CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2021
Cassazione n. 30515/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 2l879-201 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] A CREMANO, in persona del Sindaco pro tempore, ele_tio-amente domicflfato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]12, LUCIA CICAT7ELLC; controricorrente- avverso la sentenza n. 2088/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/03/2015 R.G.N. 1270/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n. r.g. 21879/2015 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Napoli ha riformato la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - agenti di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano - volte ad ottenere l'accertamento del diritto alla fornitura dei capi di vestiario da indossare in servizio e la condanna del Comune al pagamento dell'indennità sostitutiva, parametrata al valore dell'acquisto delle divise, oltre al risarcimento dei danni all'immagine ed alla dignità personale e professionale, da liquidare in via equitativa; la Corte territoriale ha premesso in fatto che il Comune, in realtà, aveva provveduto a fornire le uniformi, estive e invernali, ma la fornitura era avvenuta con un anno di ritardo rispetto alla data prevista per la sostituzione; ha rilevato che dall'inadempimento del Comune non poteva discendere in via automatica il diritto olt3i , appellanti:. al pagamento dell'indennità sostitutiva rivendicata, non prevista dalla contrattazione collettiva, da norme di legge o da atti deliberativi, sicché i ricorrenti avrebbero potuto solo richiedere il rimborso della spesa sostenuta, nell'ipotesi in cui avessea provveduto all'acquisto, e il risarcimento del danno che, però, doveva essere allegato e provato da n dipendenti dell'ente, i qualt nella specie non avevalssolto all'onere su 70v0.- gravante; per la cassazione della sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.; il Comune intimato non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, formulato ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., i ricorrentL deduce-"Che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità conseguente alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e addebitdlla Corte territoriale di avere pronunciato su una domanda diversa da quella proposta (vizio di ultrapetizione) perché, stante l'inadempimento del Comune, erano stati richiesti il pagamento dell'indennità sostitutiva della fornitura dei capi di vestiario ed il risarcimento del danno, non già il rimborso delle spese di acquisto delle uniformi; 2. la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1173, 1218 e 1223 cod. civ. e fa leva sull'inadempimento del Comune, integrante un illecito, per sostenere che doveva essere riconosciuto il diritto .5.t)P. appellantc al risarcimento del danno emergente e del lucro n. r.g. 21879/2015 cessante, danno da parametrare al valore di mercato della divisa non tempestivamente sostituita; 3. il terzo motivo denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto non provato il danno che, al contrario, poteva essere liquidato con valutazione equitativa, assumendo come parametro la spesa che gli agenti avrebbero dovuto sostenere per l'acquisto; 3.1. aggiungtf9,i, ricorrenti che l'inadempimento del Comune -C aveva costrett; ad indossare una divisa "già vecchia" e, pertanto, il danno non patrimoniale era da ritenere in re ipsa; 4. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni già indicate da questa Corte con ordinanza n. 21986/2018 pronunciata in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella che oggi viene in rilievo; 5. il primo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata che, come evidenziato nello storico di lite, ha inteso la domanda proprio nei termini indicati nel ricorso, ed ha poi svolto considerazioni sull'infondatezza della stessa, argomentando sia sulla natura non retributiva dell'indennità rivendicata, sia sull'insussistenza, in concreto, di un danno risarcibile; 5.1. il rigetto dell'appello non si riferisce, come sostot,Rozo.;_ ricorrenti, ad una domanda di rimborso mai formulata, sicché noni si ravvisa alcuna violazione dell'art. 112 cod. proc. cìv., perché il richiamo alla spesa mai sostenuta attiene alle ragioni per le quali la pretesa risarcitoria è stata ritenuta non meritevole di accoglimento; 6. il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dagli stessi ricorrenti, che ha ravvisato nella mancata fornitura della massa vestiaria un inadempimento contrattuale che legittima l'azione risarcitoria, ma a condizione che il lavoratore alleghi e dimostri di avere subito un pregiudizio economico, qual è l'usura di abiti propri (v. Cass. n. 4100/1995), o di avere dovuto sopportare un costo per l'acquisto dei beni non forniti dal datore (v. Cass. n. 23897/2008); 6.1. alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa, perché l'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppone che sia dimostrata l'esistenza n. r.g. 21879/2015 di danni risarcibili ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché resta fermo l'onere della parte di dimostrare l'an debeatur del risarcimento (v. Cass. n. 20889/2016) onere che la Corte territoriale, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non assolto nella fattispecie; 6.2. il danno all'immagine per la mancata tempestiva sostituzione delle divise non può essere ritenuto in re ipsa perché al contrario, al pari di ogni altra voce di danno, deve essere allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento, in quanto non coincide con l'inadempimento ma è una conseguenza dello stesso (v. Cass. n. 31537/2018); 7. da tanto consegue che il ricorso va rigettato; 8. nessuna statuizione va emessa in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo l'ente intimato svolto attività difensiva; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla I. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella [OSCURATO:PERSONA]