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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00657/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13234/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. soc. unip. a r.l., elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrent i - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende - C ontroricorrente - avverso la SENTENZAdella CORTE D ’ APPELLO di TRENTO n. 21/2020 depositata il22/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] - in proprio ed in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a r.l. (odierno controricorrente) -convenne innanzi al Tribunale di Trento il dottor [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente), suo commercialista storico, affinché, accertata la responsabilità professionale dello stesso per aver negligentemente svolto attività di consulenza a favore del Ciola e della società dallo stesso rappresentata, venisse condannato al risarcimento dei danni subiti.

2. Costituitosi in giudizio, il Pola respinse le accuse mossegli dal Ciola e fece presente che, nell’ambito della vicenda commerciale che aveva visto coinvolti il Ciola e la società [OSCURATO:SOCIETA]., si era limitato ad affiancare il cliente facendo da tramite con le controparti, non avendo ricevuto alcuno specifico mandato che gli consentisse di gestire la questione con poteri decisionali, anche perché sfornito delle idonee competenze trattandosi, più che altro, di questioni prettamente legali.

3. Con sentenza n. 132/2019 il Tribunale di Trento accolse la domanda attorea, ritenendo sussistente la responsabilità professionale del convenuto, che condannò al risarcimento sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio (per un importo di euro 56.365,84 oltre a rivalutazione ed interessi) sia nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (per un importo di euro 58.222,25 oltre a rivalutazione e interessi).

4. Avverso tale decisione il Pola propose appello.

Si costituì la parte appellata, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale in relazione al mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, del risarcimento correlato al credito maturato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per i lavori eseguiti in favore di [OSCURATO:SOCIETA] dopo la sottoscrizione della transazione.

5. Con sentenza n. 21/2020 , depositata in data 22/1/2020, la Corte d’Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato ogni domanda proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti del Pola, rigettando altresì l’appello incidentale.

6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

M [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivoi ricorrenti denunciano, in relazione all’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ. , “ Art. 360, I comma n. 4) c.p.c.: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.- Art. 360, I comma n. 3) c.p.c.: violazione delle norme dettate in tema di interpretazione dei contratti e delle domande giudiziali: artt. 1362 e ss. c.c.”, lamentando che laCorte territoriale non ha considerato la reale portata della domanda formulata in primo grado, non ritenendola estesa alla richiesta di risarcimento deidanni conseguenti pagamento, da parte [OSCURATO:SOCIETA], del corrispettivo relativo all’effettuazione degli ulteriori lavori previsti ai punti 5 e 7 della transazione.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

L’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza, oltre che del suo contenuto, sono rimessi al giudice del merito (Cass., 2/11/2005, n. 21208), anche di appello (Cass., 6/10/2005, n. 19475), e sindacabili in sede di legittimità solamente sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (Cass., sez.

III, sent. 11/04/2000, n. 4588).

L’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda integra invero un tipico accertamento di fatto, sindacabile per cassazione esclusivamente sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass., sez. 6-5, ord. 21/12/2017, n. 30684; Cass., 5/8/2005, n. 16596; Cass., 28/9/2004, n. 19416; Cass., 20/8/2002, n. 12259).

A ciò va aggiunto che la Corte territoriale ha motivato con riferimento all’appello incidentale concernente i lavori aggiuntivi previsti in transazione, rigettando la mossa censura secondo cui gli stessi non risultavano in alcun modo garantiti dalle note fideiussioni in ragione di quanto indicato dal giudice di prime cure al riguardo ( Nulla viene invece riconosciuto in ordine al credito … in quanto per detto credito le parti non avevano pattuito alcuna garanzia , al riguardo sottolineando non evincersi da da alcuna clausola dell’accordo che “tale impegno era strettamente correlato con l’adempimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di quanto ai punti 2 e 3 , e non esservi d’altro canto modo di dedurre che “mai e poi mai Ciola si sarebbe obbligato ad eseguire ulteriori lavori se i suoi precedenti crewditi non fossero stati prima soddisfatti” dato che di tale limitazione o condizione che dir si voglia non vi è traccia: egli ha semplicemente accettato il rischio d’impresa nel sottoscrivere anche tali clausole, ben conoscendo lo stato di conclamata insolvenza della sua debitrice, quale dato di comune esperienza in relazione al pregresso evolversi della vicenda, il che non richiedeva speciali cognizioni sul significato di eventuali incomprensibili termini giuridici ( come dallo stesso lamentato in relazione alla restante parte dell’accordo ) .

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Art. 360, n. 3) c.p.c.: violazione e/o errata applicazione degli artt. 1218 c.c. e 1223 cc.”, censurando la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno conseguente all’avere il commercialista consigliato la firma della transazione, nonostante l’inesistenza delle garanzie fideiussorie, nonché all’essersi la società obbligata, con la firma della transazione, ad eseguire nuovi lavori.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente prospetta in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., sez.

III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez.

Un., 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135).

Con il terzo motivoi ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., “Art. 360, I comma, n. 4) c.p.c.: nullità del processo o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c.; Art. 360, I comma, n. 5) c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; Art. 360, I comma, n. 3) c.p.c.: violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c.”.

La violazione dell’art. 115 c.p.c.viene dedotta con riferimento alla transazione stipulata tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e la [OSCURATO:SOCIETA].

Con il motivo in esame i ricorrenti deducono che la Corte territoriale, nell ’ affermare che non vi era modo di dedurre che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era obbligata ad eseguire ulteriori lavori a condizione che i suoi precedenti crediti fossero stati prima soddisfatti, mostra di non aver tenuto in considerazione la più volte menzionata transazione, così incorrendo nel vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5,c.p.c.

Inoltre il ricorrente denunziala violazione dell’art. 1460 c.c., laddove la Corte territoriale ha ritenuto che l’ultimazione dei lavori da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe stata una mera scelta imprenditoriale della stessa, la quale,nel sottoscrivere le clausole di cui ai punti 5 e 7 della transazione (riportate in ricorso), avrebbe semplicemente accettato il rischio di impresa come se dette clausole riguardassero nuovi lavori, mai prima previsti, estranei al contratto di appalto originariamente intercorso tra le parti.

Il motivo è inammissibile.

Con esso il ricorrente prospetta inammissibili doglianze di erronea valutazione delle emergenze processuali e di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co, n. 5, c.p.c. (v.

Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez.

III, 17/5/2021, n. 13170; Cass., Sez.

Lav., 12/10/2018, n. 25543), sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche –come nella specie – l ’ omessa e a fortiori l ’ erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053, e, di recente, Cass, Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523).

Neppure astrattamente ipotizzabile è la violazione dell’art. 115 c.p.c. –norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium” – giacché essa “ può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli”(Cass. Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892).

Con riguardo al contenuto della transazione, la sentenza motiva: “né si evince da alcuna clausola dell’accordo che tale impegno (quello relativo all’obbligo di eseguire ulteriori lavori a favore di [OSCURATO:SOCIETA], n.d.r.) era strettamente correlato con l ’ adempimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di quanto ai punti 2 e

3. Né vi è modo di dedurre che mai e poi mai Ciola si sarebbe obbligato ad eseguire ulteriori lavori se i suoi precedenti crediti non fossero stati prima soddisfatti, dato che di tale limitazione o condizione che dir si voglia non vi è traccia”(così a p. 7, penultimo §, della sentenza).

Quanto, infine,alla dedotta violazione dell ’ art. 1460 c.c., avendo la Corte territoriale escluso la corrispettività dell’obbligazione assunta rispetto alle clausole menzionate, come da paragrafo che precede, la norma in questione non è applicabile alla fattispecie, in quanto dettata in materia di contratti a prestazioni corrispettive, il motivo prospetta inammissibili profili di novità.

Con il quarto motivoi ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n., 4, cod. proc. civ., “Art. 360 I comma, n. 4) c.p.c.: nullità del processo o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 346 c.p.c.”.Si dolgono che, in violazione dell ’ art. 112 c.p.c. , in assenza della relativa eccezione, la Corte territoriale avrebbe applicatoil 2° comma dell ’ art. 1227 c.c., che configura un tipico caso di eccezione in senso stretto e quindi non rilevabile d’ufficio.

Il motivo è infondato.

Nell’individuare l’assorbente responsabilità dei ricorrenti in relazione al verificarsi dell’asserito danno cessante da costi aggiuntivi sostenuti per i lavori idraulici ulteriori la corte di merito ha fatto invero applicazione del primo comma dell ’ art. 1227 c .c. , relativo al concorso del fatto colposo del creditore, e non giàal capoverso della norma in questione relativa alla diversa previsione di non risarcibilità del danno evitabile.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate con dispositivo in favore delcontroricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13234/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. soc. unip. a r.l., elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrent i - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende - C ontroricorrente - avverso la SENTENZAdella CORTE D ’ APPELLO di TRENTO n. 21/2020 depositata il22/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] - in proprio ed in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a r.l. (odierno controricorrente) -convenne innanzi al Tribunale di Trento il dottor [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente), suo commercialista storico, affinché, accertata la responsabilità professionale dello stesso per aver negligentemente svolto attività di consulenza a favore del Ciola e della società dallo stesso rappresentata, venisse condannato al risarcimento dei danni subiti. 2. Costituitosi in giudizio, il Pola respinse le accuse mossegli dal Ciola e fece presente che, nell’ambito della vicenda commerciale che aveva visto coinvolti il Ciola e la società [OSCURATO:SOCIETA]., si era limitato ad affiancare il cliente facendo da tramite con le controparti, non avendo ricevuto alcuno specifico mandato che gli consentisse di gestire la questione con poteri decisionali, anche perché sfornito delle idonee competenze trattandosi, più che altro, di questioni prettamente legali. 3. Con sentenza n. 132/2019 il Tribunale di Trento accolse la domanda attorea, ritenendo sussistente la responsabilità professionale del convenuto, che condannò al risarcimento sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio (per un importo di euro 56.365,84 oltre a rivalutazione ed interessi) sia nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (per un importo di euro 58.222,25 oltre a rivalutazione e interessi). 4. Avverso tale decisione il Pola propose appello. Si costituì la parte appellata, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale in relazione al mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, del risarcimento correlato al credito maturato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per i lavori eseguiti in favore di [OSCURATO:SOCIETA] dopo la sottoscrizione della transazione. 5. Con sentenza n. 21/2020 , depositata in data 22/1/2020, la Corte d’Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato ogni domanda proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti del Pola, rigettando altresì l’appello incidentale. 6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivoi ricorrenti denunciano, in relazione all’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ. , “ Art. 360, I comma n. 4) c.p.c.: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.- Art. 360, I comma n. 3) c.p.c.: violazione delle norme dettate in tema di interpretazione dei contratti e delle domande giudiziali: artt. 1362 e ss. c.c.”, lamentando che laCorte territoriale non ha considerato la reale portata della domanda formulata in primo grado, non ritenendola estesa alla richiesta di risarcimento deidanni conseguenti pagamento, da parte [OSCURATO:SOCIETA], del corrispettivo relativo all’effettuazione degli ulteriori lavori previsti ai punti 5 e 7 della transazione. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. L’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza, oltre che del suo contenuto, sono rimessi al giudice del merito (Cass., 2/11/2005, n. 21208), anche di appello (Cass., 6/10/2005, n. 19475), e sindacabili in sede di legittimità solamente sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (Cass., sez. III, sent. 11/04/2000, n. 4588). L’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda integra invero un tipico accertamento di fatto, sindacabile per cassazione esclusivamente sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass., sez. 6-5, ord. 21/12/2017, n. 30684; Cass., 5/8/2005, n. 16596; Cass., 28/9/2004, n. 19416; Cass., 20/8/2002, n. 12259). A ciò va aggiunto che la Corte territoriale ha motivato con riferimento all’appello incidentale concernente i lavori aggiuntivi previsti in transazione, rigettando la mossa censura secondo cui gli stessi non risultavano in alcun modo garantiti dalle note fideiussioni in ragione di quanto indicato dal giudice di prime cure al riguardo ( Nulla viene invece riconosciuto in ordine al credito … in quanto per detto credito le parti non avevano pattuito alcuna garanzia , al riguardo sottolineando non evincersi da da alcuna clausola dell’accordo che “tale impegno era strettamente correlato con l’adempimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di quanto ai punti 2 e 3 , e non esservi d’altro canto modo di dedurre che “mai e poi mai Ciola si sarebbe obbligato ad eseguire ulteriori lavori se i suoi precedenti crewditi non fossero stati prima soddisfatti” dato che di tale limitazione o condizione che dir si voglia non vi è traccia: egli ha semplicemente accettato il rischio d’impresa nel sottoscrivere anche tali clausole, ben conoscendo lo stato di conclamata insolvenza della sua debitrice, quale dato di comune esperienza in relazione al pregresso evolversi della vicenda, il che non richiedeva speciali cognizioni sul significato di eventuali incomprensibili termini giuridici ( come dallo stesso lamentato in relazione alla restante parte dell’accordo ) . Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Art. 360, n. 3) c.p.c.: violazione e/o errata applicazione degli artt. 1218 c.c. e 1223 cc.”, censurando la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno conseguente all’avere il commercialista consigliato la firma della transazione, nonostante l’inesistenza delle garanzie fideiussorie, nonché all’essersi la società obbligata, con la firma della transazione, ad eseguire nuovi lavori. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente prospetta in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135). Con il terzo motivoi ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., “Art. 360, I comma, n. 4) c.p.c.: nullità del processo o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c.; Art. 360, I comma, n. 5) c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; Art. 360, I comma, n. 3) c.p.c.: violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c.”. La violazione dell’art. 115 c.p.c.viene dedotta con riferimento alla transazione stipulata tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e la [OSCURATO:SOCIETA]. Con il motivo in esame i ricorrenti deducono che la Corte territoriale, nell ’ affermare che non vi era modo di dedurre che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era obbligata ad eseguire ulteriori lavori a condizione che i suoi precedenti crediti fossero stati prima soddisfatti, mostra di non aver tenuto in considerazione la più volte menzionata transazione, così incorrendo nel vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5,c.p.c. Inoltre il ricorrente denunziala violazione dell’art. 1460 c.c., laddove la Corte territoriale ha ritenuto che l’ultimazione dei lavori da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe stata una mera scelta imprenditoriale della stessa, la quale,nel sottoscrivere le clausole di cui ai punti 5 e 7 della transazione (riportate in ricorso), avrebbe semplicemente accettato il rischio di impresa come se dette clausole riguardassero nuovi lavori, mai prima previsti, estranei al contratto di appalto originariamente intercorso tra le parti. Il motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente prospetta inammissibili doglianze di erronea valutazione delle emergenze processuali e di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co, n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 17/5/2021, n. 13170; Cass., Sez. Lav., 12/10/2018, n. 25543), sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche –come nella specie – l ’ omessa e a fortiori l ’ erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, di recente, Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523). Neppure astrattamente ipotizzabile è la violazione dell’art. 115 c.p.c. –norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium” – giacché essa “ può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli”(Cass. Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892). Con riguardo al contenuto della transazione, la sentenza motiva: “né si evince da alcuna clausola dell’accordo che tale impegno (quello relativo all’obbligo di eseguire ulteriori lavori a favore di [OSCURATO:SOCIETA], n.d.r.) era strettamente correlato con l ’ adempimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di quanto ai punti 2 e 3. Né vi è modo di dedurre che mai e poi mai Ciola si sarebbe obbligato ad eseguire ulteriori lavori se i suoi precedenti crediti non fossero stati prima soddisfatti, dato che di tale limitazione o condizione che dir si voglia non vi è traccia”(così a p. 7, penultimo §, della sentenza). Quanto, infine,alla dedotta violazione dell ’ art. 1460 c.c., avendo la Corte territoriale escluso la corrispettività dell’obbligazione assunta rispetto alle clausole menzionate, come da paragrafo che precede, la norma in questione non è applicabile alla fattispecie, in quanto dettata in materia di contratti a prestazioni corrispettive, il motivo prospetta inammissibili profili di novità. Con il quarto motivoi ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n., 4, cod. proc. civ., “Art. 360 I comma, n. 4) c.p.c.: nullità del processo o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 346 c.p.c.”.Si dolgono che, in violazione dell ’ art. 112 c.p.c. , in assenza della relativa eccezione, la Corte territoriale avrebbe applicatoil 2° comma dell ’ art. 1227 c.c., che configura un tipico caso di eccezione in senso stretto e quindi non rilevabile d’ufficio. Il motivo è infondato. Nell’individuare l’assorbente responsabilità dei ricorrenti in relazione al verificarsi dell’asserito danno cessante da costi aggiuntivi sostenuti per i lavori idraulici ulteriori la corte di merito ha fatto invero applicazione del primo comma dell ’ art. 1227 c .c. , relativo al concorso del fatto colposo del creditore, e non giàal capoverso della norma in questione relativa alla diversa previsione di non risarcibilità del danno evitabile. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate con dispositivo in favore delcontroricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppost
Sentenza Cassazione n. 00657/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris