CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17959/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. In data 28/11/2013 l’Agenzia delle entrate notificava alcontribuente, quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA]. Coopa r.l., l’avviso di accertamento n. TK503R305731/2013 con il qualerecuperava maggiori imposte e sanzioni ai fini IRES, IRAP ed Iva inrelazione all’anno 2007.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettava ilricorso del contribuente, compensando le spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettaval’appello, compensando le spese di lite.4. Il contribuente propone ricorso per cassazione articolando seimotivi. L’Agenzia deposita controricorso.5. In data 8/5/2026 il ricorrente ha depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 57,comma 3, d.P.R. 633/1972, censurando l’illegittimità della sentenzaimpugnata con riferimento al ritenuto raddoppio dei terminidell’accertamento sulla base di meri indizi di reato, in assenza didenuncia penale.1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.1.2. L’art. 43, terzo comma, d.P.R. 600/1973, ratione temporisvigente (eguale disposizione è contenuta per l'Iva nell'art. 57 d.P.R.633/1972), prevede che: «In caso di violazione che comporta obbligodi denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale perNumero registro generale 5858/2017Numero sezionale 4248/2026Numero di raccolta generale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, itermini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente alperiodo di imposta in cui è stata commessa la violazione». Il raddoppiodei termini scatta dunque in presenza di una violazione che comportal'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. per uno dei reatiprevisti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il quale a suavolta, all'art.4, prevede, tra i requisiti per la configurabilità astratta delreato di dichiarazione infedele, che "taluna" delle singole imposte evasesia superiore all'ammontare indicato.1.3. Come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.247 del 2011 con riferimento ai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R.n. 633 del 1972, i termini "brevi" ordinari operano in presenza diviolazioni tributarie per le quali non sorge l'obbligo di denuncia penaleper reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, mentre i termini raddoppiatioperano in presenza di violazioni tributarie per le quali v'è l'obbligo didenuncia. Il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, deld.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633del 1972 per l’IVA consegue, quindi, nell'assetto anteriore allemodifiche di cui al d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ed alla legge 31dicembre 2015, n. 208, alla ricorrenza di seri indizi di reato chefacciano insorgere l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331c.p.p.; la dizione legislativa rende chiaro che il raddoppio è legatoall'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio.Tale conclusione è in linea con il consolidato orientamento dilegittimità, secondo il quale, anche sulla base dei princìpi enunciatidalla Corte cost. con sentenza innanzi menzionata, il raddoppio operain presenza del presupposto astratto della sussistenza di una fattispeciedi reato, presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale edall'accertamento del reato nel processo (Cass. sez. 5, 10/01/2025, n.Numero registro generale 5858/2017Numero sezionale 4248/2026Numero di raccolta generale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026600, Cass. sez. 5, 30/06/2021, n.18451; Cass., Sez. VI, 28/06/2019,n. 17586, Cass., Sez. V, 13/09/2018).1.4. L’art. 1, comma 132, della legge 208/2015, che prevede unregime più stringente per il raddoppio dei termini, richiedendo che ladenuncia penale per i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 sia trasmessao presentata dall'[OSCURATO:PERSONA] entro i termini ordinarifissati dai precedenti commi 130 e 131, si applica alle sole fattispecienon ricomprese nel precedente regime transitorio di cui all’art. 2,comma 3, del d.lgs. 128/2015 (Cass, sez. 5, 9/12/2024, n. 31649).Ed infatti, i termini per l’accertamento sono raddoppiati inpresenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo dipresentazione di denuncia penale, senza che, con riguardo agli avvisidi accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alladata del 31 dicembre 2016, ove già notificati, incidano le modificheintrodotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208 del 2015,l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cuisono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. sez, 5,10/01/2025, n.666).1.5. Nel caso di specie, l’avviso di accertamento relativo all’anno diimposta 2007 è stato notificato in data 28/11/2013, come dedotto dalmedesimo ricorrente, per cui il raddoppio dei termini, alla luce dell’art.43 innanzi citato, conseguiva al mero riscontro di fatti comportantil’obbligo di denuncia penale, quali quelli di cui all’art. 2 ed all’art. 8 deld.lgs.74/2000, fattispecie evocate nella contestazione effettuatadall’Agenzia delle entrate, indipendentemente dall'effettivapresentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale edall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non èstata esercitata o è intervenuta una decisione penale diproscioglimento, di assoluzione o di condanna. L’Agenzia delle entrate,Numero registro generale 5858/2017Numero sezionale 4248/2026Numero di raccolta generale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026per le fattispecie in contestazione, aveva ripreso gli esiti delle indaginicondotte dalla Guardia di Finanza dalle quali si evinceva che la societànon aveva una sede, non aveva personale effettivamente alle suedipendenze, non aveva presentato dichiarazioni dei redditi, salvo cheper l’anno 2007, e che veniva utilizzata per erogare prestazioni neiconfronti di clienti operanti su tutto il territorio nazionale sulla base dicontratti di appalto stipulati dal [OSCURATO:PERSONA] costituito dalloScudieri, ritenuto anche amministratore di fatto della società verificata,e dallo stesso amministrato. L’astratta sussistenza di ipotesi di reatoprocedibili di ufficio nelle condotte rilevate dalla Guardia di Finanzaconsentiva quindi l’ulteriore termine rispetto a quello ordinario perl’accertamento tributario.1.6. Il c.d. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R.600/1973, non può però applicarsi anche ai fini IRAP.L’Agenzia delle entrate ha osservato che l’estensione delladisciplina di cui all’art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 anche all’IRAP èdesumibile dai seguenti argomenti: 1) gli artt. 24 e 25 del d.lgs.446/1997, nel regolare i poteri delle Regioni e la disciplina temporaneadell’imposta sulle attività produttive, hanno previsto che ai finidell’accertamento dell’imposta sulle attività produttive debbano essereapplicate le procedure di accertamento per le imposte sui redditi; 2)analoga regolamentazione si rinviene nelle disposizioni di cui all’art. 1,commi 43, 44 e 45, della legge 244/2007 che, nel prevedere in attesadella completa attuazione dell’art. 119 Cost. l’istituzione con leggeregionale dell’imposta sulle attività produttive, dispongono che finoall’emanazione dei regolamenti regionali lo svolgimento delle attività diaccertamento nelle singole regioni avvengano nelle forme e nei modiprevisti dalla legislazione vigente; 3) appare rilevante la circostanzache il legislatore abbia introdotto modifiche all’art. 43 d.P.R. 600/1973,relativamente al raddoppio dei termini senza prevedere una specificaNumero registro generale 5858/2017Numero sezionale 4248/2026Numero di raccolta generale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026deroga per l’IRAP; 4) il richiamo alle disposizioni in materia di impostesui redditi relativamente all’attività di accertamento lascia intendereche in esso sia da ricomprendere il citato art. 43; la ratio sottesa alraddoppio dei termini, e cioè quella di consentire lo svolgimento diun’adeguata istruttoria e di porre l’organo accertatore nelle condizionidi completare il controllo utilizzando anche gli elementi emersi nelcorso delle indagini penali si estende anche all’attività di accertamentoai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.Le argomentazioni della controricorrente non possono condividersi,in quanto il raddoppio dei termini per l’accertamento tributario da partedell’Agenzia delle entrate, per espressa previsione normativa, si applicae si giustifica soltanto in presenza di violazioni che comportino l'obbligodi denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. per uno dei reati previsti daldecreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. L’art. 43 d.P.R. 600/1973non può applicarsi anche all’accertamento della maggiore imposta aifini IRAP poiché per le violazioni delle relative disposizioni non sonopreviste sanzioni penali. In tal caso, infatti, il comportamento tenutodal contribuente non può essere inquadrato in una fattispeciepenalmente rilevante in quanto, come detto, la disciplina dell’IRAP nonè presidiata da sanzioni penali (Cass., n. 600/2025; Cass., n.24576/2022; Cass., n. 10483/2018).Tale affermazione è dirimente rispetto a quanto osservato nelcontroricorso dall’Agenzia delle entrate che ha sostenuto l’applicabilitàdel raddoppio dei termini anche per l’IRAP. Il rinvio contenuto nelledisposizioni innanzi riportate alle norme in tema di accertamento perle imposte sui redditi non conduce all’applicabilità automatica dell’art.43 del d.P.R. 600/1973 anche ai fini IRAP poiché vi osta, come detto,la scelta del legislatore di escludere la previsione di sanzioni penali peri comportamenti violativi delle relative disposizioni. La normativapenale tributaria (di cui al d.lgs. n. 74/2000) punisce solo le violazioniNumero registro generale 5858/2017Numero sezionale 4248/2026Numero di raccolta generale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026relative alle imposte sui redditi e all'IVA, con esclusione dell’IRAP chenon rientra tra le imposte sui redditi in senso stretto, in quanto impostasul valore della produzione, ragion per cui le violazioni che si correlanoa tale tributo sono presidiate esclusivamente da sanzioniamministrative pecuniarie.Anche la ratio sottesa all’art. 43 d.P.R. 600/1973, richiamata dallacontroricorrente a sostegno delle proprie ragioni, non appare coerentecon il preteso raddoppio dei termini per l’IRAP. Ed infatti, se la ratiosottesa al raddoppio dei termini, come dedotto dall’Agenzia delleentrate, è principalmente quella di consentire lo svolgimento diun’adeguata istruttoria e di porre l’organo accertatore nelle condizionidi poter utilizzare anche gli elementi emersi nel corso delle indaginipenali, non si vede come tale esigenza possa richiamarsi conriferimento all’accertamento della maggiore IRAP se non si configuranemmeno in astratto un’ipotesi di reato in relazione alla quale possonosvolgersi indagini penali.Il motivo è dunque fondato quanto all’IRAP e la sentenzaimpugnata a tal riguardo va cassata con conseguente necessità diprocedere alla rideterminazione dell’imponibile nell’ambitodell’accertamento da demandarsi al giudice del merito.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. 600/1973,rilevando l’illegittimità, la nullità e l’inefficacia della notifica dell’attoimpositivo nei suoi confronti effettuata dall’Amministrazione2.1. Il motivo è inammissibile e, in parte, infondato.Deve osservarsi che la censura non coglie la ratio della decisioneimpugnata atteso che, per quanto in essa illustrato e per quanto sievince dall’analisi dell’atto impositivo allegato al ricorso, l’avviso diNumero registro generale 5858/2017Numero sezionale 4248/2026Numero di raccolta generale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026accertamento veniva notificato al contribuente non per la società equindi quale suo rappresentante, bensì in proprio in quantoamministratore di fatto, chiamato a rispondere del comportamentoevasivo e, quindi, delle sanzioni sulla base dei plurimi elementievidenziati dalla [OSCURATO:PERSONA], in virtù di unapprezzamento di fatto di per sé non censurabile nel giudizio dicassazione, con conseguente inammissibilità della censura sul punto.Il motivo è poi infondato in quanto l’Agenzia delle entratecontestava al contribuente di aver gestito una società che operava insostanza come soggetto economico fittizio, costituito per l’emissione difatture per operazioni inesistenti in favore del Consorzio EurocoopSocietà Cooperativa a r.l., di cui lo stesso contribuente era ilPresidente, al fine di consentire al Consorzio di contabilizzare costifittizi e, nel contempo, omettendo di assolvere ai propri obblighitributari. Da tanto conseguiva una rideterminazione induttiva delreddito di impresa quale asserito vantaggio illecito che la cooperativaavrebbe percepito per la sua partecipazione alla frode fiscale.L’avviso di accertamento veniva notificato allo Scudieri nella qualitàdi amministratore di fatto, proprio perché si riteneva che conriferimento a quest’ultimo la società fosse un mero schermo, vuoto dicontenuto, costituito per la gestione delle operazioni fraudolente dellequali la persona fisica veniva chiamata a rispondere per le ragioniampiamente indicate nell’avviso di accertamento. Peraltro, ilcontribuente non contesta nemmeno specificamente le ragioni delladedotta qualità di amministratore di fatto della società e la natura deirapporti tra la società verificata ed il [OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa a r.l., e quindi la costruzione, così come delineatadall’Agenzia nell’avviso di accertamento, del sistema fraudolentocostituito al fine di frodare il fisco.Numero registro generale 5858/2017Numero sezionale 4248/2026Numero di raccolta generale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026Da tanto consegue che l’avviso di accertamento deve ritenersicorrettamente notificato al contribuente in quanto ritenuto il veroresponsabile della gestione societaria ed in definitiva delcomportamento evasivo.3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 per omessa notifica delprodromico processo verbale di constatazione e/o l’omessa redazionedel medesimo in contraddittorio, poiché l’avviso di accertamento nelrichiamare i documenti allegati al processo verbale di constatazione,mai portati a conoscenza del contribuente e nemmeno riprodotti nelcontenuto essenziale, non ha reso edotto il contribuente delle effettivecontestazioni sollevate dall’Ufficio.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Come si evince dalla pacifica prospettazione delle parti edall’avviso di accertamento allegato, il processo verbale diconstatazione è stato notificato al legale rappresentante dellaCooperativa e non al contribuente che formalmente non rivestivaalcuna carica sociale.Deve però evidenziarsi, da una parte, come evidenziato dallaCommissione Tributaria Regionale, che l’avviso di accertamentocontiene una pedissequa descrizione degli elementi conseguenti allaverifica della Guardia di Finanza riportati nel processo verbale diconstatazione, e, dall’altra, che il contribuente non può lamentare lalesione del proprio diritto di difesa o la mancata partecipazione alledeve ritenere che fosse comunque a conoscenza di ogni vicendariguardante la società proprio perché si è ingerito, di fatto, nell’attivitàdella società stessa.Numero registro generale 5858/2017Numero sezionale 4248/2026Numero di raccolta generale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ed infatti la Corte, con riferimento al primo profilo evidenziato, haripetutamente affermato che l’Amministrazione finanziaria, ai sensidell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegareall'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi ariprodurne il contenuto essenziale (Cass. sez. 5, 30/12/2024, n. 34906,Cass. Sez. 5, 11/03/2025 n.6409).Inoltre, in tema di atti notificati all’amministratore di fatto e, quindi,con riferimento al secondo profilo richiamato, la Corte ha affermato che“In tema di accertamento, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi,come disciplinato dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 42 deld.P.R. n. 600 del 1973, notificati all'amministratore di fatto, èsoddisfatto mediante rinvio per relationem al processo verbale diaccertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società,ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché egli, ingerendosinell'amministrazione ed esercitando i poteri propri inerenti allagestione societaria, pur in difetto di una formale investitura, hal'obbligo, al pari dell'amministratore di diritto, di conoscerel'andamento dell'intera attività sociale, ivi compresi gli atti impositiviemessi nei confronti dell'ente ed i relativi documenti giustificativi, alfine di reagire mediante impugnazione quando ritenutiillegittimi.”(Cass. sez. 5, 6/3/2025, n. 5930; si veda anche Cass. sez.5, 16/2/2023, n. 4823 in ordine alla conoscenza dell’amministratore difatto delle vicende societarie indipendentemente dalla formale notificadi atti).L’amministratore di fatto non può dunque dolersi di non aver ricevutola notifica del processo verbale di constatazione o di non averpartecipato alle operazioni di verifica.4. Con il quarto motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazionedell’art. 7 d.lgs. 472/1997 e dell’art. 7 del d.l. 269/2003, rilevandoNumero registro generale 5858/2017Numero sezionale 4248/2026Numero di raccolta generale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa impositiva e delle sanzioninei confronti della persona fisica, non avvedendosi la CommissioneTributaria Regionale del fatto che l’avviso di accertamento è statonotificato alla società e non al contribuente persona fisica per cuil’Ufficio non avrebbe potuto irrogare sanzioni nei suoi confronti con un4.1. Il motivo è infondato.4.2. Nel ribadire quanto già osservato con riferimento al secondomotivo in ordine alla notifica dell’avviso inoltrata al contribuente inproprio quale amministratore di fatto della società, si rileva che la Corteha già affermato (Cass. sez. 5, 3/4/2024, n. 8837) che l'art. 7 del d.l.n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, secondo cui«le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio disocietà o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a caricodella persona giuridica», non opera qualora risulti che il rappresentanteo l'amministratore, anche di fatto, della società con personalitàgiuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzandol'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsialle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personalevantaggio. In tal caso, infatti, viene meno la ragione che giustifical'applicazione dell'art. 7, d.lgs. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare lasola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata laregola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniariacolpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass. n. 1946 del 2023;Cass., 29038 del 2021; Cass. n. 12334 del 2019; Cass., n. 19716 del2013; Cass. n. 5924 del 2017; Cass. n. 10975 del 2019, richiamate daCass. n. 8837/2024 innanzi riportata).4.3. [OSCURATO:PERSONA], richiamando lagiurisprudenza di legittimità, ha affermato che l’amministratore di fattorisponde in proprio delle violazioni commesse laddove la società siaNumero registro generale 5858/2017Numero sezionale 4248/2026Numero di raccolta generale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026costituita al solo scopo fraudolento di evadere le imposte, nonapplicandosi il disposto di cui all’art. 7 del d.l.269/2003.Il ricorrente ha censurato la pronuncia limitandosi ad affermare chel’avviso di accertamento è stato notificato alla società e quindi nonpotevano essere erogate le sanzioni alla persona fisica, non cogliendola ratio della decisione rivolta invece all’amministratore di fatto per lagestione a proprio vantaggio della società verificata.Inoltre, il ricorrente ha osservato che l’art. 7 del d.l. 269/2003 ponein via esclusiva a carico di società o enti con personalità giuridica lesanzioni relative al rapporto fiscale, prevedendo espressamente, alcomma 3, che alla situazioni previste dalla norma non sono piùapplicabili le regole del d.lgs. 472/1997, ed in particolare non è piùapplicabile la responsabilità solidale a carico dell'amministratore(anche di fatto), non cogliendo anche in tal caso la ratio decidendi dellapronuncia di secondo grado, che ha affermato l’inapplicabilità dell’art.7 citato in caso di violazioni commesse dall’amministratore di fattocome autore e ideatore al solo scopo fraudolento di evadere le tasse,non confutando specificamente l’assunto, né la sua qualità.5. Con il quinto motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs.546/1992, stante l’apparenza della motivazione, per non aver laCommissione Tributaria Regionale argomentato criticamente rispettoall’avviso di accertamento e per non aver fornito giustificazione inordine alle ragioni per le quali ha ritenuto fondate le argomentazionidell’Ufficio ed ha disatteso le censure proposte dalla parte.5.1. Il motivo è infondato.5.2. A tal riguardo si osserva che in seguito alla riformulazionedell'art. 360, comma 1, num. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n.83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùNumero registro generale 5858/2017Numero sezionale 4248/2026Numero di raccolta generale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inquanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni non concilianti, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.Il vizio prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 4 c.p.c.,può essere dunque rilevato laddove l’impugnazione della sentenza sifondi su un’interpretazione della legge che, sorretta da unamotivazione incongrua, debba ritenersi errata. La motivazione èstrumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nellastesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendoessere censurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sullaerrata applicazione o interpretazione della legge. Più precisamente,l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che sitramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili enella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale (cfr.Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass. n. 19573/2025, Cass.Numero registro generale 5858/2017Numero sezionale 4248/2026Numero di raccolta generale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., n. 7090/2022, Cass. n.22598/2018).5.3. Nel caso di specie, la censura non coglie nel segno laddovecritica la sentenza di secondo grado per non aver esaminato ledoglianze contenute nell’atto di appello senza precisare a quali inparticolare si riferisca e laddove menziona l’infondatezza nel meritodell’accertamento anche per l’utilizzo di presunzioni prive dei requisitidi gravità, precisione e concordanza, non contrastando peròpuntualmente gli elementi posti dalla Commissione a fondamento delladecisione.Il ricorrente, in particolare, evidenzia che nella decisione impugnatala Commissione non ha evidenziato le ragioni per le quali ritiene diaderire alla prospettazione dell’Ufficio e non ha superato le censure diparte appellante.Deve però rilevarsi che nella parte assertiva della sentenza laCommissione ricostruisce compiutamente la posizione processuale dientrambe le parti e nella parte motiva, con particolare riguardoall’infondatezza del merito dell’accertamento riporta le risultanze delleindagini eseguite dai verificatori evidenziando che la società Eurosixnon aveva esibito nel corso degli anni le scritture contabili e che eraemerso che avesse utilizzato fatture per operazioni inesistenti emessedalla coop SLF ed avesse emesso fatture per operazioni inesistenti infavore del [OSCURATO:PERSONA], affermando anche che tale circostanzanon poteva nemmeno ritenersi una presunzione ma un fatto riscontratoin quanto trovava il suo fondamento nella documentazione acquisitanel corso della verifica fiscale eseguita nei confronti del Consorzioriconducibile al medesimo contribuente. [OSCURATO:PERSONA] ha quindievidenziato che l’omessa esibizione della documentazione contabile daparte della società Eurosix non aveva consentito di stabilire se i ricavicontabilizzati e dichiarati corrispondessero ai costi dedotti dallaNumero registro generale 5858/2017Numero sezionale 4248/2026Numero di raccolta generale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026Eurocoop, valutando come assolutamente inconsistenti le doglianzedella parte anche con riferimento all’art. 14 comma 4 bis della legge537/1993.La decisione impugnata, quindi, sviluppa un iter logico giuridico chesoddisfa il c.d. minimo costituzionale ed ha consentito alla parte diapprestare puntuale difesa in ordine ai diversi profili oggetto dicontestazione.6. Con il sesto motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 8, deld.l. 16/2012, per non aver la [OSCURATO:PERSONA] tenutoconto del fatto che la citata disposizione normativa prevedel’indeducibilità dei costi utilizzati per il compimento di attivitàqualificabili come delitto non colposo per il quale è stata esercitatal’azione penale e nel contempo la non imponibilità ai finidell’accertamento delle imposte sui redditi dei componenti positividirettamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a benio servizi non effettivamente scambiati entro i limiti del costo nondedotto.6.1. Il motivo è fondato.6.2. Deve in primo luogo rilevarsi che, secondo il consolidatoindirizzo di questa Corte, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 8del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012, sia inmateria di accertamento dell'I.V.A., che delle imposte dei redditi,qualora l'Amministrazione, ritenendo fittizia -oggettivamente osoggettivamente- un'operazione di acquisto, ne avesse recuperato atassazione i relativi costi, non avrebbe dovuto correlativamente ridurrei ricavi, non sussistendo alcun automatismo tra la ritenuta fittizietàdell'operazione e tale riduzione; l'Amministrazione non aveva pertantol'obbligo di escludere, in proporzione, i ricavi esposti dallo stessocontribuente, né era tenuta ad accertare la dichiarazione nella suaNumero registro generale 5858/2017Numero sezionale 4248/2026Numero di raccolta generale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026interezza, potendo limitarsi ad analizzare l'esistenza dei costi dichiarati(Cass. n. 17729 del 30/7/2009; Cass. n. 3267 del 2/3/2012).L'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito nellalegge n. 44 del 2012, costituente ius superveniens, ha stabilito, conriguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, che i componentipositivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativirelativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, nonconcorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limitidell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese (Cass.n. 27040 del 19/12/2014; Cass. n. 25967 del 20/11/2013; Cass. n.7896 del 20/4/2016). In siffatte ipotesi grava sul contribuente l'oneredi provare che i componenti positivi, per i quali si duole chenell'accertamento abbiano concorso alla formazione del reddito, sianoanch'essi fittizi, perché ricavi «correlati», ossia direttamente afferentia spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi noneffettivamente scambiati o prestati (Cass. 25967/13 cit.).Secondo il citato art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv.dalla l. n. 44 del 2012, inoltre, non sono ammessi in deduzione costi espese di beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per ilcompimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo;detta norma è invocabile soltanto in caso di operazionisoggettivamente inesistenti e non anche in caso di operazionioggettivamente inesistenti (Cass. sez. 5 - , 19/12/2019, n. 33915).La decisione impugnata resa sul punto va cassata non essendovistata alcuna verifica circa l’applicabilità dell’art. 8 comma 1 e comma2 del d.l. 16/2012, quale ius superveniens, ove più favorevole ai sensidel comma 3 del citato art. 8, rilevabile anche d’ufficio, né si èproceduto a distinguere le operazioni soggettivamente inesistenti daquelle oggettivamente inesistenti, né si è accertato se il contribuenteavesse assolto al relativo onere della prova.Numero registro generale 5858/2017Numero sezionale 4248/2026Numero di raccolta generale 17959/2026Data pubblicazione 04/06/2026In ogni caso, anche l’annullamento della ripresa ai fini IRAP imponela rivalutazione da parte del giudice di merito del profilo oggetto dicensura come poc’anzi esposto.7. In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo,soltanto con riferimento all’IRAP, ed al sesto motivo, con conseguenteannullamento in parte qua della sentenza impugnata e rinvio al giudicedi merito per le conseguenti statuizioni, nonché per laregolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.La Corte, P.Q.Min accoglimento del primo motivo di ricorso per quanto di ragione e delsesto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnatarelativamente ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado del Lazio, cui demanda di provvedere anche in ordinealle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026La PresidenteRoberta Crucitti