CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 46193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo rigettava l'appello, proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo di revoca della misura degli arresti domiciliari e di sostituzione della stessa con la misura della custodia cautelare in carcere; provvedimento, quest'ultimo, adottato ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., per avere il Finocchio trasgredito alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Dopo avere riassunto le doglianze che aveva prospettato nell'atto di appello, il ricorrente lamenta che: la motivazione dell'ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata con la doglianza relativa all'eventualità che, al momento del controllo operato dalla polizia giudiziaria presso la propria abitazione, «vi fosse un distacco di energia elettrica che impedisse il funzionamento dell'apparecchio elettronico di controllo»; posto che l'allarme dell'apparecchio elettronico applicatogli, come indicato nella stessa ordinanza impugnata, era «rientr[ato] alle ore 18.50, quindi 5 minuti prima del controllo», la motivazione di tale ordinanza «mal si concilia con il dato in base al quale, se l'apparecchio fosse stato funzionante, il Finocchio avrebbe avuto tutto l'interesse a dimostrare di trovarsi all'interno dell'appartamento e di giustificare la presunta assenza nei momenti precedenti, piuttosto che preferire non dare risposta, così continuando ad ingenerare il sospetto che si trovasse fuori dall'abitazione»; il Tribunale di Palermo «aveva comunque contezza delle problematiche che nei mesi precedenti avevano caratterizzato l'utilizzo del dispositivo di controllo» e l'argomentazione dell'ordinanza impugnata finisce col «sanzionare non già un (accertato e, in realtà, inesistente) allontanamento del Finocchio dal domicilio, quanto, piuttosto, una asserita negligenza nell'operato dell'imputato, reo di non aver segnalato il distacco di energia nonostante quanto accaduto in precedenza». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale di Palermo ha dato adeguatamente conto della ritenuta trasgressione, da parte del Finocchio, del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione - cui consegue, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., l'automatica sostituzione, salvo che vi sia la prova della lieve entità del fatto, della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere (Sez. 5, n. 15301 del 23/01/2017, Garofalo, Rv. 270075-01) - argomentando come detta trasgressione emergesse sia dall'allarme lanciato (alle ore 18:31) dal dispositivo elettronico applicato al Finocchio, che ne segnalava l'assenza dal cosiddetto "perimetro di inclusione", sia dal controllo effettuato dalla polizia giudiziaria che, recatasi presso l'abitazione del Finocchio (alle ore 18:55), aveva più volte suonato al citofono senza ricevere risposta (essendo ragionevole ritenere che, se il Finocchio fosse stato in casa, avrebbe risposto, tanto più che egli sapeva di essere sottoposto a controlli). Quanto alla deduzione dell'appellante secondo cui vi sarebbe stato un cattivo funzionamento del "braccialetto elettronico" e il non funzionamento del citofono al momento del predetto controllo a causa di un momentaneo distacco della fornitura dell'energia elettrica, lo stesso Tribunale di Palermo ha rappresentato come la difesa del Finocchio non avesse fornito alcun elemento di prova di tale distacco (non potendosi utilizzare indagini difensive svolte nell'ambito di un altro procedimento relativo all'appello proposto dal Finocchio avverso un'altra ordinanza di aggravamento della misura) e come lo stesso Finocchio - tenuto anche conto dell'accertato malfunzionamento del dispositivo elettronico che si era verificato nel febbraio del 2021 a causa di un distacco della fornitura di energia elettrica -, nel caso di specie, non avesse segnalato alla polizia giudiziaria alcun malfu nziona mento. Considerata la mancanza di elementi di prova in ordine al dedotto distacco della fornitura di energia elettrica, il Tribunale di Palermo argomentava che il rientro, alle ore 18:50, cioè cinque minuti prima del controllo della polizia giudiziaria presso l'abitazione del Finocchio, dell'allarme lanciato dal dispositivo elettronico a lui applicato avrebbe potuto comunque spiegarsi con il fatto che il Finocchio fosse rientrato a casa (entro le ore 18:50) e non avesse risposto al citofono per evitare di dovere spiegare dove si fosse recato in precedenza. Tale motivazione non appare né contraddittoria né manifestamente illogica, sicché, in quanto tale, si sottrae a censure in questa sede di legittimità, mentre le doglianze dedotte con il motivo di ricorso consistono, in effetti, nella sollecitazione di una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alle prove utilizzate dal Tribunale di Palermo, per giungere a conclusioni differenti circa la loro valenza, ciò che non è ammissibile in questa sede. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'a