CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 49594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto: a) annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, relativamente al rigetto dell'istanza di dichiarazione di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 14 febbraio 2020; b) in conseguenza, dichiarare la non esecutività della sentenza citata, con la sospensione dell'esecuzione e disposizione di cessazione degli effetti relativi al titolo esecutivo; c) trasmettere gli atti al Tribunale di Napoli per la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza citata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] diretta alla revoca del titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Napoli del 14/2/2020) e alla restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso l'indicata sentenza, ai sensi degli artt. 670, comma 3, e 175 cod. proc. pen., con conseguente immediata scarcerazione dell'imputato. 1.1. Il giudice dell'esecuzione, illustrate le vicende processuali del Dinu, ha preliminarmente rilevato che dagli atti non risultava che costui fosse stato dichiarato irreperibile con decreto, sia nell'udienza preliminare che nel giudizio di primo grado, tale essendo stato definito per mero refuso in un verbale. Precisamente, nell'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GUP aveva dichiarato la contumacia dell'imputato e ne aveva disposto il rinvio a giudizio; nella prima utile udienza dibattimentale si era dato atto che la notifica all'impu- tato era avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (e non al domicilio dichiarato all'atto della scarcerazione, risultato inidoneo). In detta udienza Dinu fu dichiarato assente, e nel corso del giudizio fu assistito dapprima dal difensore di fiducia, e - dopo la rinuncia di costui - da un difensore d'ufficio nominato dal Tribunale. 1.2. Il giudice dell'esecuzione, rilevata tale scansione processuale, ha affermato che nella specie non trovava applicazione la normativa transitoria dettata dall'art. 15-bis, comma 2, L. n. 67 del 2014, in quanto il giudizio si era svolto nella vigenza della nuova disciplina dell'assenza: invero, la dichiarazione di contumacia doveva riferirsi soltanto alla fase processuale che la riguardava. Rilevava ancora l'impugnata ordinanza che nel corso del processo era mutata la composizione collegiale, sicché all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata disposta la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 190-bis cod. proc. pen., previa dichiarazione di apertura del medesimo, trattandosi di reati ex art.51 bis cod. proc. pen., senza pregiudizio della fase della costituzione delle parti, essendo stato validamente instaurato il rapporto processuale dinanzi al collegio precedente. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 175 e 420 bis cod. proc. pen. e all'art. 15-bis L. n. 67 del 2014.Secondo il ricorrente, lo status del Dinu non avrebbe potuto mutare da quello di contumace, dichiarato dal GUP nell'udienza preliminare, a quello di assente soltanto perché la fase dibattimentale era stata avviata dopo l'introduzione della disciplina dell'assenza: non vi è in atti alcuna traccia di un formale atto di revoca della contumacia o altro elemento che avvalori detta statuizione giudiziaria. Né risulta corretta l'apodittica affermazione di inapplicabilità della normativa transitoria, che invece ha dettato le regole per l'innesto del nuovo istituto dell'assenza nei procedimenti in itinere alla data di entrata in vigore della relativa disciplina. Nella specie, essa era invece applicabile in quanto - pur essendo in corso il processo di primo grado - non era stato emesso nei confronti dell'imputato dichiarato contumace il decreto di irreperibilità. 3. L'Avvocato generale ha presentato requisitoria scritta in cui chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, dovendosi dichiarare la non esecutività della sentenza di condanna e disporre la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza e dell'estratto contumaciale. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è fondato, nei seguenti termini. L'assunto difensivo è che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato erroneamente dichiarato assente, mentre nel caso in esame si sarebbe dovuto procedere con il rito contumaciale. Il vizio eccepito si riflette sulla validità del titolo esecutivo, situazione che non poteva che azionarsi da parte del condannato con incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., come è avvenuto nella specie. Infatti, tale disposizione disciplina la competenza del giudice dell'esecu- zione in ordine all'esistenza e alla corretta formazione del titolo esecutivo, distinguendosi dall'istituto della remissione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., che presuppone invece la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato (Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Franzè, Rv. 251927). Rientra nell'ambito della corretta formazione del titolo esecutivo la verifica della irrevocabilità della sentenza che, a norma dell'art. 650 cod. proc. pen., ne costituisce condizione, sicché la doglianza qui azionata rileva ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione della sentenza. 2. Ricapitolando il quadro normativo, si osserva che l'istituto dell'assenza fu introdotto con legge n. 67 del 28/4/2014, in vigore dal 17/5/2014, e venne dotato di disciplina transitoria inserita dall'art. 15-bis, norma introdotta con Legge n. 118 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], entrata in vigore il 22/8/2014. Tale disposizione prevede testualmente: «Art. 15-bis. - (Norme transitorie). 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». 2.1. Alla stregua della ricostruzione operata nell'impugnata ordinanza, dunque, la situazione dell'imputato rientrerebbe nel precedente regime della contumacia, proprio a tenore della norma transitoria, essendo già stato il Dinu dichiarato contumace - dichiarazione non revocata, anche se non rinnovata nella nuova fase di giudizio - e non risultando destinatario di un decreto di irreperibilità. In tale ipotesi, pertanto, egli avrebbe avuto diritto alla notificazione dell'estratto contumaciale, senza il quale la sentenza nei confronti di un contumace non diventa mai definitiva. E la mancata notificazione dell'estratto contumaciale sarebbe una diretta conseguenza dell'erronea dichiarazione di assenza. Invero, questa Corte ha già affermato - impostazione alla quale intende dare continuità - che la dichiarazione di contumacia emessa nell'udienza prelimi- nare determina l'applicazione di tale rito anche nel prosieguo del processo, per un'esigenza di conservazione delle garanzie connesse al rito contumaciale, e non già della disciplina dell'assenza che non comporta la notificazione della sentenza per estratto quale presupposto per ritenere decorsi i termini di impugnazione e dunque l'irrevocabilità della sentenza: "In tema di processo in absentia, la disciplina transitoria prevista per i procedimenti in corso dall'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, secondo cui seguitano ad osservarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge nel caso in cui l'imputato sia già stato dichiarato contumace e non sia stato emesso nei suoi confronti decreto di irreperibilità, trova applicazione anche qualora la contumacia dell'imputato non irreperibile sia stata dichiarata all'udienza preliminare, a nulla rilevando l'eventuale sua successiva dichiarazione di assenza da parte del giudice del dibattimento, atteso l'affidamento ingenerato nell'imputato in ordine allo statuto di tutela conseguente all'iniziale dichiarazione di contumacia" (Sez. 1, tr.n. 8595 del 28/1/2020, Gheorghe, Rv. 278493: in applicazione del principio, si è ritenuto che erroneamente era stata omessa la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ad un imputato dichiarato assente alla prima udienza dibattimentale nonostante fosse già «stato dichiarato contumace all'udienza preliminare). Si è pure ribadito che questa Corte aveva rilevato che il contenuto del suddetto comma 2 dell'art. 15-bis è chiaramente rivolto ad affermare la necessità che, a fronte della contumacia già dichiarata alla data del 17 maggio 2014, ne siano "annullati" gli effetti, con tutte le pertinenti garanzie, nella sola precisata ipotesi di una sottostante dichiarazione di irreperibilità (Sez. 1, n. 24876 del 17 gennaio 2017, n.m.). 2.2. Ciò premesso, si sottolinea che vi sono spunti nel provvedimento in esame che richiedono specifico approfondimento, non risultando pacificamente accertato lo status del ricorrente alla stregua delle diverse situazioni descritte nell'art. 15-bis della Legge n. 118 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo stato il Dinu espressamente definito come irreperibile dei verbali di udienza - anche in quello del 19/3/2015, in cui si procedeva alla costituzione delle parti, dando atto che la notifica era stata correttamente eseguita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la irreperibilità del Dinu - previe ricerche dell'imputato ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. In tal caso, si osserva, è presumibile che sia stato emesso un decreto di irreperibilità nei confronti del Dinu, così rappresentato dal difensore, altrimenti detta notificazione non sarebbe stata valida, a tenore del secondo comma dell'art. 159 cod. proc. pen. Tale verifica deve essere compiuta ex actis, segnatamente dal controllo del fascicolo del processo conclusosi con sentenza del 14/2/2020 del Tribunale di Napoli, atti che non sono nella disponibilità di questa Corte, la quale nel procedi- mento esecutivo in esame ha soltanto copia dei verbali di udienza e della sentenza con le annotazioni a tergo di notifica dell'estratto contumaciale nei soli confronti di altro imputato latitante. 3. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, per effettuare le necessarie veri- fiche documentali, al fine di identificare con precisione la veste processuale in cui l'imputato ha partecipato al giudizio ed il relativo statuto di notificazione ai fini dell'esecutività del titolo, dando luogo agli adempimenti conseguenti anche in relazione alla eventuale sospensione dell'esecuzione e disposizione di cessazione degli effetti relativi al titolo esecutivo. P.Q.M. Annulla