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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 07624/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02356/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 65T54 H727Q), [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 60P54 E734T) rappresentate e difese, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] e Paolo n. 50, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro “pro- tempore”; Oggetto: Patrocinio spese dello Stato –intimato– nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] D I ROMA –[OSCURATO:PERSONA] - in timato - Avverso l’ordinanza pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Presidente del Tribunale ordinario di Velletri.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ordinanza del 28 dicembre 2017, il Presidente del Tribunale di Velletri rigettava l’opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115/2002, e 15 del d.lgs. 150/2011, proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] (ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione), avverso il decreto del 14 settembre 2016 emesso dallo stesso Tribunale per aver la Festa officiato come suoi difensori sia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], affermando che ai sensi dell’art. 80 del d.P.R. n. 115/02 il beneficiario dell’istituto del gratuito patrocinio a spese ha diritto ad un solo difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati, a nulla rilevando la difesa della Candidi secondo cui la richiesta di compenso era stata presentata da un solo difensore, stante l’interpretazione testuale del dettato normativo; - avverso la citata ordinanza proponevano ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, la Candidi e la Festa; - sono restati intimati il Ministero della giustizia e l’Agenzia delle entrate.

Rilevato che: - con il primo motivo parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 91 del d.P.R. n. 115/2022, nella parte in cui il Presidente del Tribunale ha applicato il citato articolo 91, intitolato “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”, al processo civile, con violazione del divieto di analogia.

Con il terzo punto, parte ricorrente afferma – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 del d.P.R. 115/2002, il quale prevede casi tassativi di revoca del decreto di ammissione, tra cui non rientra quello oggetto del caso di specie.

I motivi uno e tre del ricorso – da esaminare unitariamente vertendo entrambi, seppure sotto diversi profili, sul medesimo tema delle conseguenze della nomina di un secondo difensore sul beneficio del patrocinio nel processo civile – sono privi di pregio giuridico.

Sulla questione questa Corte si è di recente pronunciata (Cass.27 gennaio 2020 n. 1736; ribadita in Cass. 21 febbraio 2022 n. 5639) affermando che poiché l'art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002 (rubricato "esclusione dal patrocinio") dispone che l'ammissione al patrocinio è esclusa "se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia", siffatto principio di carattere generale vale non solo per il processo penale, ma per tutti i processi, ricavandolo dalla lettura delle disposizioni generali del d.p.r. 115/2002, in particolare dall'art.80, secondo cui "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore" e dagli artt. 82 e 83 che prevedono la liquidazione dei compensi al difensore.

Con la conseguenza che dal combinato disposto dei menzionati articoli deriva che l'ammissione al patrocinio statale dà diritto alla nomina di un unico difensore, unico difensore che ha diritto alla liquidazione del compenso secondo le modalità di cui agli artt. 82, 83 e 130 del d.p.r.

A conclusione è stato affermato il principio di diritto secondo cui “dal complesso delle disposizioni del d.p.r. 115/2202 che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato - ed in particolare dall'art. 80 che prevede che "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore" e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore - si ricava che l'art. 91 del medesimo d.p.r., pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia”.

In applicazione di tale principio, che si ritiene di condividere e a cui va data continuità, nel caso in esame, avendo la Festa - ammessa al beneficio - nominato due difensori, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che l'hanno poi difesa in giudizio, l'ammissione è divenuta, con il conferimento del duplice mandato, inefficace con la conseguente inammissibilità della domanda di liquidazione dei compensi, per cui il provvedimento impugnato non è incorso nelle violazioni lamentate; - con la seconda censura parte ricorrente si duole – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – della violazione e della falsa applicazione degli artt. 2727 e 2728 c.c., nonché dell’art. 136 del d.P.R. n. 115/02 e – ai sensi dell’art. 36 0, comma 1, n. 5, c.p.c. – dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti, ritenendo che il primo giudice avrebbe creato una presunzione legale di non abbienza, non ammissibile, presumendo, senza alcun supporto probatorio, l’onerosità dell’incarico di mandato per il secondo difensore per poi trarre da ciò l’ulteriore presunzione di abbienza della Festa, con conseguente omissione del giudice dell’impugnazione di motivazione su questo argomento.

Il motivo è inammissibile per essere le considerazioni circa l’ulteriore presunzione di abbienza della Festa formulate dal Giudice del reclamo in quella sede semplice valore di obiter dictum e come tale estraneo alla ratio decidendi,in quanto con riguardo alla fattispecie in esame il tema della presunzione legale di non abbienza veniva trattato solo per completezza argomentativa, insuscettibile di trasformarsi in giudicato.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio in mancanza di difese svolte dalle Amministrazioni intimate.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P .

Q .

M .

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02356/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 65T54 H727Q), [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 60P54 E734T) rappresentate e difese, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] e Paolo n. 50, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro “pro- tempore”; Oggetto: Patrocinio spese dello Stato –intimato– nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] D I ROMA –[OSCURATO:PERSONA] - in timato - Avverso l’ordinanza pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Presidente del Tribunale ordinario di Velletri. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ordinanza del 28 dicembre 2017, il Presidente del Tribunale di Velletri rigettava l’opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115/2002, e 15 del d.lgs. 150/2011, proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] (ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione), avverso il decreto del 14 settembre 2016 emesso dallo stesso Tribunale per aver la Festa officiato come suoi difensori sia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], affermando che ai sensi dell’art. 80 del d.P.R. n. 115/02 il beneficiario dell’istituto del gratuito patrocinio a spese ha diritto ad un solo difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati, a nulla rilevando la difesa della Candidi secondo cui la richiesta di compenso era stata presentata da un solo difensore, stante l’interpretazione testuale del dettato normativo; - avverso la citata ordinanza proponevano ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, la Candidi e la Festa; - sono restati intimati il Ministero della giustizia e l’Agenzia delle entrate. Rilevato che: - con il primo motivo parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 91 del d.P.R. n. 115/2022, nella parte in cui il Presidente del Tribunale ha applicato il citato articolo 91, intitolato “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”, al processo civile, con violazione del divieto di analogia. Con il terzo punto, parte ricorrente afferma – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 del d.P.R. 115/2002, il quale prevede casi tassativi di revoca del decreto di ammissione, tra cui non rientra quello oggetto del caso di specie. I motivi uno e tre del ricorso – da esaminare unitariamente vertendo entrambi, seppure sotto diversi profili, sul medesimo tema delle conseguenze della nomina di un secondo difensore sul beneficio del patrocinio nel processo civile – sono privi di pregio giuridico. Sulla questione questa Corte si è di recente pronunciata (Cass.27 gennaio 2020 n. 1736; ribadita in Cass. 21 febbraio 2022 n. 5639) affermando che poiché l'art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002 (rubricato "esclusione dal patrocinio") dispone che l'ammissione al patrocinio è esclusa "se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia", siffatto principio di carattere generale vale non solo per il processo penale, ma per tutti i processi, ricavandolo dalla lettura delle disposizioni generali del d.p.r. 115/2002, in particolare dall'art.80, secondo cui "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore" e dagli artt. 82 e 83 che prevedono la liquidazione dei compensi al difensore. Con la conseguenza che dal combinato disposto dei menzionati articoli deriva che l'ammissione al patrocinio statale dà diritto alla nomina di un unico difensore, unico difensore che ha diritto alla liquidazione del compenso secondo le modalità di cui agli artt. 82, 83 e 130 del d.p.r. A conclusione è stato affermato il principio di diritto secondo cui “dal complesso delle disposizioni del d.p.r. 115/2202 che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato - ed in particolare dall'art. 80 che prevede che "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore" e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore - si ricava che l'art. 91 del medesimo d.p.r., pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia”. In applicazione di tale principio, che si ritiene di condividere e a cui va data continuità, nel caso in esame, avendo la Festa - ammessa al beneficio - nominato due difensori, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che l'hanno poi difesa in giudizio, l'ammissione è divenuta, con il conferimento del duplice mandato, inefficace con la conseguente inammissibilità della domanda di liquidazione dei compensi, per cui il provvedimento impugnato non è incorso nelle violazioni lamentate; - con la seconda censura parte ricorrente si duole – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – della violazione e della falsa applicazione degli artt. 2727 e 2728 c.c., nonché dell’art. 136 del d.P.R. n. 115/02 e – ai sensi dell’art. 36 0, comma 1, n. 5, c.p.c. – dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti, ritenendo che il primo giudice avrebbe creato una presunzione legale di non abbienza, non ammissibile, presumendo, senza alcun supporto probatorio, l’onerosità dell’incarico di mandato per il secondo difensore per poi trarre da ciò l’ulteriore presunzione di abbienza della Festa, con conseguente omissione del giudice dell’impugnazione di motivazione su questo argomento. Il motivo è inammissibile per essere le considerazioni circa l’ulteriore presunzione di abbienza della Festa formulate dal Giudice del reclamo in quella sede semplice valore di obiter dictum e come tale estraneo alla ratio decidendi,in quanto con riguardo alla fattispecie in esame il tema della presunzione legale di non abbienza veniva trattato solo per completezza argomentativa, insuscettibile di trasformarsi in giudicato. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio in mancanza di difese svolte dalle Amministrazioni intimate. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P . Q . M . La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm
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