CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13152/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90 e al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Quanto all'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, si osserva che la censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha valorizzato il dato ponderale della sostanza, pari a 100 grammi, da cui erano ricavabili 214 dosi medie. Ha, inoltre, evidenziato che l'imputato custodiva la droga presso la propria abitazione e vi effettuava le cessioni per ragioni di cautela, così da evitare l'esposizione ai controlli delle forze dell'ordine. L'attività risultava organizzata: l'imputato si avvaleva di un'utenza telefonica dedicata tramite la quale fissava appuntamenti con gli acquirenti. Non si trattava, dunque, di uno spaccio occasionale o "da strada", ma di un'attività strutturata, svolta con accorgimenti idonei a ridurre i rischi. Alla luce del quantitativo, dell'eterogeneità delle sostanze, delle modalità operative e del profitto non modesto ricavabile, la Corte ha escluso la configurabilità del fatto di lieve entità. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Quanto al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza si osserva che la doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Si è infatti affermato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale evidenziato la ritenuta recidiva e l'assenza di comportamenti processuali sintomatici di resipiscenza. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento 1consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M