CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 46749/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/02/2021 della Corte di Appello di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone emessa il 13 settembre 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa, per avere usato artifici e raggiri al fine di indurre la società [OSCURATO:SOCIETA]. ad effettuare forniture poi t rimaste insolute/alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., pur conoscendone lo stato di decozione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, che sarebbe stata smentita da altra sentenza divenuta irrevocabile emessa nei confronti del ricorrente e di altri coimputati relativa al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., laddove è stata esclusa la natura truffaldina delle operazioni imputate al ricorrente, che sarebbe stato un mero dipendente dell'azienda fallita senza alcun potere decisionale o operativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente non deduce alcunché di specifico in ordine alla motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha messo in luce, attraverso il riferimento a ben tre testimonianze univoche (Battistuta, D'Andrea e Migotto), che l'imputato era stato protagonista di una condotta truffaldina nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. consistente nel fatto di trattare personalmente l'acquisto di elettrodomestici a favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. facendo credere che tale compagine fosse operativa e florida i mentre invece era prossima al fallimento, ottenendo la fiducia del venditore attraverso il pagamento delle prime fatture e poi non onorando quelle più cospicue rendendosi irreperibile. Il ricorrente, davanti a queste emergenze che lo ritraevano come artefice diretto della truffa in discorso, evidenzia soltanto che la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con altra decisione irrevocabile emessa a suo carico nel parallelo procedimento per bancarotta e truffa che lo vedeva imputato insieme ad altri soggetti. L'argomento non aveva formato oggetto dell'atto di appello e non si comprende se la sentenza del Tribunale di Pordenone dell'8 novembre 2019, allegata al ricorso e della quale si assume l'irrevocabilità, sia stata prodotta in giudizio, essendo precedente a quella impugnata in questa sede. A prescindere da ciò, dalla lettura di quella decisione emerge che la condotta truffaldina, in ordine alla quale il ricorrente era stato assolto, riguardava altri rapporti commerciali diversi da quelli con la [OSCURATO:SOCIETA]. di cui si discute nel presente giudizio, ferma restando la cornice illecita sotto il profilo fallimentare messa in luce dalla sentenza del Tribunale di Pordenone. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.11.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA]