CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09158/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 22/06/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di AVELLINOin data 19/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato contestatogli di truffa aggravata. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, basato sulle stesse ragioni del rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo posto - contrariannento a quanto sostenuto dal ricorrente - le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando - come nel caso di specie - i profili di gravità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Cass. sez. 4, sent. n. 34754 del 20/11/2020 - dep. 07/12/2020 - Rv. 280244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]