente non aveva dimostrato il diritto preteso, ossia il diritto apretendere la misura massima dell’indennità (come prevista dal terzocomma, dell’art. 1751 c.c.) ma era emersa solamente la sussistenzadei requisiti per l’insorgenza del diritto (ossia aver procurato nuoviclienti e incrementato il fatturato della mandante, che continuava aricevere sostanziali vantaggi dagli affari, equità del pagamento).3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’agente con tremotivi. La società resiste con controricorso. Entrambe le parti hannodepositato memoria.4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti avendo, la Corteterritoriale, confermato la decisione del Tribunale secondo cui icontributi promozionali rientravano tra quelli previsti dall’art. 10 delNumero registro generale 10737/2023contratto di agenzia e con ciò omettendo di esaminare i docuNmumeerno stei zionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16228/2026dai quali emergeva il computo – nel calcolo dell’imponibile per laData pubblicazione 25/05/2026quantificazione delle provvigioni – delle voci generiche “contributipromozionali/premi fine anno anticipati in fattura e/o compensi”. LaCorte territoriale ha trascurato le prove testimoniali dalle qualiemergeva chiaramente che, dal secondo semestre 2011, la societàaveva posto in essere la pratica contabile di inserire nelle fattureemesse ai propri clienti (sulla cui base venivano calcolate leprovvigioni degli agenti) le predette nuove voci di determinazione delcorrispettivo.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 1340 c.c. avendo,la Corte territoriale, trascurato che la pratica contabile di reiterare neltempo (dal 2011, come emerso dalla prova testimoniale) il calcolodelle provvigioni senza tener conto dei contributi promozionali e deipremi di fine anno aveva costituito uso aziendale, ossia una praticareiterata nel tempo.3. I primi due motivi di ricorso, concernenti il ricalcolo delleprovvigioni dell’agente, sono inammissibili.3.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto trascura di considerareche il n. 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., che viene invocato asostegno della doglianza, per i giudizi di appello instaurati dopo iltrentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge n.134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, non può essereinvocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la datasopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), conricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello checonferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia statoricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondogrado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio dicui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso diNumero registro generale 10737/2023Numero sezionale 1731/2026impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; Nvu.m erCo dai srascc.o lta nge.n erale 16228/2026Data pubblicazione 25/05/202623021/2014; la medesima previsione è inserita, dall'art. 3, comma27, lett. a), n. 2), d.lgs. n. 149/2022, nell’art. 360, quarto comma,c.p.c.); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitarel'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774/2016,conf. Cass. n. 20944/2019, Cass. n. 29187/2023), mentre nulla di ciòviene specificato nella censura.3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto volto nellasostanza a criticare la valutazione del materiale probatorio comeeseguita dalla Corte di merito (in punto di ricorrenza dei requisiti attia delineare un uso aziendale): in tema di ricorso per cassazione, deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale,pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fondala propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).4. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c. avendo,l’agente, provato la ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 1751 c.c.per il riconoscimento dell’indennità meritocratica ed essendo, anzi,pacifico che l’agente ha determinato un sensibile aumento di fatturatoin relazione ai prodotti a lui affidati, come confermato dalla CTU svoltain primo grado, essendosi limitata – la società – a sostenere chel’ampliamento del fatturato era stato ottenuto grazie ad un massicciolavoro di marketing. A fronte dell’indennità liquidata dalla società aisensi dell’AEC, spetterebbe, dunque, all’agente l’indennitàNumero registro generale 10737/2023Numero sezionale 1731/2026meritocratica prevista dall’art. 1751 c.c., nella sua misuNruam emro dai rsacsciomlta age,n erale 16228/2026Data pubblicazione 25/05/2026ricorrendone tutti i presupposti.5. Il terzo motivo non è fondato.5.1. L'indennità in caso di cessazione del rapporto (c.d. meritocratica)prevista dall'art. 1751 c.c., introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 303/1991,spetta all'agente quando questi abbia procurato nuovi clienti alpreponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clientiesistenti e il preponente riceva ancora, dopo la cessazione delrapporto, sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Ilfatto costitutivo del diritto è, quindi, la cessazione del rapporto (chenon deve dipendere ai fatti elencati al comma secondo dell'art. 1751c.c.), unitamente alle descritte condizioni di legge, originariamentepreviste in via alternativa e, poi, cumulativamente per effetto dellemodifiche introdotte dall'art. 5 del d.lgs. 65/1999. Non è, perciò,sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente dovendosussistere in positivo tutte le altre condizioni di legge per ilriconoscimento dell'indennità (Cass. 21602/2019; Cass. 20047/2016;Cass. 24776/2013).5.2. Come recentemente ribadito da questa Corte (Cass. n.3713/2024), la prova della spettanza del diritto compete all'agente,salvi i temperamenti che discendono dal principio di vicinanza allefonti di prova riguardo ai fatti la cui dimostrazione possa esser datasolo dal preponente (cfr. altresì, (Cass. 4056/2008). La statuizione,che questo Collegio condivide, è rispettosa della regola di ripartizionedegli oneri fissata dall'art. 2697 c.c. e comporta che l’agente devefornire tutti gli elementi di calcolo a sé favorevoli al fine di dimostrarela necessità di applicare l'art. 1751 c.c. e, in specie, la misuramassima dell’indennità prevista dal comma 3 della suddettadisposizione.5.3. Il giudice deve - inoltre - stabilire se l'indennità sia equa (Cass.n. 15203/2010; Cass. n. 23996/2008) in base ad una verifica inNumero registro generale 10737/2023Numero sezionale 1731/2026concreto, valutando le sole " circostanze del caso", inteNnudmeerno ddi orasccio lptae gern erale 16228/2026Data pubblicazione 25/05/2026tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, chesiano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del"quantum" spettante all'agente (Cass. 21337/218; Cass.15203/2010; Cass. 23996/2008). L'importo dell'indennità non puòsuperare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sullabase della media delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimicinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla mediadel periodo in questione. Come è stato già affermato da questa Corte,l'art. 17 della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 (relativa alcoordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenticommerciali indipendenti) non prevede un calcolo da compiere inmaniera analitica, ma consente l'utilizzo di metodi di calcolo diversi e,segnatamente, di metodi sintetici, che valorizzino ampiamente ilcriterio dell'equità e, quale punto di partenza, il limite massimo diun'annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima(cfr. Cass. 23966/2008; Cass. 15203/2010; Cass. 15375/2017).5.4. Nel caso in esame, la Corte territoriale – conformandosiall’orientamento di legittimità che pone principalmente a caricodell’agente la prova dei requisiti costitutivi dell’indennità meritocraticadi cui all’art. 1751 c.c. nonché degli elementi ulteriori per ottenere laliquidazione nella misura massima - ha rilevato che l’agente, nelricorso introduttivo del giudizio, non aveva esposto le ragioni in basealle quali il trattamento erogato (e pagato dalla società) secondo icriteri dell’AEC era – in concreto - più sfavorevole rispetto a quello(derogabile solo in melius) derivante dall’applicazione dell’art. 1751c.c. ma, soprattutto, ha sottolineato che non era stato indicato alcunelemento, ulteriore e diverso rispetto ai presupposti per l’applicazionedell’istituto normativo (di cui al primo comma), idoneo a pervenire aduna adeguata personalizzazione del "quantum" da corrispondereall'agente nella misura massima (pag. 13 e 14 della sentenzaNumero registro generale 10737/2023Numero sezionale 1731/2026impugnata). Né risulta determinante il richiamo (eN umlaer o dpi raacrczoiltaa lgeen erale 16228/2026Data pubblicazione 25/05/2026trascrizione), da parte del ricorrente, dell’esito della CTU svolta inprimo grado, ove si evidenzia solamente uno dei requisiti costitutividell’indennità ex art. 1751 c.c. (l’incremento del fatturato), mentrenulla risulta accertato, dalla Corte territoriale, in ordine allasussistenza del secondo requisito (la circostanza che l’impresa,all’atto della cessione del rapporto di agenzia, riceva ancorasostanziali vantaggi derivanti dai nuovi clienti procurati odall’incremento di affari).6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono ilcriterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoprevisto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (leggedi stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro4.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 peresborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% edaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.Numero registro generale 10737/2023Numero sezionale 1731/2026LNaum Perro edis raidcceolnta tgeen erale 16228/2026Data pubblicazione 25/05/2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]