CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 46030/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 gennaio 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena dell'Il giugno 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 187, commi 1, 1-bis e 1- quater, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi di ricorso: violazione dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e mancata assunzione di prova decisiva ai fini della decisione, oltre a violazione del diritto dell'imputato alla prova contraria, in conseguenza dell'omessa acquisizione di una sentenza emessa da parte di un'altra autorità giudiziaria; manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 180, 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., con riguardo alla eccepita nullità dell'accertamento urgente compiuto sulla persona dell'imputato a fronte dell'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Tutte le eccepite censure, infatti, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come reiteratamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]