CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24241/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; letta la memoria di replica del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, decidendo quale giudice del rinvio, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflitto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. /fi In particolare, per quanto rileva in questa D•Sede, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha determinato l'aumento a titolo di continuazione per il reato di cui al capo E (artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, 110 e 81 cod. pen.) rispettivamente in anni 13 e mesi 8 di reclusione e in anni 14 e mesi 8 di reclusilone; quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta per i reati di cui ai capi A (già riqualificato ai sensi dell'art. 416, comma secondo, cod. pen.), B (artt. 81 cpv., 110, 628, commi primo e terzo, n. 1, cod. pen.) , B1 (artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2, cod. pen. e 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974) 1 D (artt. 56, 110, 628, commi primo e terzo n. 1, cod. pen.) ed E in anni 9 e mesi 8 di reclusione ed euro 36.000,00 di multa. 2.Propongono separati ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Alteri°, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 27 Cost. nonché l'illegalità della pena in quanto calcolata sulla base dell'erronea individuazione del reato più grave in quello di cui al capo A (art. 416-bis, comma 4, cod. pen.) anziché in quello di cui all'art. 73 cl.P.R. n. 309 del 1990. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata deducendo due motivi di ricorso. 4.1 Con il primo motivo deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto la sentenza impugnata, nell'individuare la pena base per il reato più grave, non ha rispettato il medesimo criterio proporzionale adottato dalla sentenza annullata che aveva individuato la pena base discostandosi di mesi otto dal minimo edittale (allora fissato in anni otto di reclusione), mentre la sentenza impugnata ha determinato la pena base in anni sette di reclusione, così discostandosi di un anno dal minimo edittale (oggi di anni sei). 4.2 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen. nella determinazione dell'aumento per la continuazione per il reato di cui al capo D, in quanto, nonostante la sua contestazione nella forma tentata, è stato quantificato nella identica misura di mesi otto di reclusione stabilita per gli altri reati consumati. 4.3 Il difensore ha depositato una memoria di replica in cui ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili in quanto fondati su motivi manifestamente infondati e generici. 2. Va, innanzitutto, premesso che il thema decidendum demandato al Giudice del rinvio atteneva esclusivamente al trattamento sanzionatorio inflitto ai tre ricorrenti. Con la sentenza rescindente (n. 1749 del 4 novembre 2020, dep. 2021) la Seconda sezione di questa Corte ha, infatti, annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli esclusivamente con riferimento alla quantificazione dell'aumento per la continuazione relativo al capo E per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e con riferimento, invece, al complessivo trattamento sanzionatorio inflitto a Cimmino; ha, inoltre, dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti agli imputati. Sempre dalla sentenza rescindente risulta che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti partecipi dell'associazione mafiosa denominata clan Mallardo riconducibile alla camorra napoletana, mentre il Cimmino del reato di associazione semplice (così riqualificato il capo A); tutti i ricorrenti sono stati, inoltre, ritenuti responsabili di rapine, sia tentate che consumate, attuate attraverso la c.d "tecnica del buco", consistente nell'entrare in uffici postali e bancari attraverso un tunnel sotterraneo ed un foro nel pavimento. 3.Ciò premesso, passando all'esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Micilllo, il motivo dedotto costituisce una mera acritica reiterazione della dentica questione già proposta dagli imputati dinanzi al Giudice del riinvio e, dal solo [OSCURATO:PERSONA], nel precedente giudizio di legittimità. Con la sentenza di annullamento con rinvio la Seconda sezione rilevò la carenza di interesse del ricorrente in considerazione dell'effetto deteriore che sarebbe potuto conseguire in caso di riconoscimento del vizio. Tale argomentazione è stata ripresa anche dalla sentenza impugnata. In questa Sede il Collegio non può che ribadire la carenza di interesse dei ricorrenti, dando continuità all'orientamento ermeneutico secondo cui in tema di reato continuato, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando sotto il profilo della violazione di legge la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento comporterebbe una "reformatio in peius" della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave (Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804; da ultimo, in tema di continuazione in executivis , Sez. 5, n. 10711 del 23/11/2021, dep. 2022, Valenti, Rv. 282894). 4. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, il giudice, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio al fine di adeguare la pena alla più favorevole cornice sanzionatoria del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, deve attenersi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., non essendo tuttavia vincolato a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (Sez. 6 , n. 3481 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278132; Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Puglisi, Rv. 273809; Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016, L'Astorina, Rv. 266105). Si è, infatti, osservato che poiché il precedente trattamento sanzionatorio è stato determinato alla luce di una diversa forbice edittale, l'applicazione di un criterio automatico di riduzione proporzionale della pena porterebbe a non tenere conto della concreta gravità dei fatti e della personalità del reo alla luce della nuova cornice edittale. Il giudice, dunque, è libero di rimodulare il trattamento sanzionatorio sulla base dei canoni dettati dall'art. 133 cod. pen. nell'ambito della nuova cornice edittale, con il solo limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (Sez. 4, n. 46973 del 06/10/2015, Mentonis, Rv. 265209). 4.1 Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente, infatti, si limita a dedurre genericamente la violazione dell'art. 133 cod. pen. lamentando l'applicazione della identica misura dell'aumento per la continuazione nonostante la forma tentata di una delle rapine. Così facendo, il ricorrente omette il dovuto confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha giustificato la determinazione della medesima percentuale di aumento per i reati satellite considerando che, nonostante la forma teni:ata, il reato di cui al capo D presenta la medesima gravità degli altri e ciò alla luce delle articolate e gravi modalità della condotta criminosa (il Cimmino ed i complici realizzavano un tunnel sotterraneo che conduceva all'istituto Unicredit) e della intensità del dolo. Il motivo dedotto è, dunque, inammissibile alla luce del chiaro insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ric:orrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, i ricorrenti vanno condannati al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). Va, invece, rigettata la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in quanto, essendo l'oggetto dei ricorsi limitato al solo trattamento sanzionatorio, essendo ormai irrevocabile l'accertamento della rispettive responsabilità, manca un interesse specifico della parte civile ad interloquire in questa Sede. P.Q.M. Dichiara inammissibilí i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Respinge la richiesta di liquidazione delle spese p