CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CALTANISSETTA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 23 febbraio 2022 ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale nisseno, in data 14 aprile 2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato p. e p. dall'art. 95 del D.P.R. 115/2002, commesso in Caltanissetta il 19 giugno 2015. In particolare il Milano era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti nell'ambito di un procedimento penale, dichiarando ai fini dell'ammissione che il suo nucleo familiare aveva percepito, negli anni 2013 e 2014, un reddito rientrante nei limiti massimi previsti per la concessione del beneficio, nei termini meglio specificati in rubrica, reddito che tuttavia risultava invece inferiore a quello realmente percepito dal nucleo familiare, incompatibile con l'ammissione al gratuito patrocinio: ciò in quanto risultava che il Milano, nella dichiarazione resa per l'ottenimento del beneficio, non aveva indicato la madre quale convivente, a fronte del fatto che costei aveva percepito redditi per un ammontare complessivo di circa sedicimila euro in ambedue gli anni. La Corte territoriale, nella detta sentenza, disattendeva i motivi d'appello rassegnati dal Milano ed incentrati, in primis, sul fatto che l'imputato, negli anni cui si riferiva la dichiarazione, era in realtà detenuto: circostanza che tuttavia la Corte ha ritenuto inidonea a interrompere la convivenza. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Milano, tramite il suo difensore di fiducia. Il ricorso é articolato in due ordini di motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia mancata assunzione di una prova decisiva, atteso che, a fronte del perdurante stato di detenzione del Milano (protrattosi dal 4 aprile 2011), la Corte di merito avrebbe dovuto procedere ad accertamenti presso l'istituto di custodia per stabilire se tra il detenuto e la madre fossero stati mantenuti i rapporti sintomatici della convivenza. A nulla rileva il fatto che, dopo la scarcerazione, il Milano si era stabilito presso il domicilio della madre. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione dell'effettività dello stato di convivenza del Milano con la madre, deducendo che la nozione di "convivenza" di cui all'art. 76, d.P.R. 115/2002 non si può far coincidere con quella che si instaura fra un soggetto detenuto e i suoi familiari.[OSCURATO:PERSONA] 1. é opportuno premettere che risulta affatto pacifica e non contestata la differenza fra il minore reddito familiare dichiarato dal Milano ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quello in concreto risultante sulla base di quanto accertato al riguardo. 1.1. Ciò posto, muovendo dal primo motivo di ricorso, deve constatarsi che esso si appalesa manifestamente infondato, e dunque inammissibile, oltreché dedotto in termini aspecifici e ripropositivi di questioni già sottoposte alla Corte di merito e da questa debitamente superate con adeguato percorso argomentativo. Invero, risulta evidente la genericità dell'invocata prova, costituita - nella prospettazione del ricorrente - da non meglio precisati "accertamenti" che l'organo giudicante avrebbe dovuto disporre (a quanto é dato comprendere, su istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzata da parte della difesa) circa la permanenza o meno dei vincoli di affetto e assistenza sintomatici del perdurare di un rapporto di "convivenza". Si rammenta al riguardo che il motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione di mancata assunzione di una prova decisiva può essere proposto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., sicché esso non può essere validamente invocato quando il mezzo di prova, sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 stesso codice, non sia stato dal giudice ritenuto necessario ai fini della decisione (Sez. 1, Sentenza n. 16772 del 15/04/2010, Z., Rv. 246932). A maggior motivo non può parlarsi di prova decisiva se si considera che, come da corretta argomentazione svolta dalla Corte nissena, é pacifica la permanenza della convivenza familiare durante lo stato di detenzione carceraria di alcuno dei componenti del nucleo familiare. 1.2. Ed invero, venendo al secondo motivo di ricorso ( parimenti inammissibile siccome manifestamente infondato e a sua volta reiterativo di altro precedentemente dedotto) deve rammentarsi che, secondo la costante giurisprudenza in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (oltre a Sez. 4, n. 46446 del 12/06/2018, Costa, non mass., si rimanda a Sez. 4, Sentenza n. 15715 del 20/03/2015, Giglio, Rv. 263153; Sez. 4, Ordinanza n. 17374 del 17/01/2006, Conte e altro, Rv. 233957; Sez. 4, Sentenza n. 37992 del 17/09/2002, Lucchese, Rv. 223790). Del resto, al di là delle difformi allegazioni del ricorrente, la Corte di merito ha fatto osservare che, a riprova del mantenimento del legame familiare durante la detenzione, il Milano, una volta scarcerato, é tornato a vivere con la madre, dove era vissuto fino al giorno del suo arresto. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della