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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23880/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che la contravvenzione ascritta a [OSCURATO:PERSONA] - già sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale e sorpreso, in più occasioni, mentre circolava alla guida di un'autovettura, benché sprovvisto della patente, che gli era stata revocata - è punibile anche a titolo di colpa e che, nel caso di specie, non vi è ragione di dubitare della volontarietà di comportamenti deliberatamente posti in essere in violazione del precetto penale; che, a fronte di una statuizione lineare e coerente, Bellafiore propone una censura di assoluta ed insuperabile genericità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che la contravvenzione ascritta a [OSCURATO:PERSONA] - già sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale e sorpreso, in più occasioni, mentre circolava alla guida di un'autovettura, benché sprovvisto della patente, che gli era stata revocata - è punibile anche a titolo di colpa e che, nel caso di specie, non vi è ragione di dubitare della volontarietà di comportamenti deliberatamente posti in essere in violazione del precetto penale; che, a fronte di una statuizione lineare e coerente, Bellafiore propone una censura di assoluta ed insuperabile genericità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 23880/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris