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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 25706/2023

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sigliere Rel.

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 01048/2021 promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ( g ià [OSCURATO:PERSONA] s.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in pers ona del legale rappresentante pro tempore ) elettivamente domiciliatiin Roma, via G. Avezzana 6, presso lo studio dell’avv. prof.

Adolfo di Majo, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in atti; ricorrenti conl’intervento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] , deceduto a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliati in Roma, via G. Avezzana 6, presso lo studio dell’avv. prof.

Adolfo di Majo, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; interventoricon comparsa di costituzione contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bosio 2, int. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in atti; controricorrente e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bosio 2, int. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in atti; interventore con controricorso avverso la sentenza n. 2040/2020 della Corte di appello di Firenze , pubblicata il 02/11/2020e notificata il 09 /1 1 /2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la s.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi s.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ( di seguito, Azienda a gricola) , conven ivano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, MPS ) davanti al Tribunale di Siena, per ottenere la rideterminazione dei saldi di tre rapporti di conto corrente, con condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente e/o illecitamente addebitato e al risarcimento dei danni.Si costituiva la MPS, chiedendo il rigetto delle domande attoree, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva d i [OSCURATO:PERSONA] e l’intervenuta prescrizione delle domande spiegate.

Concessi i termini istruttori, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni, ma, depositate comparse conclusionali e memorie di replica, rimetteva la causa in istruttoria, disponendo una CTU per ricalcolare, sulla base degli estratti conto in atti, il saldo dei rapporti oggetto di domanda senza alcuna capitalizzazione degli interessi e senza nessuna commissione, mediante il computo dei tassi creditorie debitori ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1 993 con riferimento alla data di ogni singola operazione.

Espletata la CTU, con sentenza n. 24/2016, pubblicata il 20 gennaio 2016, il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree, dichiarati invalidi tutti i prelievi eseguiti dalla b anca a titolo di interessi, capitalizzazione, CMS e spese, in quanto privi di idonea pattuizione, condannava la MPS alla restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di € 57.165,88, nonché in favore dell’Azienda agricola della somma di € 73.549,86, oltre agli accessori , ponendo a carico della stessa convenuta metà delle spese processuali.

La MPSproponeva appello articolando sei motivi di impugnazione.

Si costituivano ritualmente gli appellati, per chiedere l'integrale rigetto dell'appello, e spiegare appello incidentale.

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in questa sede impugnata, in parziale accoglimento del solo appello prin cipale , riformava la decisione di primo grado e, rideterminato il saldo del conto 9720.49 e del conto 4622.90 , condanna va l a s.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di € 85.325,22, oltre interessi legali, revocava, inoltre, in riferimento al conto 374, la condanna della banca al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 57.165,88, ponendo a carico degli appellati la refusione di tre quarti delle spese di lit e sostenute dalla MPS.

Avverso tale statuizione, [OSCURATO:PERSONA] e la s.s.

Tricerchi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

La MPS si è difesa con controricorso notificato il 15/02/2021 , deducendo, tra l’altro, che con effetto dal 01/02/2020, la MPS si è scissa in [OSCURATO:PERSONA], trasferendo a quest’ultima una serie di attività e passività (il cd. compendio scisso), che non comprendevano, per ò, le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e ai beni ricompresi nel compendio scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da MPS prima della scissione.

Nella stessa data ha notificato controricorso la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) , deducendo anch’essa l’intervenuta scissione con effetto dal 01/12/2020.

Nel corso del giudizio hanno depositato comparsa di costituzione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedendo fissarsi l’udienza.

Gli stessi, unitamente all’Azienda agricola , hanno depositato memoriadifensiva ex art. 380 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedott o quanto segue : «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., 2908 c. c., per ultra e/o extra petizione (art. 360, n. 4, c.p.c.).

La Corte territoriale ha ex officio riqualificato il rapp orto giuridico controverso onde escludere la sussistenza di una delle domande attoree (quella per il conto corrente n. 374) inveceaccolte dal Tribunale, MA ciò ha fatto in assenza di apposita doglianza della Banca.» Con il secondo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «Violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia su una eccezione debitamente spiegata.Violazione e falsa applicazione degli artt. 1998 e 2732 c.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 362 ss. c.c., in ordine alla interpretazione (letterale) di un documento (art.360, n. 3, c.p.c.).

Violazione dell ’ art. 183, IV co., c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.).

La Corte territoriale ha qualificato un documento come ricognizione di debito, in violazione dei canoni ermeneutici fissati dalla Cassazione, e senza rispondere ad eccezione debitamente spiegata sul punto.

Inoltre , essa Corte di secondo grado ha ciò fatto ex officio, senza causare apposito previo contraddittorio su tale capo nuovo e mai trattato prima.» Con il terzo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in tema di onere della prova (art. 360, n. 4,c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., per contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili della sentenza e motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (art. 360, n. 5, c.p.c.).

La Corte territoriale ha contraddittoriamente accolto 2 motivi di gravame spiegati dalla Banca, che chiedeva riconoscersi la idoneità e completezza dei documenti contrattuali da essa depositati, pur dando alto che in atti non esistono documenti contrattuali, ed addebitando talemancanza agli attori, che, sempre a mero dire del Giudice, avrebbero riconosciuto di possederli, senza però depositarli come sarebbe stato loro onere.

La Corte ha poi ritenuto (ancora apoditticamen t e ) che le CMS fossero state bene applicate dalla Banca, pure in assenza di apposita pa t tuizione scritta.» Con il quarto motivo di ricorso è dedotto quanto segue: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 ss. c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.).

Violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., 2908 c.c., per ultra e/o extra petizione (art. 360, n. 4, c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili della sentenza e motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (art. 360, n. 5, c.p.c.).

La Corte territoriale, per il conto n. 8720.49, ha dapprima erroneamente dichiarato (come censurato nel motivo IV che precede) potersi procedere a riconteggio delle risultanze del conto corrente esclusivamente in presenza di tu tt i gli estratti conto nessuno escluso.

Subito dopo, tuttavia, essa Corte ha d'ufficio dichiarato doversi preferire, sempre per il conto n. 8720.49, ilmetodo di riconteggio che parta dal secondo degli estratti e non dal primo, giacché il secondo, nel caso concreto, sarebbe più sfavorevole al correntista.

Infine, dopo avere affermato di volere applicare il detto riconteggio dal secondo estratto conto, ha viceversa fatto riferimento a tutt'altrorisultato, fra i molti elaborati dal CTU.

Inoltre, la Corte ha accolto la eccezione avversaria di manca nza di alcuni estratti conto, sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale inprimo grado, e perciò tardiva ed inammissibile.» Con il quinto motivo di ricorso è dedotto quanto segue: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 s., 210 c.p.c., 119 TUB (art. 360, n. 4, c.p.c.).La Corte territoriale, analizzando solo il conto n. 8720.49, ha erroneamente qualificatol'istanza di esibizione estra tti conto mancanti, ex art. 119 TUB, come ex art. 210 c.p.c., ed ha dichiarato decaduti gli attori per non avere reiterato la domanda in sede di precisazione delle conclusioni, e ciò addirittura in presenza di dichiarazione della Banca che assumeva non essere in possesso di alcuna documentazione afferente il conto n. 8720.49.» Con il sesto motivo di ricorso è dedotto quanto segue: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, V co., e 345 c.p.c. per accoglimento di eccezionenuova (art. 360, n. 4, c.p.c.) .

Violazione e falsa applicazione degli arti. 24 e 111 Cos t ., per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili della sentenza e motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile (art. 360, n. 5, c.p.c.).» Con il settimo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art.132 c.p.c., per mancanza integrale di motivazione a sostegno dell’'accoglimento in dispositivo di un capo autonomo di domanda, invece rigettato in motivazione (art. 360, n. 4, c.p.c.).

In subordine, violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 s., 210 c.p.c., 119 TUB (art. 360, n. 4, c.p.c.).

Comunque, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili della sentenza e motivazione obiettivamente incomprensibile (art. 360, n. 5, c.p.c.).

La Corte territoriale, dopo avere dichiarato che per il conto n. 8720.49 dovesse adottarsi il metodo di riconteggio a partiredal secondo estratto conto disponibile, ed avere poi concretamente applicato tut t’ altro r isultato perita l e, ha, automaticamente ed in assenza dellaminima motivazione a supporto, applicato tale r isultato erroneo ed apodittico altresì al conto n. 4622.90, che viceversa già era dotato di tendenziale completezza negli estratti conto.

Ovvero ha,ma sempre in assenza di motivazione alcuna, verosimilmente applicato altresì al conto n. 4622.90 il principio censurato al motivo IV.»

2. Occorre preliminarmente rilevare che la MPS si è difesa con controricorso notificato il 15/02/2021, deducendo, tra l’altro, che con effetto dal 01/12/2020 la MPS si è scissa in [OSCURATO:PERSONA], trasferendo a quest’ultima una serie di attività e passività (il cd. compendio scisso), che non comprend e va , però , le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e ai beni ricompresi nel compendio scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi ocomportamenti omissivi o commissivi posti in essere da MPS prima della scissione.

Sulla base di tale allegazione ha, quindi, affermato di essere ancora legittimata passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie per le causali sopra descritte.

Nella stessa data ha notificato controricorso la [OSCURATO:PERSONA], deducendo anch’essa che con effetto dal 01/12/2020 (data precedente alla notifica del ricorso per cassazione, effettuata il 04/01/2021) la MPS si è scissa in [OSCURATO:PERSONA], trasferendo a quest’ultima una serie di attività e passività (il cd. compendio scisso).

3. L ’Azienda agricola e gli intervenuti , nella memoria difensiva hanno eccepito il difetto di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la sua costituzione fossedichiarata inammissibile.

L’eccezione èfondata nei termini di seguito evidenziati . 3.1.Questa Corte ha più volte affermato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta(Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).

Nel casodi specie, come sopra evidenziato, è stata l a stessa MPS a spiegare che, sebbene i crediti sorti prima della scissione fossero stati ceduti alla [OSCURATO:PERSONA], essa manteneva la titolarità passiva dei rapporti debitori relativi a pretese restitutorie o risarcitorie, derivanti da fatti o comportamenti della MPS precedenti alla scissione.La contestazione dei ricorrenti si limita alle allegazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], e non anche a quelle della MPS, sicché, una volta non contestata la cessione in blocco ex art. 58 l . n. 385 del 1993 , essendo specificato il mantenimento in capo alla cedente della sola titolarità passiva dei debiti restitutori o risarcitori connessi ai crediti ceduti, deve ritenersi provata la cessione in blocco di tali crediti.

D’altronde la [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi ha esplicitamente indicato gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone, oltre al contenuto, anche l'avvenuta pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] la data di acquisizione dell’efficacia.

3.2. Invero, sul ruolo processuale che il successore a titolo particolare può assumere nel giudizio di legittimità si registra un percorso evolutivo della giurisprudenza di questa Corte.

Superando un diverso orientamento, la S.C. ha ritenuto che il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma faseprocessuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alleparti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito, fermo restando che la sentenza adottata nel giudizio tra le parti originarie spiega comunque i suoi effetti nei confronti delsuccessore a titolo particolare (v. da ultimo Cass., S ez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).

In seno a questo orientamento si è, però , venuta nel tempo a consolidare un’eccezione alla regola della inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019).In tale ottica, è stata riconosciuta la facoltà di intervento al successore a titolo particolare nel diritto controverso,ai sensi dell’art.111 c.p.c., nell'ipotesi di mancata costituzione deldante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivantedall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (v. ancora Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019).

A queste ipotesi, la S.C. ha riten uto che debbano essere assimilate – pena analoga lesione del diritt o di difesa – l e ipotesi in cui vi sia una successione a titolo particolare parziale e ildante causa si costituisca dichiarando espressamente di svolgere difese esclusivamente con riguardo ai rapporti obbligatori rimasti nella sua titolarità, non anche per quelli ceduti al terzo, rimettendoall’iniziativa di quest’ultimo le relative difese.

In tal caso, infatti, l’intervento del terzo è finalizzato non già a sostenere o aderire alla posizione sostanziale e processuale della parte già̀ presente nel processo, ma ad esercitare una legittimazione propria(così Cass. , S ez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022). 3.3.Nel caso di specie, il rischio di violazione del diritto di difesa da ultimo evidenziatodeve senza dubbio essere escluso, tenuto conto che la parte originaria si è costituita nel presente giudizio di legittimità e ha dedotto di continuare ad essere titolare dei debiti restitutori o risarcitori già sorti al momento della cessione, sicché non vi è ragione per consentire l’intervento, nella specie effettuato mediante autonomo controricorso, ad opera della [OSCURATO:PERSONA]. 4.Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni . 5.In primo luogo, non sussistono i requisiti richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c.

Com’è noto, il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia e il contenuto delle censure, senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa.

Per soddisfare quanto disposto dalla norma appena richiamata, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, al fine di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata in relazione alle allegazioni delle parti già entrate a far parte del giudizio, senza la necessità di accedere ad altre fonti ead altri atti del processo, compresa la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, n. 24432 del 03/11/2020; v. anche Cass., Sez. 1, n. 21750 del 27/10/2016 e Cass., Sez. 6-3, n. 1926 del 03/02/2015).

Devono, in particolare, risultare le posizioni processuali delle parti, con indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum , nonché gli argomenti del giudice di merito, non potendo ciò ricavarsi da una opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, ove non si comprende se le allegazioni hanno già fatto parte delle materia del contendere o siano illustrate per la prima volta al giudice di legittimità, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione delle questioni che è chiamata ad esaminare, attività che è , invece, riservata esclusivamente alla parte ricorrente (Cass . , S ez. 6 - 3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018).

Nel caso di specie, l’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso per cassazione è estremamente sintetica e generica nelle parti che, invece, sono essenziali, tenuto conto che il ricorso non illustra il titolo costitutivo delle pretes e avanzate in primo grado, né le tesi difensive delle parti e neppure indica quali siano stati i motivi di impugnazione formulati in via principale e in via incidentale in sede di gravame(pp. 1 e 2 del ricorso per cassazione).

Questa Corte non è stata mess a , dunque, nelle condizion i di comprendere, sulla base della sola lettura del ricorso, l ’effettiva materia del contendere oggetto di giudizio, né quella devoluta al giudice del gravame, e neppure quella poi transitata ‒ attraverso il ricorso ‒ nel giudice di legittimità.

Manca, in sintesi, una esposizione dei fatti di causa che, sia pure sinteticamente, consenta di apprezzare i motivi proposti in relazione alla materia del contendere, così come si è delineata nel corso dei gradi di merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20284 del 15/07/2021; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018).

6. Si consideri, poi, che colui che ricorre in cassazione , in applicazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., è chiamato ad offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte in maniera non condivisa, in modo tale da poter esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.

L 'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass., S ez. 5, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020;Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8009 del 21/03/2019).Tale requisito di chiarezza e specificità non èadempiuto, laddove i motivi di censura si articolino ‒ come nel caso di specie per tutti i motivi in questa sede formulati ‒ in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado, non preceduti da una ordinata e ragionata esposizione della vicenda giudiziaria, nei termini sopra evidenziati (Cass. , Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018; cfr. pure Cass.S.U. 37552/2021; Cass.4300/2023).

7. I l primo, il secondo, il terzo, il quarto, il sesto e il settimo motivo di ricorso contengono, inoltre , all’interno di ciascun motivo l’enunciazione di diverse censure.

Com’è noto, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, non potendo essere rimesso al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Ca ss., S ez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018).

Nel caso di specie, invece, le distinte critiche presenti in ciascuno dei summenzionati motivi sono illustrate con una unitaria esposizione in fatto intervallata da valutazioni in diritto che non distinguono ordinatamente le separate ragioni di impugnazione, lasciando inammissibilmente alla S.C. il compito di estrapolare le allegazioni in fatto e in diritto rilevanti ai fini delle diverse censure, mediante il compimento di un’attività che è invece riservata alla parte.7.

In conclusione, deve essere dichiarat a l’inammissibilità dell’intervento, operato mediante controricorso, della [OSCURATO:PERSONA], con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti , tenuto conto dei recenti mutamenti interpretativiin ordine alla relativa questione.

8. D eve altresì essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione, con condanna della s.s.

Tricerchi e de gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], intervenuti in giudizio a seguito del decesso di quest’ultimo, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla MPS, in applicazione del criterio della soccombenza.

9. In virtù del disposto dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti e degli intervenutidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’intervento, effettuato mediante controricorso, della [OSCURATO:PERSONA]; compensa interamente le spese di lite del presente giudizio di legittimità tra la [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti; dichiara inammissibile il ricorso; condanna la s.s.

Tricerchi e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], intervenuti in giudizio a seguito del decesso di quest’ultimo, al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali sostenute dalla MPS, che liquida in € 5.200,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della s.s.

Tricerchi e degli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere Rel. Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 01048/2021 promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ( g ià [OSCURATO:PERSONA] s.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in pers ona del legale rappresentante pro tempore ) elettivamente domiciliatiin Roma, via G. Avezzana 6, presso lo studio dell’avv. prof. Adolfo di Majo, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in atti; ricorrenti conl’intervento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] , deceduto a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliati in Roma, via G. Avezzana 6, presso lo studio dell’avv. prof. Adolfo di Majo, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; interventoricon comparsa di costituzione contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bosio 2, int. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in atti; controricorrente e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bosio 2, int. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in atti; interventore con controricorso avverso la sentenza n. 2040/2020 della Corte di appello di Firenze , pubblicata il 02/11/2020e notificata il 09 /1 1 /2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la s.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi s.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ( di seguito, Azienda a gricola) , conven ivano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, MPS ) davanti al Tribunale di Siena, per ottenere la rideterminazione dei saldi di tre rapporti di conto corrente, con condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente e/o illecitamente addebitato e al risarcimento dei danni.Si costituiva la MPS, chiedendo il rigetto delle domande attoree, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva d i [OSCURATO:PERSONA] e l’intervenuta prescrizione delle domande spiegate. Concessi i termini istruttori, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni, ma, depositate comparse conclusionali e memorie di replica, rimetteva la causa in istruttoria, disponendo una CTU per ricalcolare, sulla base degli estratti conto in atti, il saldo dei rapporti oggetto di domanda senza alcuna capitalizzazione degli interessi e senza nessuna commissione, mediante il computo dei tassi creditorie debitori ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1 993 con riferimento alla data di ogni singola operazione. Espletata la CTU, con sentenza n. 24/2016, pubblicata il 20 gennaio 2016, il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree, dichiarati invalidi tutti i prelievi eseguiti dalla b anca a titolo di interessi, capitalizzazione, CMS e spese, in quanto privi di idonea pattuizione, condannava la MPS alla restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di € 57.165,88, nonché in favore dell’Azienda agricola della somma di € 73.549,86, oltre agli accessori , ponendo a carico della stessa convenuta metà delle spese processuali. La MPSproponeva appello articolando sei motivi di impugnazione. Si costituivano ritualmente gli appellati, per chiedere l'integrale rigetto dell'appello, e spiegare appello incidentale. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in questa sede impugnata, in parziale accoglimento del solo appello prin cipale , riformava la decisione di primo grado e, rideterminato il saldo del conto 9720.49 e del conto 4622.90 , condanna va l a s.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di € 85.325,22, oltre interessi legali, revocava, inoltre, in riferimento al conto 374, la condanna della banca al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 57.165,88, ponendo a carico degli appellati la refusione di tre quarti delle spese di lit e sostenute dalla MPS. Avverso tale statuizione, [OSCURATO:PERSONA] e la s.s. Tricerchi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. La MPS si è difesa con controricorso notificato il 15/02/2021 , deducendo, tra l’altro, che con effetto dal 01/02/2020, la MPS si è scissa in [OSCURATO:PERSONA], trasferendo a quest’ultima una serie di attività e passività (il cd. compendio scisso), che non comprendevano, per ò, le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e ai beni ricompresi nel compendio scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da MPS prima della scissione. Nella stessa data ha notificato controricorso la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) , deducendo anch’essa l’intervenuta scissione con effetto dal 01/12/2020. Nel corso del giudizio hanno depositato comparsa di costituzione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedendo fissarsi l’udienza. Gli stessi, unitamente all’Azienda agricola , hanno depositato memoriadifensiva ex art. 380 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedott o quanto segue : «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., 2908 c. c., per ultra e/o extra petizione (art. 360, n. 4, c.p.c.). La Corte territoriale ha ex officio riqualificato il rapp orto giuridico controverso onde escludere la sussistenza di una delle domande attoree (quella per il conto corrente n. 374) inveceaccolte dal Tribunale, MA ciò ha fatto in assenza di apposita doglianza della Banca.» Con il secondo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «Violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia su una eccezione debitamente spiegata.Violazione e falsa applicazione degli artt. 1998 e 2732 c.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 362 ss. c.c., in ordine alla interpretazione (letterale) di un documento (art.360, n. 3, c.p.c.). Violazione dell ’ art. 183, IV co., c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.). La Corte territoriale ha qualificato un documento come ricognizione di debito, in violazione dei canoni ermeneutici fissati dalla Cassazione, e senza rispondere ad eccezione debitamente spiegata sul punto. Inoltre , essa Corte di secondo grado ha ciò fatto ex officio, senza causare apposito previo contraddittorio su tale capo nuovo e mai trattato prima.» Con il terzo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in tema di onere della prova (art. 360, n. 4,c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., per contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili della sentenza e motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (art. 360, n. 5, c.p.c.). La Corte territoriale ha contraddittoriamente accolto 2 motivi di gravame spiegati dalla Banca, che chiedeva riconoscersi la idoneità e completezza dei documenti contrattuali da essa depositati, pur dando alto che in atti non esistono documenti contrattuali, ed addebitando talemancanza agli attori, che, sempre a mero dire del Giudice, avrebbero riconosciuto di possederli, senza però depositarli come sarebbe stato loro onere. La Corte ha poi ritenuto (ancora apoditticamen t e ) che le CMS fossero state bene applicate dalla Banca, pure in assenza di apposita pa t tuizione scritta.» Con il quarto motivo di ricorso è dedotto quanto segue: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 ss. c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.). Violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., 2908 c.c., per ultra e/o extra petizione (art. 360, n. 4, c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili della sentenza e motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (art. 360, n. 5, c.p.c.). La Corte territoriale, per il conto n. 8720.49, ha dapprima erroneamente dichiarato (come censurato nel motivo IV che precede) potersi procedere a riconteggio delle risultanze del conto corrente esclusivamente in presenza di tu tt i gli estratti conto nessuno escluso. Subito dopo, tuttavia, essa Corte ha d'ufficio dichiarato doversi preferire, sempre per il conto n. 8720.49, ilmetodo di riconteggio che parta dal secondo degli estratti e non dal primo, giacché il secondo, nel caso concreto, sarebbe più sfavorevole al correntista. Infine, dopo avere affermato di volere applicare il detto riconteggio dal secondo estratto conto, ha viceversa fatto riferimento a tutt'altrorisultato, fra i molti elaborati dal CTU. Inoltre, la Corte ha accolto la eccezione avversaria di manca nza di alcuni estratti conto, sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale inprimo grado, e perciò tardiva ed inammissibile.» Con il quinto motivo di ricorso è dedotto quanto segue: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 s., 210 c.p.c., 119 TUB (art. 360, n. 4, c.p.c.).La Corte territoriale, analizzando solo il conto n. 8720.49, ha erroneamente qualificatol'istanza di esibizione estra tti conto mancanti, ex art. 119 TUB, come ex art. 210 c.p.c., ed ha dichiarato decaduti gli attori per non avere reiterato la domanda in sede di precisazione delle conclusioni, e ciò addirittura in presenza di dichiarazione della Banca che assumeva non essere in possesso di alcuna documentazione afferente il conto n. 8720.49.» Con il sesto motivo di ricorso è dedotto quanto segue: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, V co., e 345 c.p.c. per accoglimento di eccezionenuova (art. 360, n. 4, c.p.c.) . Violazione e falsa applicazione degli arti. 24 e 111 Cos t ., per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili della sentenza e motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile (art. 360, n. 5, c.p.c.).» Con il settimo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art.132 c.p.c., per mancanza integrale di motivazione a sostegno dell’'accoglimento in dispositivo di un capo autonomo di domanda, invece rigettato in motivazione (art. 360, n. 4, c.p.c.). In subordine, violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 s., 210 c.p.c., 119 TUB (art. 360, n. 4, c.p.c.). Comunque, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili della sentenza e motivazione obiettivamente incomprensibile (art. 360, n. 5, c.p.c.). La Corte territoriale, dopo avere dichiarato che per il conto n. 8720.49 dovesse adottarsi il metodo di riconteggio a partiredal secondo estratto conto disponibile, ed avere poi concretamente applicato tut t’ altro r isultato perita l e, ha, automaticamente ed in assenza dellaminima motivazione a supporto, applicato tale r isultato erroneo ed apodittico altresì al conto n. 4622.90, che viceversa già era dotato di tendenziale completezza negli estratti conto. Ovvero ha,ma sempre in assenza di motivazione alcuna, verosimilmente applicato altresì al conto n. 4622.90 il principio censurato al motivo IV.» 2. Occorre preliminarmente rilevare che la MPS si è difesa con controricorso notificato il 15/02/2021, deducendo, tra l’altro, che con effetto dal 01/12/2020 la MPS si è scissa in [OSCURATO:PERSONA], trasferendo a quest’ultima una serie di attività e passività (il cd. compendio scisso), che non comprend e va , però , le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e ai beni ricompresi nel compendio scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi ocomportamenti omissivi o commissivi posti in essere da MPS prima della scissione. Sulla base di tale allegazione ha, quindi, affermato di essere ancora legittimata passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie per le causali sopra descritte. Nella stessa data ha notificato controricorso la [OSCURATO:PERSONA], deducendo anch’essa che con effetto dal 01/12/2020 (data precedente alla notifica del ricorso per cassazione, effettuata il 04/01/2021) la MPS si è scissa in [OSCURATO:PERSONA], trasferendo a quest’ultima una serie di attività e passività (il cd. compendio scisso). 3. L ’Azienda agricola e gli intervenuti , nella memoria difensiva hanno eccepito il difetto di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la sua costituzione fossedichiarata inammissibile. L’eccezione èfondata nei termini di seguito evidenziati . 3.1.Questa Corte ha più volte affermato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta(Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020). Nel casodi specie, come sopra evidenziato, è stata l a stessa MPS a spiegare che, sebbene i crediti sorti prima della scissione fossero stati ceduti alla [OSCURATO:PERSONA], essa manteneva la titolarità passiva dei rapporti debitori relativi a pretese restitutorie o risarcitorie, derivanti da fatti o comportamenti della MPS precedenti alla scissione.La contestazione dei ricorrenti si limita alle allegazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], e non anche a quelle della MPS, sicché, una volta non contestata la cessione in blocco ex art. 58 l . n. 385 del 1993 , essendo specificato il mantenimento in capo alla cedente della sola titolarità passiva dei debiti restitutori o risarcitori connessi ai crediti ceduti, deve ritenersi provata la cessione in blocco di tali crediti. D’altronde la [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi ha esplicitamente indicato gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone, oltre al contenuto, anche l'avvenuta pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] la data di acquisizione dell’efficacia. 3.2. Invero, sul ruolo processuale che il successore a titolo particolare può assumere nel giudizio di legittimità si registra un percorso evolutivo della giurisprudenza di questa Corte. Superando un diverso orientamento, la S.C. ha ritenuto che il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma faseprocessuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alleparti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito, fermo restando che la sentenza adottata nel giudizio tra le parti originarie spiega comunque i suoi effetti nei confronti delsuccessore a titolo particolare (v. da ultimo Cass., S ez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021). In seno a questo orientamento si è, però , venuta nel tempo a consolidare un’eccezione alla regola della inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019).In tale ottica, è stata riconosciuta la facoltà di intervento al successore a titolo particolare nel diritto controverso,ai sensi dell’art.111 c.p.c., nell'ipotesi di mancata costituzione deldante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivantedall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (v. ancora Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019). A queste ipotesi, la S.C. ha riten uto che debbano essere assimilate – pena analoga lesione del diritt o di difesa – l e ipotesi in cui vi sia una successione a titolo particolare parziale e ildante causa si costituisca dichiarando espressamente di svolgere difese esclusivamente con riguardo ai rapporti obbligatori rimasti nella sua titolarità, non anche per quelli ceduti al terzo, rimettendoall’iniziativa di quest’ultimo le relative difese. In tal caso, infatti, l’intervento del terzo è finalizzato non già a sostenere o aderire alla posizione sostanziale e processuale della parte già̀ presente nel processo, ma ad esercitare una legittimazione propria(così Cass. , S ez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022). 3.3.Nel caso di specie, il rischio di violazione del diritto di difesa da ultimo evidenziatodeve senza dubbio essere escluso, tenuto conto che la parte originaria si è costituita nel presente giudizio di legittimità e ha dedotto di continuare ad essere titolare dei debiti restitutori o risarcitori già sorti al momento della cessione, sicché non vi è ragione per consentire l’intervento, nella specie effettuato mediante autonomo controricorso, ad opera della [OSCURATO:PERSONA]. 4.Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni . 5.In primo luogo, non sussistono i requisiti richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c. Com’è noto, il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia e il contenuto delle censure, senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa. Per soddisfare quanto disposto dalla norma appena richiamata, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, al fine di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata in relazione alle allegazioni delle parti già entrate a far parte del giudizio, senza la necessità di accedere ad altre fonti ead altri atti del processo, compresa la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, n. 24432 del 03/11/2020; v. anche Cass., Sez. 1, n. 21750 del 27/10/2016 e Cass., Sez. 6-3, n. 1926 del 03/02/2015). Devono, in particolare, risultare le posizioni processuali delle parti, con indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum , nonché gli argomenti del giudice di merito, non potendo ciò ricavarsi da una opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, ove non si comprende se le allegazioni hanno già fatto parte delle materia del contendere o siano illustrate per la prima volta al giudice di legittimità, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione delle questioni che è chiamata ad esaminare, attività che è , invece, riservata esclusivamente alla parte ricorrente (Cass . , S ez. 6 - 3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018). Nel caso di specie, l’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso per cassazione è estremamente sintetica e generica nelle parti che, invece, sono essenziali, tenuto conto che il ricorso non illustra il titolo costitutivo delle pretes e avanzate in primo grado, né le tesi difensive delle parti e neppure indica quali siano stati i motivi di impugnazione formulati in via principale e in via incidentale in sede di gravame(pp. 1 e 2 del ricorso per cassazione). Questa Corte non è stata mess a , dunque, nelle condizion i di comprendere, sulla base della sola lettura del ricorso, l ’effettiva materia del contendere oggetto di giudizio, né quella devoluta al giudice del gravame, e neppure quella poi transitata ‒ attraverso il ricorso ‒ nel giudice di legittimità. Manca, in sintesi, una esposizione dei fatti di causa che, sia pure sinteticamente, consenta di apprezzare i motivi proposti in relazione alla materia del contendere, così come si è delineata nel corso dei gradi di merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20284 del 15/07/2021; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018). 6. Si consideri, poi, che colui che ricorre in cassazione , in applicazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., è chiamato ad offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte in maniera non condivisa, in modo tale da poter esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c. L 'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass., S ez. 5, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020;Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8009 del 21/03/2019).Tale requisito di chiarezza e specificità non èadempiuto, laddove i motivi di censura si articolino ‒ come nel caso di specie per tutti i motivi in questa sede formulati ‒ in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado, non preceduti da una ordinata e ragionata esposizione della vicenda giudiziaria, nei termini sopra evidenziati (Cass. , Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018; cfr. pure Cass.S.U. 37552/2021; Cass.4300/2023). 7. I l primo, il secondo, il terzo, il quarto, il sesto e il settimo motivo di ricorso contengono, inoltre , all’interno di ciascun motivo l’enunciazione di diverse censure. Com’è noto, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, non potendo essere rimesso al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Ca ss., S ez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018). Nel caso di specie, invece, le distinte critiche presenti in ciascuno dei summenzionati motivi sono illustrate con una unitaria esposizione in fatto intervallata da valutazioni in diritto che non distinguono ordinatamente le separate ragioni di impugnazione, lasciando inammissibilmente alla S.C. il compito di estrapolare le allegazioni in fatto e in diritto rilevanti ai fini delle diverse censure, mediante il compimento di un’attività che è invece riservata alla parte.7. In conclusione, deve essere dichiarat a l’inammissibilità dell’intervento, operato mediante controricorso, della [OSCURATO:PERSONA], con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti , tenuto conto dei recenti mutamenti interpretativiin ordine alla relativa questione. 8. D eve altresì essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione, con condanna della s.s. Tricerchi e de gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], intervenuti in giudizio a seguito del decesso di quest’ultimo, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla MPS, in applicazione del criterio della soccombenza. 9. In virtù del disposto dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti e degli intervenutidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l’intervento, effettuato mediante controricorso, della [OSCURATO:PERSONA]; compensa interamente le spese di lite del presente giudizio di legittimità tra la [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti; dichiara inammissibile il ricorso; condanna la s.s. Tricerchi e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], intervenuti in giudizio a seguito del decesso di quest’ultimo, al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali sostenute dalla MPS, che liquida in € 5.200,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della s.s. Tricerchi e degli
Sentenza Cassazione n. 25706/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris