CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09091/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO con sentenza in data 04/05/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO in data 24/01/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 648 CP (ricettazione in concorso di pannelli fotovoltaici). Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato con separati atti, entrambi contestando l'accertamento di responsabilità e, in ogni caso, la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di ricettazione anziché di favoreggiamento personale. I ricorsi sono inammissibili in quanto i motivi costituiscono reiterazione di censure sottoposte all'esame del giudice di appello e definite in quella sede in termini coerenti con le risultanze processuali, essendo stato accertato - con ricostruzione in fatto immune da vizi logici - che l'imputato custodiva il furgone con il materiale ricettato all'interno della propria abitazione, senza alcuna giustificazione del possesso dei beni di provenienza furtiva, nella sua indubbia disponibilità, circostanza che esclude la diversa qualificazione giuridica prospettata nei ricorsi in esame (si rinvia, in particolare, a pag. 4 della sentenza impugnata). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]