CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 gennaio 2020
Cassazione n. 32641/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23301-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], anche nella sua qualità di socio unico ed amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore anche per [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 798/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/01/2020 R.G.N. 175/2019; [OSCURATO:PERSONA] gestione comnmercianti R.G.N.23301/2020 Cron. Rep. Ud.09/10/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Con sentenza del 7.01.2020 n. 798, la Corte d’appello di Torino respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva accolto parzialmente (in punto di prescrizione della contribuzione richiesta sino al 12.3.2009) l’opposizione di quest’ultimo all’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento della contribuzione dovuta alla gestione commercianti presso la quale, all’esito di accertamenti ispettivi, l’Istituto previdenziale aveva provveduto ad iscriverlo, quale unico socio di società a responsabilità limitata, unitamente alla madre, in qualità di coadiuvante, previo disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra quest’ultima e la Fabbrica in [OSCURATO:SOCIETA].. La Corte d’appello nel respingere il gravame del Gotelli, ha ritenuto sulla base delle sue stesse dichiarazioni e delle deposizioni testimoniali, che lo stesso avesse svolto attività operativa, ulteriore rispetto a quella di amministratore, con i caratteri della prestazione lavorativa (versamenti incassi, documentazione varia per la banca e il commercialista), mentre non vi era prova del rapporto di lavoro subordinato della madre alle dipendenze della società che era maggiormente assimilabile a quella del coadiuvante familiare. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il primo motivo di ricorso, la società si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio, deducendo che ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere della prova della pretesa contributiva doveva essere a completo carico dell’Istituto previdenziale, in particolare sullo svolgimento di un’attività operativa da parte del Gotelli, e sullo svolgimento di attività di coadiuvante della signora Cerrini. Con il secondo e terzo motivo di ricorso è denunciato ancora l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in particolare relativamente alla posizione del signor [OSCURATO:PERSONA] (secondomotivo) e della signora [OSCURATO:PERSONA](terzo motivo). I tre motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, in quanto propongono censure di merito, per profili motivazionali in presenza di una doppia decisione conforme di primo e secondo grado sugli stessi fatti. Le censure sono peraltro comunqueinfondate. Non è ravvisabile infatti l’ omesso esame di fatti decisivi denunciatoné, tantomeno. La Corte territoriale è incorsa in una inversione degli oneri probatori nel ritenere accertati i requisiti per il versamento dei contributi in favore del Gotelli e della Cerrini. A nessun rilevo si presta il sillogismo probatorio espresso dalla Corte del merito,la quale ha fondato le proprie valutazioni sulla mancata contestazione del contenuto delle dichiarazioni rese dall’interessato che, pur liberamente valutabili , sono state reputate genuine, in quanto rese nell’immediatezza dei fatti e, quindi, all’evidenza, maggiormente al riparo da successivi condizionamenti (cfr. p. 9 della sentenza impugnata). La Corte d’appello ha inoltre distintamente esaminato l e posizioni lavorative di MassimilianoGotelli e della Cerrini ed ha conclusivamente accertato rispetto al primo che fosse lui in prima persona, seppur adiuvato, a sovraintendere alla conduzione operativa della società attenendosi così ai principi affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 4440del 2017) secondo cui i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali). Quanto alla madre, [OSCURATO:PERSONA], in adesione a Cass. n. 1684/2021, era per le modalità con le quali era stata resa più aderente a quella di coadiuvante familiare piuttosto che di lavoratrice subordinata avendo verificato che la prestazione lavorativa non poteva essere considerata abituale ovvero prevalente. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con consegue nte condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. Sussistono po i i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per i