CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 luglio 1971
Cassazione n. 36350/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/07/2024 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12/07/2024, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 12/07/2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato continuato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del nuovo difensore e procuratore speciale, deducendo la nullità della sentenza di appello per omessa notifica, all'unico difensore di fiducia dell'[OSCURATO:PERSONA] (nei giudizi di merito), dell'avviso di fissazione di udienza di trattazione dell'appello.3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per l'insussistenza della dedotta nullità "avendo l'intestazione della sentenza impugnata indicato che il difensore di fiducia fosse l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e non l'avv. [OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In considerazione della censura difensiva, questa Suprema Corte ha richiesto alla Corte d'Appello di Napoli la trasmissione della notifica al difensore di fiducia dell'[OSCURATO:PERSONA] (all'epoca, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello. Con nota del 18/09/2025, allegata agli atti, il funzionario della Corte napoletana ha comunicato, con riferimento all'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, "che non vi è prova di avvenuta notifica dello stesso all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] né a mezzo pec né a mezzo SNT, diversamente dalla sua notifica all'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], effettuata tramite Carabinieri in data 29/05/2024". Alla luce di tale comunicazione - in forza della quale emerge tra l'altro che l'ambigua indicazione "avvisato", contenuta nell'epigrafe della sentenza impugnata, si riferiva al solo [OSCURATO:PERSONA], e non anche al suo difensore di fiducia - non può che accogliersi la doglianza difensiva, risultando all'evidenza privo di qualsiasi rilievo il fatto che l'odierno ricorso era stato presentato dal nuovo difensore dell'imputato. La nullità assoluta conseguente all'omessa notifica impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti latiriburlate-dFICIgpolikper l'ulteriore corso, A /2-6à, T"( P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli per l'ulteriore corso