CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13074/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cuiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva chiesto applicarsi la disciplinadella continuazione tra i reati separatamente giudicati con due sentenze rispettivamenteemesse- dal G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Milano, in data 30 ottobre 2023 (condannaper i reati di rapina e porto d'armi commessi il 10 giugno 2022);- dal G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 9 ottobre 2023 (condanna per i reati di rapinae di lesioni aggravate commessi il giorno 11 aprile 2023).A ragione della decisione osserva che non può essere ritenuto sussistente l’unicità deldisegno criminoso sulla base della contiguità cronologica degli addebiti e l’identità o analogiadei titoli di reato in quanto l’una e l’altra sintomatici non già dell'attuazione di un progettocriminale unitario ma di una scelta di vita ispirata alla sistematica e contingenteconsumazione di illeciti.2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite deldifensore di fiducia, articolando due motivi.2.1. Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81, secondocomma, cod. pen.Lamenta che il giudice abbia fondato la sua decisione esclusivamente valorizzando ladistanza temporale intercorsa tra le condotte, peraltro limitata per essere pari a dieci mesi edun giorno, omettendo il vaglio degli ulteriori indici sintomatici dell’unitarietà del disegnocriminoso indicati dalla difesa: la medesima indole è l’identica matrice dei reati (rapine aventiad oggetto obiettivi analoghi), la perfetta sovrapponibilità delle modalità esecutive, lacontiguità temporale e spaziale delle violazioni. Nemmeno può considerarsi decisivo ilrichiamo allo stile di vita che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nonconsente di distinguere l’abitualità delle condotte dalla programmazione anticipata dellestesse richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione.Si duole che l’ordinanza impugnata abbia sviluppato un apparato argomentativoapodittico ed insufficiente perché incentrato, in via esclusiva, sul lasso temporale intercorsotra i reati separatamente giudicati, valutato eccessivo, senza considerare le ulterioricircostanze sintomatiche poste in rilievo dalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione dellaconnessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio di ammissibilità per la lorogenericità oltre che per la manifesta infondatezza.Il Tribunale, sia pure con motivazione sintetica, ha preso in esame tutti gli indicisintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso indicati dalla difesa, ritenendoli, tuttavia,recessivi rispetto al dato della distanza cronologica tra i reati.Tale dato è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, secondo lacomune esperienza, rappresenta un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazioneche postula necessariamente in capo all’agente la rappresentazione mentale anticipata delledeliberazioni relative a tutti i reati da unificare, sia pure nelle linee generali. Non puòrevocarsi in dubbio che tanto maggiore è la distanza temporale tra i reati quanto più èdifficile ragionevolmente ritenere che costituiscano tutti esecuzione di una previadeliberazione criminosa unitaria.A tale valutazione non illogica, il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi acontestarne, del tutto astrattamente la conducenza e ai reiterare i medesimi argomenti, sullaesistenza di ulteriori e significativi indici sintomatici rispetto al dato temporale, già esposticon la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., senza tuttavia indicare quali siano stati glispecifici elementi fattuali non valutati o erroneamente valutati così da mettere in crisi latenuta logica del percorso motivazionale.Il ricorrente si è limitato a richiamare i principi generali in tema di continuazione e adinvocare un’alternativa valutazione di alcuni elementi prospettati come sicuri indicatoridell’unitarietà della deliberazione criminosa sottesa alle violazioni ma li ha individuatiastrattamente, facendo riferimento alla “medesima indole”, all’ identica matrice” dei reati daunificare, alla “perfetta sovrapponibilità” delle loro modalità esecutive avendo le rapine“obiettivi analoghi”. Avrebbe dovuto, invece, per rendere il ricorso ammissibile indicare qualispecifici collanti, pur presenti nelle vicende concrete oggetto dell’accertamento dellesentenze, non sono stati adeguatamente presi in esame.2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, dellasomma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.