Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 3 marzo 2021
Corte di giustizia UE n. 1231/2021
ECLI:EU:C:2021:160
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0523_INF
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 marzo 2021 – Koppány 2007
(Causa C‑523/20) (
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«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Previdenza sociale – Regolamento (UE) n. 1231/2010 – Legislazione applicabile – Certificato A 1 – Articolo 1 – Estensione del beneficio del certificato A 1 ai cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel territorio di uno Stato membro – Residenza legale – Nozione»
Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa dell’Unione – Ambito di applicazione ratione personae – Ampliamento ai cittadini di Stati terzi che non beneficiano di tale normativa a causa della nazionalità – Presupposto – Residenza legale – Nozione – Portata – Cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e temporaneamente in uno Stato membro e che lavorano legalmente in diversi Stati membri al servizio di un datore di lavoro stabilito nel primo Stato membro – Inclusione – Determinazione della legislazione in materia di sociale applicabile secondo la normativa dell’Unione
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, n. 987/2009 e n. 1231/2010, considerando 10 e 11 e art. 1)
(v. punti 23-29, 31, 32 e disp.)
[OSCURATO:PERSONA] 1 del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, deve essere interpretato nel senso che i cittadini di paesi terzi che soggiornano temporaneamente in uno Stato membro in forza di un titolo di soggiorno, dispongono di una dichiarazione del luogo di alloggio convalidata dall’autorità competente per gli stranieri e lavorano in diversi Stati membri a servizio di un datore di lavoro avente sede in tale Stato membro, possono invocare il beneficio delle norme di coordinamento previste dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, e dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, affinché sia determinata la legislazione in materia di sicurezza sociale alla quale sono soggetti allorché risiedono e lavorano legalmente nel territorio degli Stati membri.
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GU C 28 del 25.1.2021
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