CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 18260/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17.9-24.20.3032; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto adottato dal GIP del capoluogo calabro che, in data 12.7.2021, aveva disposto il sequestro preventivo del patrimonio aziendale e delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in quanto frutto del reato di cui all'art. 512bis cod. pen. contestato alla stessa Priolo ed a [OSCURATO:PERSONA] al capo L della provvisoria incolpazione e fondato sul pericolo di prosecuzione della attività illecita in caso di libera disponibilità del bene da parte degli indagati e, per altro verso, strumentale alla confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 416bis comma 7 cod. pen.; 2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione all'art. 512bis cod. pen. e difetto di motivazione rispetto alle devoluzioni difensive in ordine alla carenza di gravità indiziaria circa l'elemento psicologico: richiamata la provvisoria incolpazione elevata a carico della Priolo, segnala che nella informativa del 2.3.2020 su cui era stata fondata la richiesta del PM come nell'O.C.C., non si fa menzione della [OSCURATO:PERSONA] srls né di condotte tenute dalla Priolo che non risulta nemmeno • inserita tra i soggetti indagati; segnala, ancora, che il reato di intestazione fittizia è connotato dal dolo specifico di eludere la adozione di eventuali misure di prevenzione di cui il giudice deve perciò rinvenire i presupposti applicativi per dimostrare la concreta efficacia elusiva della condotta con specifico riguardo ai beni interessati; segnala che ove la finalità perseguita dal Piromani fosse stata quella elusiva non si comprenderebbe la ragione per la quale egli risulti assunto alle dipendenze della società non avendo il Tribunale considerato quanto riferito, ovvero che la intestazione alla moglie era dovuta alla necessità di accedere a contributi ed agevolazioni che altrimenti, essendo egli titolare di un'azienda agricola, non avrebbe potuto ottenere; ribadisce che la finalità elusiva della operazione deve essere condivisa e comune ad entrambi i suoi protagonisti e che il provvedimento impugnato ha travisato il contenuto di conversazioni intercettate ed ignorato la effettiva e reale capacità patrimoniale della odierna ricorrente; sottolinea la incongruenza del riferimento alla condanna subita dal [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento 559/09 di molto anteriore ai fatti di cui si discute nonché il riferimento al procedimento Cent'anni di storia nell'ambito del quale il [OSCURATO:PERSONA] fu scarcerato all'esito dell'interrogatorio di garanzia e mai processato e condannato; aggiunge che nessun elemento è stato addotto a conforto della asserita strumentalità del bene rispetto alla cosca di riferimento e richiama le considerazioni contrarie in tal senso formulate dal GIP; ricorda che un mese prima della discussione del riesame lo stesso Tribunale aveva annullato l'ordinanza a carico del [OSCURATO:PERSONA] per carenza di gravità indiziarla quanto alla appartenenza di costui al sodalizio di stampo ‘ndranghetistico e che anche per il Tripodi ed il Rosace lo stesso Tribunale aveva richiamato l'episodio del danneggiamento delle relative autovetture; evidenzia il carattere del tutto irrilevante dell'episodio emerso dalla conversazione del 2.4.2019 relativo all'acquisto di palloncini del valore complessivo di 4/5 Euro; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che il provvedimento impugnato si è fatto carico delle osservazioni difensive a partire dal rapporto di lavoro subordinato del [OSCURATO:PERSONA] che ha ritenuto indimostrato in assenza della relativa documentazione; segnala come i giudici del riesame abbiano dato conto della ammissione del [OSCURATO:PERSONA] della fittizietà della intestazione sottolineando che la finalità elusiva delle misura patrimoniali ben può concorrere con finalità di altra natura mentre l'esclusione, a carico della Priolo, della aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. non è incompatibile con l'intento perseguito di aggirare la eventuale adozione di misure patrimoniali a carico del marito essendo consapevole delle attività di costui e dei precedenti penali a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Con provvedimento del 12.7.2021 il GIP di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo del patrimonio aziendale e delle quote sociali della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avendo ravvisato il fums del delitto di cui all'art. 512bis cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie di costui [OSCURATO:PERSONA] cui il primo la avrebbe fittiziamente intestata al fine di sottrarla al rischio di adozione di provvedimenti ablativi suscettibili di essere assunti ai sensi del D. Lg.vo 159 del 2011. Il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA], di fronte al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso, ha respinto il gravame e confermato il provvedimento. Con il presente ricorso la difesa articola varie censure contro la decisione del Tribunale che critica in particolare quanto al ritenuto "fumus commissi delicti". Tanto premesso, non è in primo luogo inutile ricordare che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso soltanto per violazione di legge, dovendosi ricomprendere in questa nozione sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento sostanzialmente mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele). Né, come pure è stato più volte ribadito, è possibile invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, P.C. in proc. Basile). 1. Tanto premesso, va rilevato, in primo luogo, come la difesa della Priolo abbia sottolineato che la intestazione della società a costei piuttosto che al marito era stata dovuta non già ad una finalità elusiva rispetto alla eventuale adozione di misura di prevenzione patrimoniale quanto, piuttosto, alla possibilità di fruire di agevolazioni di varia natura destinate alla imprenditoria cui il [OSCURATO:PERSONA] non poteva invece accedere lui stesso per essere già titolare di un'azienda agricola (cfr., pag. 4 del provvedimento in esame in cui il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva fatto presente che "abbiamo intestato l'azienda a mia moglie perché era sotto i 35 anni. Per prendere le agevolazioni e poi prendere qualche finanziamento, l'abbiamo fatta a nome suo ..."). Si tratta di una allegazione difensiva su cui occorre brevemente soffermarsi. Per un verso, infatti, non è inutile ribadire che, ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, "lo 'scopo elusivo' che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito" (cosi Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980; in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282129, in motivazione); per altro verso, si è osservato che la predetta finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali, soprattutto laddove il relativo procedimento non sia stato ancora attivato, può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in questo senso v. Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 4560 del 21/09/2021, dep. 2022, Ambrosio, non mass.). Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12quinquies D.L. 8 giugno 1992 è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, sicché la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta "ex ante", su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio - temporale (cfr., Cass. Pen., 2, 9.3.2016 n. 12.871, Mandalari; cfr., anche, Cass. Pen., 2, 21.10.2014 n. 2.483, PM in proc. Lapelosa, secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12quinquies, DL 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n.356, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito; conf., Cass. Pen., 6, 4.7.2011 n. 27.666, Barbieri; Cass. Pen., 2, 28.3.2017 n. 22.954, D'Agostino; cfr., ancora, Cass. Pen., 1, 2.3.2004 n. 19.537, Ciarlante, per la quale il delitto previsto dall'art. 12quinquies, comma primo, del DL 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio). Per altro verso, si è chiarito che per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12quinquies della Legge n. 356 del 1992, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato (cfr., Cass. Pen., 5, 6.4.2016 n. 40.278, Camerlingo); con la conseguenza per cui è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 - ora sostituito dall'art. 26, comma secondo del D.Lgs. n. 159 del 2011 - laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12quinquies della legge n. 356 del 1992 (cfr., Cass. Pen., 2, 9.12.2015 n. 13.915, Scriva; Cass. Pen., 2, 1.2.2017 n. 7.999, Galliano; Cass. Pen., 6, 22.4.2017 n. 22.568, Pm in proc. Francaviglia). Come si è appena ricordato, inoltre, il delitto previsto dall'art. 12quinques DL n. 306 del 1992 che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio.Il Tribunale si è in correttamente adeguato a tali principi, disegnando, con motivazione ampia e dettagliata, la figura di [OSCURATO:PERSONA], come esponente di spicco della consorteria 'ndraghetista operante in [OSCURATO:PERSONA] dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvento di due sottogruppi capeggiati entrambi riconducibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e facenti capo al predetto [OSCURATO:PERSONA] da un lato ed a [OSCURATO:PERSONA] dall'altro. Ha fatto presente che dalle risultanze investigative era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] era inserito organicamente nel sodalizio anche per ragioni familiari (in quanto figlio di [OSCURATO:PERSONA] detto l'"orbo") ed ha richiamate le dichiarazioni dei collaboratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che, in termini convergenti, lo hanno indicato come appartenente al gruppo criminale dedito soprattutto a curare il campo delle estorsioni sulle attività commerciali nel centro di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici della fase cautelare hanno segnalato, ancora, come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse il timore di essere monitorato dalle forze dell'ordine (cfr., ivi, pag. 10) e, in definitiva, ha concluso nel senso che "... gli atteggiamenti assunti .. la disinvoltura con cui svolge la propria attività criminale, la spendita del nome della famiglia mafiosa di appartenenza, la sottoposizione degli esercenti a richieste estorsive, la richiesta e l'ottenimento di contributi per il sostentamento della organizzazione criminale, la gestione della cassa comune, la cura e la gestione degli affari economici di pertinenza del sodalizio, i rapporti di vicinanza con esponenti delle altre cosche, la capacità di assoggettamento e di intimidazione nei confronti dei soggetti con cui si interfaccia, il sistema di relazioni mafiose, di cui dispone, i timori palesati circa un suo possibile arresto, a séguito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a suo carico, gli incontri riservati per la discussione di affari illeciti a cui partecipa, l'inquinamento dell'economia lecita per il tramite delle attività allo stesso fittiziamente intestate, costituiscono chiari sintomi di un ruolo ben definito e di un'efficacia causale della sua condotta alla realizzazione dell'indeterminato programma della consorteria, individuando in capo al [OSCURATO:PERSONA] quell'affectio societatis espressione di un accordo stabile e di un vincolo affidabile, certo e durevole, in qualsivoglia momento esigibile dagli altri esponenti della consorteria, come tipico della condotta partecipativa di cui all'art. 416bis c.p., costituendo l'indagato uno dei punti di riferimento del sodalizio" (cfr., pag. 11). Si è peratro più volte ribadito che in sede di riesame del sequestro il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non già dalla concreta rappresentazione dei fatti come risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie sicché l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass. Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc. Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc. Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato; Cass. Pen., 2, 28.1.2014 n. 5.656, Zagarrio; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mirarchi). Questa stessa Sezione, d'altra parte, ha anche recentemente affermato che in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 38044 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282202; conf., Sez. 2, Sentenza n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv. 244394). Per altro verso, e come si è accennato, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha in sostanza rivendicato la sostanziale titolarità della società che, difatti, sarebbe stata intestata alla Priolo soltanto per esigenze legate alla possibilità, in tal modo, di accedere a contributi agevolati e benefici di altro genere. Se così è, allora, non si può che prendere atto del difetto di legittimazione della Priolo ad impugnare il provvedimento poiché, proprio seguendo la impostazione difensiva, costei mai potrebbe essere destinataria di una eventuale restituzione di quei beni che, in quanto "sostanzialmente" appartenenti al marito, andrebbero semmai restituiti a costui. Questa Corte ha infatti più volte ribadito che l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 52060 del 30/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277753; Sez. 3 - , Sentenza n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; Sez. 3 - , Sentenza n. 3602 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276545; Sez. 3, Sentenza n. 47313 del 17/05/2017, Ruan ed altri, Rv. 271231; Sez. 2, Sentenza n. 17852 del 12/03/2015, Cavallini, Rv. 263756; Sez. 3, Sentenza n. 9947 del 20/01/2016, Plances, Rv. 266713; Sez. 3, Sentenza n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ra