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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 45429/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei Tribunale Catania, sezione riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in considerazione del tempo trascorso in vinculis (tre mesi), sostituiva la misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Sull'appello del il quale viceversa evidenziava tanto la gravità degli indizi di colpevolezza quanto la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari in considerazione dei numerosi e specifici precedenti penali da cui l'indagato era attinto, il Tribunale di Catania, ferma restando la sussistenza di un quadro gravemente indiziario, riteneva che l'accertata cessione continuativa di sostanze stupefacenti e il numero rilevante delle plurime condanne subite dall'indagato anche per analoghi reati commessi nella medesima piazza di spaccio, giustificavano l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, quale misura coercitiva proporzionata alla gravità dei fatti e adeguata in via esclusiva apasalizzare il concreto e attuale rischio di recidivanza, così Ph"-- accogliendo l'appello del 'P.M.

D'altra parte, neppure il filmato allegato dal difensore come novum probatorio era in grado di svalutare la gravità del quadro indiziario, attesa la valenza neutra del tipo di sostanza ceduta nei frangenti della videoripresa a fronte dell'accertata attività continuativa e strutturata di spaccio esercitata nella via [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, il quale ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere i giudici di appello operato una valutazione meramente assertiva circa la presenza attuale e concreta del pericolo di recidivanza e l'esclusiva adeguatezza della misura coercitiva in carcere, nonostante le risultanze delle riprese filmate e prodotte dalla difesa in ordine alla condotta dell'indagato, consistita in due sole cessioni di droga, evidenziassero la sproporzione e l'inadeguatezza della misura detentiva in carcere, laddove lo stesso ben poteva essere sottoposto alla meno gravosa misura della custodia domiciliare.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, di. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, diffusamente articolati ma sostanzialmente unitari, con i quali il difensore dell'indagato ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di attualità e concretezza del pericolo di recidivanza e di esclusiva adeguatezza della misura coercitiva in carcere, riproponendo in realtà il tema della gravità indiziaria, anche in funzione di un'asserita idoneità della misura degli arresti domiciliari, sono affatto privi di pregio.

Essi non recano censure specifiche al ragionamento di segno contrario offerto nel provvedimento impugnato, in punto sia di scarsa rilevanza fattuale del filmato prodotto dalla difesa, rappresentante solo taluni frangenti della condotta criminosa di spaccio di droga, sia di consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa e di apprezzamento di proporzionalità e di esclusiva adeguatezza della misura indicata.

A tal fine sono stati valorizzati, con motivazione diffusa e logicamente congrua, perciò insindacabile in sede di legittimità, i dati attinenti alla continuità e sistematicità dell'attività di spaccio svolta dall'indagato e alla sua personalità, come desumibile dai numerosissimi precedenti penali e giudiziari da cui egli risultava attinto, anche per episodi criminosi analoghi a quelli provvisoriamente contestati.

L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, oltre ad essere coerente con il quadro normativo di riferimento, risulta basato su un solido e articolato apprezzamento fattuale, rispetto al quale non è consentito alla Corte di legittimità di estendere il perimetro del controllo di legittimità.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 21/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei Tribunale Catania, sezione riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in considerazione del tempo trascorso in vinculis (tre mesi), sostituiva la misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Sull'appello del il quale viceversa evidenziava tanto la gravità degli indizi di colpevolezza quanto la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari in considerazione dei numerosi e specifici precedenti penali da cui l'indagato era attinto, il Tribunale di Catania, ferma restando la sussistenza di un quadro gravemente indiziario, riteneva che l'accertata cessione continuativa di sostanze stupefacenti e il numero rilevante delle plurime condanne subite dall'indagato anche per analoghi reati commessi nella medesima piazza di spaccio, giustificavano l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, quale misura coercitiva proporzionata alla gravità dei fatti e adeguata in via esclusiva apasalizzare il concreto e attuale rischio di recidivanza, così Ph"-- accogliendo l'appello del 'P.M. D'altra parte, neppure il filmato allegato dal difensore come novum probatorio era in grado di svalutare la gravità del quadro indiziario, attesa la valenza neutra del tipo di sostanza ceduta nei frangenti della videoripresa a fronte dell'accertata attività continuativa e strutturata di spaccio esercitata nella via [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, il quale ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere i giudici di appello operato una valutazione meramente assertiva circa la presenza attuale e concreta del pericolo di recidivanza e l'esclusiva adeguatezza della misura coercitiva in carcere, nonostante le risultanze delle riprese filmate e prodotte dalla difesa in ordine alla condotta dell'indagato, consistita in due sole cessioni di droga, evidenziassero la sproporzione e l'inadeguatezza della misura detentiva in carcere, laddove lo stesso ben poteva essere sottoposto alla meno gravosa misura della custodia domiciliare. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, di. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, diffusamente articolati ma sostanzialmente unitari, con i quali il difensore dell'indagato ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di attualità e concretezza del pericolo di recidivanza e di esclusiva adeguatezza della misura coercitiva in carcere, riproponendo in realtà il tema della gravità indiziaria, anche in funzione di un'asserita idoneità della misura degli arresti domiciliari, sono affatto privi di pregio. Essi non recano censure specifiche al ragionamento di segno contrario offerto nel provvedimento impugnato, in punto sia di scarsa rilevanza fattuale del filmato prodotto dalla difesa, rappresentante solo taluni frangenti della condotta criminosa di spaccio di droga, sia di consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa e di apprezzamento di proporzionalità e di esclusiva adeguatezza della misura indicata. A tal fine sono stati valorizzati, con motivazione diffusa e logicamente congrua, perciò insindacabile in sede di legittimità, i dati attinenti alla continuità e sistematicità dell'attività di spaccio svolta dall'indagato e alla sua personalità, come desumibile dai numerosissimi precedenti penali e giudiziari da cui egli risultava attinto, anche per episodi criminosi analoghi a quelli provvisoriamente contestati. L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, oltre ad essere coerente con il quadro normativo di riferimento, risulta basato su un solido e articolato apprezzamento fattuale, rispetto al quale non è consentito alla Corte di legittimità di estendere il perimetro del controllo di legittimità. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 21/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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