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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 settembre 2026

Cassazione n. 25839/2026

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iccinini Eugenia,-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1948/2025 depositata il26.2.2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivon.18075/2023, emesso dal Tribunale di Milano, su istanza dell’avvocatoconferimento di incarico professionale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritto daNumero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026Eugenia Piccinini sia in proprio che quale legale rappresentante dellasocietà da lei gestita, che prevedeva un compenso complessivo forfettariodi euro 27.564,16, accessori compresi.Con il decreto era stato ingiunto il pagamento della somma di euro23.766,64, oltre interessi e spese della procedura a titolo di residuocompenso professionale (era stato pagato un acconto di euro 5.000,00)per l'attività svolta di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesanelle vertenze stragiudiziali e giudiziali relative ai giudizi svoltisi davantialla [OSCURATO:PERSONA] di Milano (proc. n. 8382/2015 en.8567/2015 RG), avverso intimazioni di pagamento per complessivi euro277.395,04 rivolte da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:SOCIETA] diPiccinini Eugenia C. (già [OSCURATO:SOCIETA]), della quale la Piccinini era sociaaccomandataria.In particolare, l’opponente, residente ad Abbiategrasso, nel circondario delTribunale di Pavia, ritenendosi destinataria del decreto ingiuntivo comepersona fisica, ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito,invocando il foro inderogabile del consumatore; nel merito ha contestatola sussistenza del credito.Costituitosi, l’opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione con confermadel decreto ingiuntivo.Il Tribunale di Milano, ritenuta tempestiva l'opposizione, in accoglimentodell’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, hadichiarato la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Pavia,quale foro del consumatore, revocando il decreto ingiuntivo e fissando intre mesi il termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale diPavia, nonché condannando l'opposto alle spese processuali del giudizio diopposizione.Segnatamente, il Tribunale ha rilevato che, trattandosi nel caso di speciedi contratto di prestazione d’opera professionale intercorso tra ilprofessionista, avv. [OSCURATO:PERSONA], e la cliente, persona fisica eNumero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026consumatore, doveva trovare applicazione il foro speciale ed esclusivo delconsumatore ex art. 33 comma secondo lettera u) del D. Lgs. n.206/2005,che escludeva ogni altro foro concorrente o alternativo, ed era derogabilesolo in presenza di patto concluso dalle parti.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamentodi competenza a questa Corte, sulla scorta di tre motivi, illustrati damemoria.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.Con ordinanza interlocutoria emessa all’esito dell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata disposta l’acquisizione di copia leggibile del fascicolocompleto del giudizio di opposizione n. 4556/2024 RG del Tribunale diMilano e del procedimento monitorio n. 41166/2023 RG del Tribunale diMilano.All’esito della camera di consiglio del 23.9.2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va riconosciuta l'ammissibilità del regolamentonecessario di competenza proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n.1948/2025 del 26.2.2025 del Tribunale di Milano.Non può infatti ritenersi che la citata sentenza abbia pronunciato sulmerito della causa, in quanto ha esaminato la questione di rito dellatempestività dell'opposizione proposta con atto di citazione, anziché conricorso, solo per poter affrontare la questione della competenza; harevocato il decreto ingiuntivo opposto solo come conseguenza automaticadella ritenuta incompetenza del giudice che aveva emesso il decretoingiuntivo (si vedano, in tal senso, Cass. ord. 11.7.2024 n. 19019, nonmassimata, pag. 5; Cass. ord. 17.10.2016 n. 20935; Cass. 26.1.2016 n.1372); inoltre, ha adottato una statuizione meramente accessoria sullespese processuali (si vedano, sull'esperibilità del regolamento diNumero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026competenza contro provvedimenti che hanno statuito solo sullacompetenza e sulle spese processuali, Cass. ord. 25.1.2024 n.2424; Cass.ord. 30.3.2023 n. 9006, non massimata, da pag.6).In tal modo, pertanto, la sentenza impugnata non ha alterato la naturadella pronuncia sulla sola competenza emessa (si vedano, su analogheipotesi di ritenuta ammissibilità del regolamento di competenza malgradola presenza di pronunce prodromiche o accessorie a quella propriamentesulla competenza, Cass. ord. 25.1.2023 n.2335; Cass. ord. 17.11.2021 n.34999; Cass. ord. 18.6.2018 n. 16089; Cass. ord. 18.6.2018 n.15958;Cass. ord. 23.5.2003 n. 8165).2.

Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 38, terzo commac.p.c., in relazione all’art. 28 c.p.c., giacché il Tribunale di Milano hadeclinato la propria competenza territoriale solo in sentenza, in violazionedella predetta disposizione che imporrebbe la decisione non oltre la primaudienza, o l'emissione del decreto ex art 171 bis c.p.c. nei procedimenti incui si applica tale decreto, ogni qual volta si controverta in merito allacompetenza territoriale inderogabile.2.1.

Il motivo è infondato.Esso confonde il caso del rilievo officioso dell'incompetenza territorialeinderogabile da parte del giudice, trattato dalla sentenza delle SezioniUnite n. 11866/2020 richiamata dal ricorrente, con il caso, che viene quiin rilievo, in cui a eccepire l'incompetenza territoriale inderogabile delgiudice che abbia emesso il decreto ingiuntivo opposto sia statol'opponente.L'art. 38 comma 3° c.p.c. nel testo modificato dall'art. 3 comma 1 letteraa) del D. Lgs. 31.10.2024 n. 164, applicabile al giudizio in esameintrodotto dopo il 28.2.2023, stabilisce che "l'incompetenza per materia,quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28sono rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171 bis o, neiprocedimenti ai quali non si applica l'art. 171 bis non oltre la primaNumero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026udienza"; di rilievo officioso dell'incompetenza per territorio inderogabile sipuò parlare solo nei casi in cui la relativa eccezione non sia stata sollevatadalle parti, dato che solo in tali casi c'é l'esigenza del giudice di stimolare ilcontraddittorio delle parti sulla questione dell'incompetenza; se invece,come nella specie, l'incompetenza é stata eccepita da una delle parti,l'altra é tenuta a prendere posizione sul punto nei propri scritti difensiviutilizzando i termini concessi dal giudice ex art. 171 ter c.p.c., senzanecessità di rilievo da parte del medesimo dell'eccezione.Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui per la particolarestruttura a contraddittorio differito del procedimento, é il creditore cheagisce in monitorio che con la sua scelta individua anche il giudicefunzionalmente competente per l'opposizione, e l'opponente, formalmentel'eccezione d'incompetenza territoriale inderogabile, a pena di decadenza,nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo; non all'udienza di primacomparizione, che costituisce piuttosto il limite temporale per il rilievoofficioso dell'incompetenza (Cass. ord. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.32202; Cass.2.10.2018 n. 23912; Cass. 20.5.2014 n. 11128).

Nella fattispecie,[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato l'eccezione d'incompetenza per territorioinderogabile ex art. 33 comma 2 lettera u) del D. Lgs. n.206/2005 afavore del Tribunale di Pavia, quale foro del consumatore, in sede diopposizione a decreto ingiuntivo, e quindi tempestivamente.3.

Con il secondo motivo l’istante lamenta la violazione dell’art. 38, terzocomma c.p.c., per non avere il Tribunale di Milano dichiaratol’inammissibilità dell’eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dallaPiccinini, in quanto proposta unitamente a una richiesta di decisione nelmerito, senza subordinare tale ultima domanda al diniego dell’eccezionepregiudiziale di incompetenza territoriale inderogabile formulata.3.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026Il precedente richiamato dal ricorrente di Cass. n. 1077/1995 si riferiva aipotesi nella quale era stata chiesta in via principale una pronuncia sulmerito e solo in via subordinata era stata eccepita l'incompetenza.

LaCorte in quell'occasione ha ritenuto tale ultima eccezione come nonproposta perché, attraverso la domanda principale di merito, la parte cheaveva eccepito in subordine l'incompetenza aveva tacitamente accettato lacompetenza del giudice adito dalla controparte.Diversamente, nel caso di specie, come si desume dalle conclusionidell'opponente riportate nella sentenza impugnata, l’opponente avevachiesto in via pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza del Tribunale diMilano in favore del Tribunale di Pavia in ragione dell'applicazione del forodel consumatore ai sensi dell'art. 33 comma 2° lett. u) del D. Lgs.n.206/2005, prevalente sul foro dell'art. 637 comma 3° c.p.c. e sul forodell'art. 14 comma 2° del D. Lgs. n.150/2011, per poi chiedere comunquenel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto; pur mancandoun'espressa subordinazione della pronuncia di merito al preventivo rigettodell'eccezione d'incompetenza, tale subordinazione era implicitamentedesumibile dall'ordine nel quale le richieste conclusive erano stateformulate.4.

Con il terzo motivo si censura, in via subordinata rispetto ai primi duemotivi, l’erronea applicazione dell’art. 66 del Codice del Consumo, peravere il Tribunale accolto l’avversa eccezione d'incompetenza territorialeex art. 33 comma 2° lettera u) del D. Lgs. n. 206/2005, ritenendoapplicabile il foro del consumatore solo perché il decreto ingiuntivo erastato chiesto a carico della Piccinini quale persona fisica e non quale sociaaccomandataria della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. (giànon aveva fornito la prova a suo carico della qualifica di consumatore, eche egli aveva svolto attività difensiva per [OSCURATO:PERSONA] in proprio equale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA] di Piccinini EugeniaNumero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026 C., sulla base di un contratto d'opera professionale sottoscritto dallaPiccinini nella duplice veste, sempre in funzione di attività d'impresa, nonpotendo, pertanto, considerarsi la Piccinini come una mera consumatrice.4.1.

Il motivo è fondato.L'impugnata sentenza ha ritenuto sussistente il foro del consumatore sullabase del solo fatto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di averesvolto la sua opera professionale in favore di [OSCURATO:PERSONA], senzaspecificare che la stessa rivestisse la qualità di legale rappresentante dellaAurora SAS di [OSCURATO:PERSONA] C.; ciò ha fatto benché il professionistaavesse posto a base della richiesta di pagamento del saldo delle suespettanze il contratto di prestazione d'opera professionale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],che [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sia inproprio che quale legale rappresentante di quella società, e sulla base delfatto che la residenza della Piccinini era in Comune di Abbiategrasso, nelcircondario del Tribunale di Pavia.In realtà, per giustificare l'applicazione del foro inderogabile delconsumatore ex art. 33 comma 2° lettera u) del D. Lgs. n. 206/2005 (giàart. 1469 bis cod. civ.), non basta essere convenuti in giudizio (odestinatari di un decreto ingiuntivo) come persona fisica, occorrendoanche che il contratto al quale si riferisce la pretesa fatta valeregiudizialmente sia stato stipulato da tale persona fisica per finalitàestranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, oprofessionale, e comunque per finalità che non siano legate a tali attivitàneppure da un nesso funzionale (Cass. 10.3.2021 n. 6578; Cass.26.3.2019 n.8419; Cass. 26.9.2018 n. 22810; Cass. 15.5.2013 n. 11773,per tutte).

Infatti, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, all'art. 3, comma 1,lett. (a), definisce "consumatore o utente" la persona fisica che agisce perscopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale oprofessionale eventualmente svolta.Numero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026Tale prova non é stata fornita dall’opponente che, per contrastare ilradicamento presso il Tribunale di Milano del giudizio monitorio e delfunzionalmente connesso giudizio di opposizione, basato sul luogo in cuiera sorta l'obbligazione (il contratto d'opera professionale era statoconcluso a Milano) e sul luogo in cui la prestazione professionale era statasvolta (il patrocinio era stato prestato presso la Commissione TributariaProvinciale di Milano), aveva sollevato l'eccezione d'incompetenza perterritorio inderogabile.

Anzi, esaminando -come consentito alla SupremaCorte adita con il regolamento di competenza- gli atti del giudizio di primogrado, (in particolare i ricorsi alla commissione tributaria provinciale diMilano presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sia per la [OSCURATO:SOCIETA] di PiccininiEugenia C., sia per [OSCURATO:PERSONA] in quanto socia accomandatariasolidalmente responsabile, prodotti nel giudizio di opposizione), siriscontrano emergenze probatorie che escludono la qualifica diconsumatrice in capo di [OSCURATO:PERSONA].Si deve anzitutto notare che il contratto d'opera professionale conclusodalle parti l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e posto a base della pretesa creditoriadell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pacificamente sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] sia inproprio, che quale legale rappresentante della sopra citata società,consulenza e difesa nella vertenza sia stragiudiziale che giudiziale contro[OSCURATO:PERSONA] per le intimazioni di pagamento n. 068 20159060649389/00 e n. 068 2015 90696723 16/00 avente valore stimato inalmeno € 277.395,04".

Inoltre, dalle sentenze emesse dalla CommissioneTributaria Provinciale di Milano n. 2883/2017 relativa al procedimento n.8382/2015 RG, e n. 4572/2016 relativa al procedimento n. 8567/2015,inerenti all'impugnazione delle summenzionate intimazioni di pagamento(documenti 6 e 7 allegati alla comparsa di costituzione del giudizio diprimo grado dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), e dai già menzionati ricorsipresentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione dell'incarico professionale, risultaNumero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026che i due incarichi conferitigli, nella duplice qualità, erano volti acontrastare le cartelle esattoriali che erano state notificate per ilpagamento dell'IVA e dei diritti camerali, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] diPiccinini Eugenia C. e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale sociaaccomandataria della stessa, solidalmente responsabile.

Si trattava,quindi, di attività professionale svolta dall’avvocato, per la quale era statoanche previsto compenso forfettario unitario, in relazione a debiti tributariaventi origine da attività di impresa, e cioè a pretese tutte connesse adIn conclusione, [OSCURATO:PERSONA] é stata destinataria della domanda dipagamento dei compensi dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'attività difensivastragiudiziale e giudiziale svolta da detto professionista, sulla base di uncontratto d'opera che non solo era stato pacificamente sottoscritto daEugenia Piccinini sia in proprio, che come legale rappresentante dellasocietà già citata; il contratto aveva anche finalità (la difesa davanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano contro pretese tributarie atitolo di IVA e di diritti camerali) esclusivamente connesse alla difesa disocietà che svolgeva attività commerciale, e alla difesa della sociaaccomandataria, illimitatamente responsabile personalmente perchéincaricata dell'amministrazione della società e in tale qualità svolgenteDa ciò deriva, quindi, l'esclusione della qualifica di consumatrice diEugenia Piccinini.5.

Il ricorso va accolto nei termini esposti, annullando l'impugnatasentenza e dichiarando la competenza del Tribunale di Milano, il qualedovrà provvedere anche per le spese del presente giudizio in base all'esitofinale della lite.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondomotivo, annulla l'impugnata sentenza e dichiara la competenza delNumero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026Tribunale di Milano, con termine ordinario per la riassunzione del giudizio,decorrente dalla data di comunicazione del deposito della presenteordinanza; il Tribunale di Milano provvederà anche sulle spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.9.2026La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iccinini Eugenia,-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1948/2025 depositata il26.2.2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivon.18075/2023, emesso dal Tribunale di Milano, su istanza dell’avvocatoconferimento di incarico professionale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritto daNumero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026Eugenia Piccinini sia in proprio che quale legale rappresentante dellasocietà da lei gestita, che prevedeva un compenso complessivo forfettariodi euro 27.564,16, accessori compresi.Con il decreto era stato ingiunto il pagamento della somma di euro23.766,64, oltre interessi e spese della procedura a titolo di residuocompenso professionale (era stato pagato un acconto di euro 5.000,00)per l'attività svolta di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesanelle vertenze stragiudiziali e giudiziali relative ai giudizi svoltisi davantialla [OSCURATO:PERSONA] di Milano (proc. n. 8382/2015 en.8567/2015 RG), avverso intimazioni di pagamento per complessivi euro277.395,04 rivolte da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:SOCIETA] diPiccinini Eugenia C. (già [OSCURATO:SOCIETA]), della quale la Piccinini era sociaaccomandataria.In particolare, l’opponente, residente ad Abbiategrasso, nel circondario delTribunale di Pavia, ritenendosi destinataria del decreto ingiuntivo comepersona fisica, ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito,invocando il foro inderogabile del consumatore; nel merito ha contestatola sussistenza del credito.Costituitosi, l’opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione con confermadel decreto ingiuntivo.Il Tribunale di Milano, ritenuta tempestiva l'opposizione, in accoglimentodell’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, hadichiarato la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Pavia,quale foro del consumatore, revocando il decreto ingiuntivo e fissando intre mesi il termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale diPavia, nonché condannando l'opposto alle spese processuali del giudizio diopposizione.Segnatamente, il Tribunale ha rilevato che, trattandosi nel caso di speciedi contratto di prestazione d’opera professionale intercorso tra ilprofessionista, avv. [OSCURATO:PERSONA], e la cliente, persona fisica eNumero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026consumatore, doveva trovare applicazione il foro speciale ed esclusivo delconsumatore ex art. 33 comma secondo lettera u) del D. Lgs. n.206/2005,che escludeva ogni altro foro concorrente o alternativo, ed era derogabilesolo in presenza di patto concluso dalle parti.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamentodi competenza a questa Corte, sulla scorta di tre motivi, illustrati damemoria.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.Con ordinanza interlocutoria emessa all’esito dell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata disposta l’acquisizione di copia leggibile del fascicolocompleto del giudizio di opposizione n. 4556/2024 RG del Tribunale diMilano e del procedimento monitorio n. 41166/2023 RG del Tribunale diMilano.All’esito della camera di consiglio del 23.9.2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va riconosciuta l'ammissibilità del regolamentonecessario di competenza proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n.1948/2025 del 26.2.2025 del Tribunale di Milano.Non può infatti ritenersi che la citata sentenza abbia pronunciato sulmerito della causa, in quanto ha esaminato la questione di rito dellatempestività dell'opposizione proposta con atto di citazione, anziché conricorso, solo per poter affrontare la questione della competenza; harevocato il decreto ingiuntivo opposto solo come conseguenza automaticadella ritenuta incompetenza del giudice che aveva emesso il decretoingiuntivo (si vedano, in tal senso, Cass. ord. 11.7.2024 n. 19019, nonmassimata, pag. 5; Cass. ord. 17.10.2016 n. 20935; Cass. 26.1.2016 n.1372); inoltre, ha adottato una statuizione meramente accessoria sullespese processuali (si vedano, sull'esperibilità del regolamento diNumero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026competenza contro provvedimenti che hanno statuito solo sullacompetenza e sulle spese processuali, Cass. ord. 25.1.2024 n.2424; Cass.ord. 30.3.2023 n. 9006, non massimata, da pag.6).In tal modo, pertanto, la sentenza impugnata non ha alterato la naturadella pronuncia sulla sola competenza emessa (si vedano, su analogheipotesi di ritenuta ammissibilità del regolamento di competenza malgradola presenza di pronunce prodromiche o accessorie a quella propriamentesulla competenza, Cass. ord. 25.1.2023 n.2335; Cass. ord. 17.11.2021 n.34999; Cass. ord. 18.6.2018 n. 16089; Cass. ord. 18.6.2018 n.15958;Cass. ord. 23.5.2003 n. 8165).2. Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 38, terzo commac.p.c., in relazione all’art. 28 c.p.c., giacché il Tribunale di Milano hadeclinato la propria competenza territoriale solo in sentenza, in violazionedella predetta disposizione che imporrebbe la decisione non oltre la primaudienza, o l'emissione del decreto ex art 171 bis c.p.c. nei procedimenti incui si applica tale decreto, ogni qual volta si controverta in merito allacompetenza territoriale inderogabile.2.1. Il motivo è infondato.Esso confonde il caso del rilievo officioso dell'incompetenza territorialeinderogabile da parte del giudice, trattato dalla sentenza delle SezioniUnite n. 11866/2020 richiamata dal ricorrente, con il caso, che viene quiin rilievo, in cui a eccepire l'incompetenza territoriale inderogabile delgiudice che abbia emesso il decreto ingiuntivo opposto sia statol'opponente.L'art. 38 comma 3° c.p.c. nel testo modificato dall'art. 3 comma 1 letteraa) del D. Lgs. 31.10.2024 n. 164, applicabile al giudizio in esameintrodotto dopo il 28.2.2023, stabilisce che "l'incompetenza per materia,quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28sono rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171 bis o, neiprocedimenti ai quali non si applica l'art. 171 bis non oltre la primaNumero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026udienza"; di rilievo officioso dell'incompetenza per territorio inderogabile sipuò parlare solo nei casi in cui la relativa eccezione non sia stata sollevatadalle parti, dato che solo in tali casi c'é l'esigenza del giudice di stimolare ilcontraddittorio delle parti sulla questione dell'incompetenza; se invece,come nella specie, l'incompetenza é stata eccepita da una delle parti,l'altra é tenuta a prendere posizione sul punto nei propri scritti difensiviutilizzando i termini concessi dal giudice ex art. 171 ter c.p.c., senzanecessità di rilievo da parte del medesimo dell'eccezione.Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui per la particolarestruttura a contraddittorio differito del procedimento, é il creditore cheagisce in monitorio che con la sua scelta individua anche il giudicefunzionalmente competente per l'opposizione, e l'opponente, formalmentel'eccezione d'incompetenza territoriale inderogabile, a pena di decadenza,nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo; non all'udienza di primacomparizione, che costituisce piuttosto il limite temporale per il rilievoofficioso dell'incompetenza (Cass. ord. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.32202; Cass.2.10.2018 n. 23912; Cass. 20.5.2014 n. 11128). Nella fattispecie,[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato l'eccezione d'incompetenza per territorioinderogabile ex art. 33 comma 2 lettera u) del D. Lgs. n.206/2005 afavore del Tribunale di Pavia, quale foro del consumatore, in sede diopposizione a decreto ingiuntivo, e quindi tempestivamente.3. Con il secondo motivo l’istante lamenta la violazione dell’art. 38, terzocomma c.p.c., per non avere il Tribunale di Milano dichiaratol’inammissibilità dell’eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dallaPiccinini, in quanto proposta unitamente a una richiesta di decisione nelmerito, senza subordinare tale ultima domanda al diniego dell’eccezionepregiudiziale di incompetenza territoriale inderogabile formulata.3.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026Il precedente richiamato dal ricorrente di Cass. n. 1077/1995 si riferiva aipotesi nella quale era stata chiesta in via principale una pronuncia sulmerito e solo in via subordinata era stata eccepita l'incompetenza. LaCorte in quell'occasione ha ritenuto tale ultima eccezione come nonproposta perché, attraverso la domanda principale di merito, la parte cheaveva eccepito in subordine l'incompetenza aveva tacitamente accettato lacompetenza del giudice adito dalla controparte.Diversamente, nel caso di specie, come si desume dalle conclusionidell'opponente riportate nella sentenza impugnata, l’opponente avevachiesto in via pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza del Tribunale diMilano in favore del Tribunale di Pavia in ragione dell'applicazione del forodel consumatore ai sensi dell'art. 33 comma 2° lett. u) del D. Lgs.n.206/2005, prevalente sul foro dell'art. 637 comma 3° c.p.c. e sul forodell'art. 14 comma 2° del D. Lgs. n.150/2011, per poi chiedere comunquenel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto; pur mancandoun'espressa subordinazione della pronuncia di merito al preventivo rigettodell'eccezione d'incompetenza, tale subordinazione era implicitamentedesumibile dall'ordine nel quale le richieste conclusive erano stateformulate.4. Con il terzo motivo si censura, in via subordinata rispetto ai primi duemotivi, l’erronea applicazione dell’art. 66 del Codice del Consumo, peravere il Tribunale accolto l’avversa eccezione d'incompetenza territorialeex art. 33 comma 2° lettera u) del D. Lgs. n. 206/2005, ritenendoapplicabile il foro del consumatore solo perché il decreto ingiuntivo erastato chiesto a carico della Piccinini quale persona fisica e non quale sociaaccomandataria della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. (giànon aveva fornito la prova a suo carico della qualifica di consumatore, eche egli aveva svolto attività difensiva per [OSCURATO:PERSONA] in proprio equale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA] di Piccinini EugeniaNumero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026 C., sulla base di un contratto d'opera professionale sottoscritto dallaPiccinini nella duplice veste, sempre in funzione di attività d'impresa, nonpotendo, pertanto, considerarsi la Piccinini come una mera consumatrice.4.1. Il motivo è fondato.L'impugnata sentenza ha ritenuto sussistente il foro del consumatore sullabase del solo fatto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di averesvolto la sua opera professionale in favore di [OSCURATO:PERSONA], senzaspecificare che la stessa rivestisse la qualità di legale rappresentante dellaAurora SAS di [OSCURATO:PERSONA] C.; ciò ha fatto benché il professionistaavesse posto a base della richiesta di pagamento del saldo delle suespettanze il contratto di prestazione d'opera professionale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],che [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sia inproprio che quale legale rappresentante di quella società, e sulla base delfatto che la residenza della Piccinini era in Comune di Abbiategrasso, nelcircondario del Tribunale di Pavia.In realtà, per giustificare l'applicazione del foro inderogabile delconsumatore ex art. 33 comma 2° lettera u) del D. Lgs. n. 206/2005 (giàart. 1469 bis cod. civ.), non basta essere convenuti in giudizio (odestinatari di un decreto ingiuntivo) come persona fisica, occorrendoanche che il contratto al quale si riferisce la pretesa fatta valeregiudizialmente sia stato stipulato da tale persona fisica per finalitàestranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, oprofessionale, e comunque per finalità che non siano legate a tali attivitàneppure da un nesso funzionale (Cass. 10.3.2021 n. 6578; Cass.26.3.2019 n.8419; Cass. 26.9.2018 n. 22810; Cass. 15.5.2013 n. 11773,per tutte). Infatti, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, all'art. 3, comma 1,lett. (a), definisce "consumatore o utente" la persona fisica che agisce perscopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale oprofessionale eventualmente svolta.Numero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026Tale prova non é stata fornita dall’opponente che, per contrastare ilradicamento presso il Tribunale di Milano del giudizio monitorio e delfunzionalmente connesso giudizio di opposizione, basato sul luogo in cuiera sorta l'obbligazione (il contratto d'opera professionale era statoconcluso a Milano) e sul luogo in cui la prestazione professionale era statasvolta (il patrocinio era stato prestato presso la Commissione TributariaProvinciale di Milano), aveva sollevato l'eccezione d'incompetenza perterritorio inderogabile. Anzi, esaminando -come consentito alla SupremaCorte adita con il regolamento di competenza- gli atti del giudizio di primogrado, (in particolare i ricorsi alla commissione tributaria provinciale diMilano presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sia per la [OSCURATO:SOCIETA] di PiccininiEugenia C., sia per [OSCURATO:PERSONA] in quanto socia accomandatariasolidalmente responsabile, prodotti nel giudizio di opposizione), siriscontrano emergenze probatorie che escludono la qualifica diconsumatrice in capo di [OSCURATO:PERSONA].Si deve anzitutto notare che il contratto d'opera professionale conclusodalle parti l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e posto a base della pretesa creditoriadell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pacificamente sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] sia inproprio, che quale legale rappresentante della sopra citata società,consulenza e difesa nella vertenza sia stragiudiziale che giudiziale contro[OSCURATO:PERSONA] per le intimazioni di pagamento n. 068 20159060649389/00 e n. 068 2015 90696723 16/00 avente valore stimato inalmeno € 277.395,04". Inoltre, dalle sentenze emesse dalla CommissioneTributaria Provinciale di Milano n. 2883/2017 relativa al procedimento n.8382/2015 RG, e n. 4572/2016 relativa al procedimento n. 8567/2015,inerenti all'impugnazione delle summenzionate intimazioni di pagamento(documenti 6 e 7 allegati alla comparsa di costituzione del giudizio diprimo grado dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), e dai già menzionati ricorsipresentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione dell'incarico professionale, risultaNumero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026che i due incarichi conferitigli, nella duplice qualità, erano volti acontrastare le cartelle esattoriali che erano state notificate per ilpagamento dell'IVA e dei diritti camerali, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] diPiccinini Eugenia C. e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale sociaaccomandataria della stessa, solidalmente responsabile. Si trattava,quindi, di attività professionale svolta dall’avvocato, per la quale era statoanche previsto compenso forfettario unitario, in relazione a debiti tributariaventi origine da attività di impresa, e cioè a pretese tutte connesse adIn conclusione, [OSCURATO:PERSONA] é stata destinataria della domanda dipagamento dei compensi dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'attività difensivastragiudiziale e giudiziale svolta da detto professionista, sulla base di uncontratto d'opera che non solo era stato pacificamente sottoscritto daEugenia Piccinini sia in proprio, che come legale rappresentante dellasocietà già citata; il contratto aveva anche finalità (la difesa davanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano contro pretese tributarie atitolo di IVA e di diritti camerali) esclusivamente connesse alla difesa disocietà che svolgeva attività commerciale, e alla difesa della sociaaccomandataria, illimitatamente responsabile personalmente perchéincaricata dell'amministrazione della società e in tale qualità svolgenteDa ciò deriva, quindi, l'esclusione della qualifica di consumatrice diEugenia Piccinini.5. Il ricorso va accolto nei termini esposti, annullando l'impugnatasentenza e dichiarando la competenza del Tribunale di Milano, il qualedovrà provvedere anche per le spese del presente giudizio in base all'esitofinale della lite. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondomotivo, annulla l'impugnata sentenza e dichiara la competenza delNumero registro generale 7995/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 25839/2026Data pubblicazione 26/09/2026Tribunale di Milano, con termine ordinario per la riassunzione del giudizio,decorrente dalla data di comunicazione del deposito della presenteordinanza; il Tribunale di Milano provvederà anche sulle spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.9.2026La PresidenteLinalisa Cavallino
Decreto Cassazione n. 25839/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris