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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41047/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma

2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Siapiccia

3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Burgos

4. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] d'Arcidano

5. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma

6. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Colombia avverso la sentenza del 23/11/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; uditi, quali difensori degli imputati, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Monterisi, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per Cappeddu e Scintu, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi con l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 novembre 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 31 ottobre 2019, che aveva dichiarato: a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A), condannandoli alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione; b) [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 74 d.P.R. cit. (capo A) e 73 d.P.R. cit. (capo B), relativo all'importazione di 1,7 chilogrammi di cocaina), condannandolo alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione; c) [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. cit. (capo D) - relativo all'importazione di 11 chilogrammi di cocaina - condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.

Con la medesima pronuncia, inoltre, la Corte d'appello ha riformata la decisione di primo grado in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando in anni cinque e mesi due di reclusione la pena irrogatagli per il reato associativo di cui al capo A), previo riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente processo ed altro reato per il quale era pronunciata, in data 20 giugno 2013, decisione di condanna dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo plurimi vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo e all'omessa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avuto riguardo all'indeterminatezza della condotta partecipativa - in quanto riferita ad un unico episodio di cessione di sostanze stupefacenti e non a plurime cessioni o ad altre partite di merce -, al disinteresse mostrato per le vicende associative, alla mancanza di un programma criminoso condiviso con i presunti sodali e alla particolare concentrazione temporale - limitata a pochi mesi, fra l'aprile e l'agosto del 2013 - dei contatti intercorsi con il [OSCURATO:PERSONA].3.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo con un primo motivo plurimi vizi della motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi della responsabilità, e in particolare dell'elemento soggettivo del reato associativo, poggiando il relativo impianto accusatorio su una serie di indizi contenuti nelle intercettazioni ambientali, in assenza di univoci e adeguati elementi di riscontro.

Non vi è prova, in particolare, della conoscenza della finalità del trasporto del denaro per ragioni connesse al traffico di stupefacenti, né della pretesa abitualità della condotta contestata, dal momento che l'imputata risulta essersi recata a Roma in una sola occasione, in data 11 maggio 2013, laddove nel successivo mese di giugno ella è stata sostituita nel medesimo compito da un'altra donna.

Si pone altresì in rilievo il fatto che, al di là dei rapporti con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e della relazione con il [OSCURATO:PERSONA], alcun tipo di legame è emerso con altri membri della compagine associativa.

2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla ritenuta partecipazione associativa, non risultando alcuna evidenza processuale sul ruolo che l'imputata avrebbe assunto all'interno del sodalizio ovvero sulla organizzazione e pianificazione delle future condotte illecite, essendo stata ella ritenuta responsabile di un solo episodio delittuoso (ossia per un trasporto di somme di denaro), peraltro circoscritto in ambito spaziale e temporale.

In via subordinata potrebbe al più individuarsi, a carico dell'imputata, una sua responsabilità a titolo di concorso nel traffico di stupefacenti.

4. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, plurimi vizi della motivazione in ordine alla omessa considerazione delle doglianze dalla difesa prospettate relativamente alla insussistenza dell'ipotesi associativa.

4.1. Con un secondo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla configurabilità dei presupposti del reato associativo, che non può fondarsi sulla mera reiterazione delle condotte criminose, ma richiede l'esistenza di una struttura organizzata, con la predisposizione stabile e duratura di mezzi e strumenti finalizzati al perseguimento di un generico programma criminoso: situazione, questa, non ricorrente nel caso de quo, ove le risultanze processuali hanno consentito di accertare l'esistenza di singole operazioni di spaccio, realizzate da soggetti diversi e non orientate al perseguimento di uno scopo comune, venendosi pertanto a delineare, semmai, la diversa ipotesi di un mero concorso nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti di cui all'art. 110 cod. pen.

Si sottolinea, al riguardo, l'assenza di dati significativi circa l'entità degli approvvigionamenti di sostanze stupefacenti, le movimentazioni economiche e l'esistenza di una cassa comune, cui ciascuno dei presunti sodali abbia contribuito per la sua quota parte.

4.2. Con un terzo motivo, infine, si lamenta una carenza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione criminale di cui al capo A), avendo l'imputato commesso un solo reato fine ed intrattenuto contatti con il solo [OSCURATO:PERSONA], tanto che, a seguito dell'arresto eseguito in data 29 aprile 2013, non sono emersi rapporti con alcuno degli altri presunti sodali: circostanze, queste, che si pongono in contrasto con il ruolo di "stabile acquirente e distributore sul territorio capitolino" che la sentenza impugnata gli ha erroneamente attribuito.

5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge ex artt.192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oltre a plurimi vizi della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo D), avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto la certezza della identificazione dell'imputato quale interlocutore del Paez in una conversazione oggetto d'intercettazione ambientale il 17 luglio 2013, senza che vi fossero adeguati elementi di riscontro dell'ipotesi accusatoria.

Si assume, al riguardo, che l'identificazione dell'imputato è incerta e poggia su elementi imprecisi, comunque insufficienti a superare i rilievi difensivi, avendo la sentenza impugnata valorizzato il nome di battesimo dell'imputato, un'approssimativa geolocalizzazione nei pressi della sua abitazione ed il possesso di un modello di autovettura del tutto comune, coincidente con quello di proprietà della moglie.

Anche l'attendibilità del riconoscimento vocale da parte degli operanti viene posta in dubbio, non essendovi traccia di elementi concreti attraverso i quali essi possano affermare di conoscere la voce dell'imputato.

Nessun elemento di riscontro concreto, peraltro, è emerso a supporto dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo D), anche in ragione della scelta investigativa legata al ritardo nello svolgimento delle operazioni di arresto e sequestro.

5.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano analoghi vizi in ordine alla omessa riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. cit., attesa l'incertezza sulla reale natura della sostanza stupefacente, che la Corte distrettuale ha ritenuto essere cocaina in assenza di ulteriori e specifici elementi di riscontro.

6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo plurimi vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo di cui al capo A), per avere la Corte d'appello basato l'affermazione di responsabilità su un fatto estraneo al processo de quo, ossia su una indimostrata attività d'importazione di sei chilogrammi di cocaina che egli avrebbe posto in essere nel 2012 in concorso con altra persona, senza confrontarsi, peraltro, con le conseguenze legate alla caducazione, già all'esito del giudizio di primo grado, dell'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, che prevedeva l'interazione di due autonomi gruppi criminali organizzati ed operanti in contesti geografici diversi (ossia fra l'Europa ed il [OSCURATO:PERSONA]), con la relativa necessità di ricercare aliunde la prova dell'esistenza di un sodalizio criminale radicato in Italia.

Al riguardo si pone in rilievo il fatto che due dei tre episodi di importazione di stupefacenti (quelli del 22 e del 28 aprile 2013), in assenza di sequestri o altri interventi investigativi, sono rimasti privi di riscontro estrinseco, mentre per il terzo episodio [ossia quello del 29 aprile 2013, contestato nel capo B) anche nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che per tale fatto di reato è stato arrestato in flagranza e giudicato separatamente] nessuna evidenza probatoria consente di ricollegare il fatto al comportamento posto in essere dall'imputato.

Dalle risultanze investigative non è emersa prova delle "concrete attività funzionali" poste in essere dall'imputato, ma, semmai, di un'occasionale conoscenza con alcuni dei coimputati, in difetto di reciproci e consapevoli rapporti con i presunti sodali, con la conseguente configurabilità, al più, di una mera ipotesi di concorso nel reato.

6.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano analoghi vizi riguardo all'affermazione della penale responsabilità per il reato di importazione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina di cui al capo B), atteso che dalle risultanze processuali non emerge la circostanza relativa alla ricezione della droga da parte del [OSCURATO:PERSONA], non avendo questi assunto il ruolo di ultimo intermediario dell'attività originata in Spagna, e poi proseguita a Civitavecchia per terminare a Roma con la consegna della relativa partita di droga: il coimputato [OSCURATO:PERSONA], infatti, venne arrestato proprio in prossimità del porto di Civitavecchia, in occasione di un controllo che portava al sequestro di un carico di circa 1,7 kg. di cocaina, senza che il [OSCURATO:PERSONA] l'abbia mai preso in consegna.

6.2. Con un terzo ed un quarto motivo si deducono, infine, plurimi vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. cit. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante, avuto riguardo all'incensuratezza dell'imputato e ad esigenze di perequazione rispetto al trattamento sanzionatorio dei coimputati, per i quali è stato invece effettuato un giudizio di prevalenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. I su indicati ricorsi devono ritenersi inammissibili in quanto aspecificamente formulati e sostanzialmente orientati a sollecitare, sul duplice presupposto di una rilettura fattuale delle risultanze processuali e di una valutazione meramente alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile nel giudizio di legittimità, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata.

Le su esposte ragioni di doglianza, invero, non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, che nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa, affermandone la rilevanza penale sulla base di una completa analisi critico- argomentativa, specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di Cappeddu e Scintu si risolve, da un lato, in una apodittica contestazione delle sequenze argomentative logicamente scandite nelle conformi decisioni di merito alla luce delle univoche emergenze probatorie tratte dalle risultanze delle conversazioni oggetto delle intercettazioni ivi ampiamente illustrate a sostegno del giudizio di responsabilità, dall'altro lato nella riproposizione di questioni - come quella della episodicità della condotta di traffico di stupefacenti - già ampiamente affrontate dai giudici territoriali e motivatamente disattese là dove essi hanno posto in rilievo: a) lo stretto legame intessuto da entrambi gli imputati con il [OSCURATO:PERSONA] e la serie di contatti costantemente e reciprocamente intercorsi lungo un significativo arco temporale al fine di gestire un costante approvvigionamento di cocaina da smerciare in Sardegna; b) la circostanza che entrambi erano a conoscenza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] acquistava periodicamente partite di droga da fornitori stranieri per destinarne una parte alle attività di vendita nel territorio sardo; c) il fatto che i fornitori colombiani, ossia i fratelli [OSCURATO:PERSONA], erano pienamente a conoscenza dell'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ai fini della distribuzione in Sardegna della droga da essi acquistata; d) le attività svolte dagli imputati ai fini della raccolta anticipata del denaro necessario al pagamento delle partite di cocaina che dovevano ricevere dal [OSCURATO:PERSONA]; e) la circostanza relativa al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato agli imputati almeno due partite di cocaina e che costoro si sono impegnati a raccogliere i fondi necessari anche per altri acquisti di droga.

Correttamente ininfluente ai fini del giudizio di responsabilità è stata dai Giudici di merito considerata la circostanza che il Cappeddu e lo Scintu non conoscessero gli altri partecipi del gruppo, come i fornitori stranieri che avevano un rapporto diretto con il [OSCURATO:PERSONA], atteso che, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232).

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al ricorso del Monterisi, avendo la sentenza impugnata fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Suprema Corte (da ultimo v.

Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265; Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900), secondo cui "ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario": onere, questo, dal ricorrente non adempiuto nel caso di specie, sebbene la sentenza impugnata abbia dato ampiamente conto (v. pag. 23 della motivazione) degli elementi giustificativi del convincimento raggiunto in ordine alla compiuta identificazione del predetto imputato, indicando una serie di rilevanti e convergenti circostanze di fatto sulla cui concreta incidenza probatoria alcuna decisiva contro-argomentazione è stata opposta nel caso di specie.

Sulla base di un'ampia e dettagliata illustrazione delle inequivoche risultanze probatorie offerte dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, la sentenza impugnata ha posto in rilievo una serie di elementi coerentemente ritenuti dimostrativi dell'esistenza di stabili rapporti intrattenuti dall'imputato con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'acquisizione di rilevanti partite di cocaina da distribuire sul mercato romano, puntualmente illustrando, con riferimento al reato di cui al capo D), le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità per avere egli - durante la conversazione ambientale del 17 luglio 2013 - detto al proprio interlocutore ([OSCURATO:PERSONA]) di aver venduto il giorno prima a due diverse persone un consistente quantitativo (undici chilogrammi) di cocaina di eccellente qualità ricevuta dagli stessi colombiani, auspicando un più basso prezzo di acquisto per le successive forniture.

Congruamente esposte (v. pag. 22 della motivazione) le ragioni per cui i predetti interlocutori hanno fatto riferimento, nel corso dei loro dialoghi, ad una sostanza stupefacente la cui tipologia doveva logicamente ascriversi a quella della cocaina, la sentenza impugnata ha infine preso in esame e motivatamente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede censurabili, le ulteriori obiezioni difensive, spiegando che il tema d'accusa enucleato nel capo D) aveva ad oggetto sia l'acquisto anteriormente effettuato dai fornitori colombiani, sia la successiva attività di vendita dallo stesso Monterisi già effettuata il giorno precedente rispetto a quello in cui si svolse la richiamata conversazione, con il logico corollario che il predetto quantitativo di droga non era in alcun modo sequestrabile da parte degli organi investigativi.

4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che omette di confrontarsi criticamente con il complesso delle argomentazioni linearmente scandite nella motivazione della sentenza impugnata, là dove la Corte di merito, richiamando le conformi valutazioni del compendio probatorio già operate nella decisione di primo grado, ha posto in rilievo gli elementi costitutivi dell'associazione di cui al capo A) - dedita all'importazione di cocaina dal Sudamerica, che veniva trasportata da corrieri e, quindi, ricevuta ed immessa per la distribuzione sul mercato nazionale - individuandone il programma, il susseguirsi delle condotte di importazione lungo l'intero arco temporale monitorato, i componenti che ne formavano l'organigramma, la suddivisione dei ruoli, la stabilità dei rapporti, i canali di approvvigionamento e fornitura dall'estero, le identiche modalità operative delle condotte realizzative dei reati-fine, quale elemento sintomatico di una prassi collaudata e frutto di un accordo preventivo fra i sodali, le basi logistiche e le numerose riunioni organizzate con i fornitori per predisporre i piani delle singole operazioni e le attività di raccolta delle somme di denaro necessarie per l'acquisto delle partite di droga da smerciare sul territorio nazionale.

Muovendo da tale impostazione ricostruttiva la Corte distrettuale ha preso in esame e motivatamente disatteso le su esposte doglianze difensive, ponendo in rilievo, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le ragioni giustificative della configurabilità dei presupposti del contributo partecipativo dal ricorrente offerto al contestato sodalizio sulla base del complesso dei, dirimenti, elementi sintomatici rappresentati, in particolare: a) dallo stretto rapporto di collaborazione da lui stabilmente intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA], a sua volta principale punto di riferimento dei fornitori colombiani (ossia dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che provvedevano alla consegna di rilevanti quantitativi di cocaina da trasportare e distribuire su varie parti del territorio nazionale; b) dal diretto coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti aventi ad oggetto lo sfruttamento del canale colombiano di importazione utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA], sebbene il predetto ricorrente avesse un proprio canale di approvvigionamento dal Venezuela; c) dalle varie attività di importazione effettuate in collaborazione con i fornitori colombiani ed il [OSCURATO:PERSONA] nel mese di aprile 2013 (segnatamente quelle, non contestate nel presente procedimento, del 22 e del 28 aprile 2013, oltre quella di 1,7 chilogrammi di cocaina - contestata nel capo B) e separatamente giudicata - verificatasi il 29 aprile 2013), facendo ricorso, peraltro, alle stesse modalità operative; d) dalla conoscenza, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], dei fratelli colombiani e del loro modus agendi; e) dalla conoscenza, da parte dei predetti fratelli colombiani, del ruolo assunto dallo [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di smercio della cocaina sul territorio nazionale; f) dalla preoccupazione da essi manifestata in seguito all'arresto dello [OSCURATO:PERSONA], per le correlate esigenze di assumerne in proprio l'attività e recuperare le somme di denaro loro dovute sia dal ricorrente che dal [OSCURATO:PERSONA].

Affatto decisive, o comunque irrilevanti, ai fini della prospettata esclusione dello stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio de quo, sono state coerentemente ritenute, a fronte dell'intensità delle richiamate emergenze del quadro probatorio, le deduzioni incentrate sulla circostanza - peraltro non dimostrata - relativa all'assenza di una cassa comune che si facesse carico delle esigenze dei sodali, ovvero sulla conoscenza, non necessaria da parte dello [OSCURATO:PERSONA] (operante sul mercato capitolino), di altri sodali (Scintu e Cappeddu) cui erano stati affidati, sempre su incarico del [OSCURATO:PERSONA], analoghi compiti di smercio in altre zone del territorio nazionale.

5. Genericamente formulate devono ritenersi le doglianze prospettate nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che omette di confrontarsi criticamente con le convergenti risultanze del quadro probatorio ampiamente illustrato nelle conformi - e tra loro reciprocamente integrate - decisioni di merito, limitandosi ad isolare dal contesto argomentativo alcuni passaggi motivazionali che si assumono assertivamente inficiati da vizi della cui presenza, tuttavia, non v'è traccia, ove si consideri: a) che la Corte distrettuale ha spiegato, con lineari e congrue argomentazioni, come, in relazione al reato associativo di cui al capo A), la prima decisione di merito abbia richiamato gli indizi relativi ad un'associazione contestata in altro procedimento penale solo per dare atto delle modalità di avvio delle indagini a carico del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento de quo;b) che si trattava, peraltro, di associazioni del tutto diverse, tanto che non v'era alcuna coincidenza fra i rispettivi componenti; c) che delle ragioni giustificative dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione di cui al capo A) - sì come sinteticamente richiamate, supra, nel par. 4 - le conformi decisioni di merito hanno dato ampiamente conto, descrivendo il ruolo di particolare importanza che il predetto imputato vi ha stabilmente ricoperto, fungendo da terminale del sodalizio in Italia, quale punto di contatto tra i fornitori esteri (che organizzavano, mediante corrieri, le attività di importazione di cocaina direttamente dalla Colombia o attraverso la Spagna e l'Olanda) e gli acquirenti italiani, con il compito di raccogliere le somme di denaro necessarie per il pagamento di rilevanti partite di stupefacenti, ricevere queste ultime all'atto del loro arrivo ed organizzarne la successiva distribuzione sul mercato nazionale (in particolare quello sardo e capitolino); d) che nella gestione degli stretti rapporti di collaborazione costantemente intrattenuti con i fornitori colombiani dell'associazione (i fratelli [OSCURATO:PERSONA], che vi svolgevano il ruolo di promotori ed organizzatori, avvalendosi anche di numerosi corrieri) il contributo partecipativo del [OSCURATO:PERSONA] si è esteso fino a ricomprendervi compiti di tipo direttivo ed organizzativo, consistiti non solo nel coinvolgere altre persone ([OSCURATO:PERSONA]) e contribuire alle attività di raccolta del denaro da consegnare ai fornitori stranieri per l'acquisto di cocaina, ma anche nel curare i contatti con i sodali incaricati di gestire la distribuzione sul mercato sardo (Scintu e Cappeddu) ed accogliere i corrieri durante i loro periodi di permanenza in Italia, finalizzati alla ricezione e consegna delle somme di danaro ai fornitori; e) che l'arco temporale di operatività dell'associazione de qua - pari al periodo di nove mesi - non può ritenersi affatto di breve durata, avuto riguardo alla rilevata esistenza di un collaudato sistema di funzionamento delle dinamiche associative (Sez. 6, n. 18829 del 04/06/2020, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, n. 50570 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Amarante, Rv. 278440; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, Buondonno, Rv. 263698; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D., Rv. 250771), che hanno dato luogo ad un'intensa attività di narcotraffico, consistita sia nelle varie importazioni di consistenti partite di droga verificatesi nel mese di aprile del 2013 (non solo quella del 29 aprile - oggetto di contestazione al capo B) - ma anche quelle, immediatamente precedenti, del 22 e del 28 aprile, non formalmente contestate, ma ricostruite dai Giudici di merito nelle rispettive sequenze storico- fattuali poste in evidenza alla luce dei dati probatori in atti acquisiti e correttamente vagliate ai fini della configurabilità del reato associativo), sia nelle successive attività (proseguite fino al mese di luglio 2013) di raccolta di somme di denaro, individuazione di nuovi canali di smercio (dall'Olanda) e offerta al [OSCURATO:PERSONA] di ulteriori quantitativi di cocaina in conto vendita per i suoi acquirenti;f) che della fornitura del consistente quantitativo di cocaina oggetto dell'attività di importazione contestata nel capo B) - organizzata dal [OSCURATO:PERSONA], in accordo e con la collaborazione dello [OSCURATO:PERSONA], tramite un dipendente della compagnia di navigazione "[OSCURATO:PERSONA]", che provvedeva a trasportare la droga su una nave e a farla recapitare al [OSCURATO:PERSONA] all'arrivo dell'imbarcazione nel porto di Civitavecchia - è stata dai Giudici di merito puntualmente ricostruita, sulla base delle risultanze probatorie offerte dalle intercettazioni in motivazione dettagliatamente richiamate, l'intera sequenza storico-fattuale che ha portato all'accordo fra i predetti imputati, al contestuale monitoraggio svolto dagli organi investigativi, all'arrivo di entrambi nei pressi di Civitavecchia, al controllo e al successivo arresto dello [OSCURATO:PERSONA], sulla cui autovettura veniva rinvenuto e posto sotto sequestro il predetto quantitativo di cocaina (pari a kg. 1,7) ubicato proprio nel punto ove il [OSCURATO:PERSONA] aveva suggerito allo [OSCURATO:PERSONA] di nasconderlo, senza che alcuna specifica contro-argomentazione sia stata al riguardo opposta dal ricorrente.

Deve altresì rilevarsi, da un lato - come sottolineato nella requisitoria del Procuratore generale - che il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 (secondo la relativa statuizione del giudice di primo grado) non si pone in rapporto di incompatibilità logica con la ritenuta sussistenza della fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. cit., dall'altro lato, che la congrua giustificazione addotta dal primo Giudice a sostegno del giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante del numero di associati ex art. 74, comma 3, cit. è stata motivatamente condivisa dalla Corte distrettuale sulla base di un bilanciamento immune da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, in quanto frutto di un apprezzamento discrezionale coerentemente incentrato sulla complessiva rilevanza di un insieme di elementi individuati nel ruolo di particolare importanza - al confine tra il partecipe e l'organizzatore - assunto dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio, nella dimensione internazionale dell'attività di narcotraffico e nell'intrinseca gravità dei fatti.

Aspecificamente formulata nel terzo motivo di ricorso, né previamente dedotta sulla base di puntuali argomentazioni di supporto in sede di gravame, e come tale radicalmente inammissibile in questa Sede, deve infine ritenersi la doglianza dal ricorrente prospettata in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. cit.

6. Integralmente richiamate le considerazioni svolte in relazione alla trattazione delle doglianze oggetto dei su indicati ricorsi, deve, per le medesime ragioni, ritenersi inammissibile quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sì come reiterativo di questioni già esaustivamente affrontate 11 L4i( dai Giudici di merito e coerentemente ritenute affatto decisive per escludere lo stabile inserimento della ricorrente nel contestato sodalizio criminale, ove si consideri la rilevanza del contributo partecipativo offerto quale corriere - a tal fine espressamente incaricata dal compagno [OSCURATO:PERSONA], in posizione apicale all'interno dell'organizzazione - per riportare in Colombia le somme di denaro raccolte dal [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle forniture di stupefacenti: somme che, dopo il suo arrivo in Italia all'aeroporto di Fiumicino, ove era prelevata dalla compagna del [OSCURATO:PERSONA], le venivano consegnate da quest'ultimo nella piena consapevolezza della natura dell'attività criminosa svolta dal compagno, del ruolo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto nella vicenda e della particolare importanza dell'incarico affidatole.

In tal senso, infatti, la Corte distrettuale ha puntualmente evidenziato, muovendo dal contenuto delle intercettazioni delle conversazioni in motivazione dettagliatamente riportate, che la predetta ricorrente, nel rispondere ad una domanda rivoltale dalla compagna del [OSCURATO:PERSONA], chiariva che sarebbe ripartita l'indomani stesso per la Colombia, in modo da consegnare la cospicua somma di denaro ricevuta (pari all'importo di euro 120.000,00) direttamente ai produttori dai quali il compagno si approvvigionava, poiché costoro lo stavano pressando in maniera insistente per ottenere quanto necessario per il pagamento delle forniture.

Ad ulteriore sostegno delle ragioni giustificative congruamente addotte a sostegno dell'affermazione di responsabilità, la Corte territoriale ha poi evidenziato, alla stregua delle richiamate emergenze probatorie, il fatto: a) che l'associazione era solita impiegare anche altre donne colombiane quali corrieri di droga o di somme di denaro, come già verificatosi, con identiche modalità operative, in precedenti occasioni che avevano visto parimenti coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] per la consegna del denaro raccolto ai fini del pagamento di altre forniture di cocaina; b) che la ricorrente era pienamente a conoscenza delle dinamiche associative, tanto da fare espresso riferimento, nel corso delle menzionate conversazioni oggetto d'intercettazione con la compagna del [OSCURATO:PERSONA], sia ad un particolare modello di valigia che veniva utilizzato, su indicazione del proprio compagno, per il trasporto del denaro, sia ad ulteriori somme che il [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo torno di tempo avrebbe dovuto recuperare e consegnare ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], come effettivamente verificatosi di lì a poco con la partenza del [OSCURATO:PERSONA] per Madrid, ove i predetti avevano la loro base operativa.

Sulla base delle su esposte considerazioni deve pertanto ritenersi che la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (ex multis v.

Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701), secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al a traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, qualora le connotazioni assunte dalla condotta dell'agente ne rivelino, come dai Giudici di merito posto in rilievo nel caso di specie, un ruolo funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale.

7. Conclusivamente, a fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze probatorie, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, i ricorrenti non hanno individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato nell'impugnata decisione, né hanno soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma vi hanno sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di gravame, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è in alcun modo sottoponibile al sindacato di questa Suprema Corte.

8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Siapiccia 3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Burgos 4. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] d'Arcidano 5. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma 6. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Colombia avverso la sentenza del 23/11/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; uditi, quali difensori degli imputati, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Monterisi, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per Cappeddu e Scintu, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi con l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 novembre 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 31 ottobre 2019, che aveva dichiarato: a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A), condannandoli alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione; b) [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 74 d.P.R. cit. (capo A) e 73 d.P.R. cit. (capo B), relativo all'importazione di 1,7 chilogrammi di cocaina), condannandolo alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione; c) [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. cit. (capo D) - relativo all'importazione di 11 chilogrammi di cocaina - condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. Con la medesima pronuncia, inoltre, la Corte d'appello ha riformata la decisione di primo grado in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando in anni cinque e mesi due di reclusione la pena irrogatagli per il reato associativo di cui al capo A), previo riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente processo ed altro reato per il quale era pronunciata, in data 20 giugno 2013, decisione di condanna dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo plurimi vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo e all'omessa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avuto riguardo all'indeterminatezza della condotta partecipativa - in quanto riferita ad un unico episodio di cessione di sostanze stupefacenti e non a plurime cessioni o ad altre partite di merce -, al disinteresse mostrato per le vicende associative, alla mancanza di un programma criminoso condiviso con i presunti sodali e alla particolare concentrazione temporale - limitata a pochi mesi, fra l'aprile e l'agosto del 2013 - dei contatti intercorsi con il [OSCURATO:PERSONA].3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo con un primo motivo plurimi vizi della motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi della responsabilità, e in particolare dell'elemento soggettivo del reato associativo, poggiando il relativo impianto accusatorio su una serie di indizi contenuti nelle intercettazioni ambientali, in assenza di univoci e adeguati elementi di riscontro. Non vi è prova, in particolare, della conoscenza della finalità del trasporto del denaro per ragioni connesse al traffico di stupefacenti, né della pretesa abitualità della condotta contestata, dal momento che l'imputata risulta essersi recata a Roma in una sola occasione, in data 11 maggio 2013, laddove nel successivo mese di giugno ella è stata sostituita nel medesimo compito da un'altra donna. Si pone altresì in rilievo il fatto che, al di là dei rapporti con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e della relazione con il [OSCURATO:PERSONA], alcun tipo di legame è emerso con altri membri della compagine associativa. 2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla ritenuta partecipazione associativa, non risultando alcuna evidenza processuale sul ruolo che l'imputata avrebbe assunto all'interno del sodalizio ovvero sulla organizzazione e pianificazione delle future condotte illecite, essendo stata ella ritenuta responsabile di un solo episodio delittuoso (ossia per un trasporto di somme di denaro), peraltro circoscritto in ambito spaziale e temporale. In via subordinata potrebbe al più individuarsi, a carico dell'imputata, una sua responsabilità a titolo di concorso nel traffico di stupefacenti. 4. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, plurimi vizi della motivazione in ordine alla omessa considerazione delle doglianze dalla difesa prospettate relativamente alla insussistenza dell'ipotesi associativa. 4.1. Con un secondo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla configurabilità dei presupposti del reato associativo, che non può fondarsi sulla mera reiterazione delle condotte criminose, ma richiede l'esistenza di una struttura organizzata, con la predisposizione stabile e duratura di mezzi e strumenti finalizzati al perseguimento di un generico programma criminoso: situazione, questa, non ricorrente nel caso de quo, ove le risultanze processuali hanno consentito di accertare l'esistenza di singole operazioni di spaccio, realizzate da soggetti diversi e non orientate al perseguimento di uno scopo comune, venendosi pertanto a delineare, semmai, la diversa ipotesi di un mero concorso nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti di cui all'art. 110 cod. pen. Si sottolinea, al riguardo, l'assenza di dati significativi circa l'entità degli approvvigionamenti di sostanze stupefacenti, le movimentazioni economiche e l'esistenza di una cassa comune, cui ciascuno dei presunti sodali abbia contribuito per la sua quota parte. 4.2. Con un terzo motivo, infine, si lamenta una carenza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione criminale di cui al capo A), avendo l'imputato commesso un solo reato fine ed intrattenuto contatti con il solo [OSCURATO:PERSONA], tanto che, a seguito dell'arresto eseguito in data 29 aprile 2013, non sono emersi rapporti con alcuno degli altri presunti sodali: circostanze, queste, che si pongono in contrasto con il ruolo di "stabile acquirente e distributore sul territorio capitolino" che la sentenza impugnata gli ha erroneamente attribuito. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge ex artt.192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oltre a plurimi vizi della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo D), avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto la certezza della identificazione dell'imputato quale interlocutore del Paez in una conversazione oggetto d'intercettazione ambientale il 17 luglio 2013, senza che vi fossero adeguati elementi di riscontro dell'ipotesi accusatoria. Si assume, al riguardo, che l'identificazione dell'imputato è incerta e poggia su elementi imprecisi, comunque insufficienti a superare i rilievi difensivi, avendo la sentenza impugnata valorizzato il nome di battesimo dell'imputato, un'approssimativa geolocalizzazione nei pressi della sua abitazione ed il possesso di un modello di autovettura del tutto comune, coincidente con quello di proprietà della moglie. Anche l'attendibilità del riconoscimento vocale da parte degli operanti viene posta in dubbio, non essendovi traccia di elementi concreti attraverso i quali essi possano affermare di conoscere la voce dell'imputato. Nessun elemento di riscontro concreto, peraltro, è emerso a supporto dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo D), anche in ragione della scelta investigativa legata al ritardo nello svolgimento delle operazioni di arresto e sequestro. 5.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano analoghi vizi in ordine alla omessa riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. cit., attesa l'incertezza sulla reale natura della sostanza stupefacente, che la Corte distrettuale ha ritenuto essere cocaina in assenza di ulteriori e specifici elementi di riscontro. 6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo plurimi vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo di cui al capo A), per avere la Corte d'appello basato l'affermazione di responsabilità su un fatto estraneo al processo de quo, ossia su una indimostrata attività d'importazione di sei chilogrammi di cocaina che egli avrebbe posto in essere nel 2012 in concorso con altra persona, senza confrontarsi, peraltro, con le conseguenze legate alla caducazione, già all'esito del giudizio di primo grado, dell'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, che prevedeva l'interazione di due autonomi gruppi criminali organizzati ed operanti in contesti geografici diversi (ossia fra l'Europa ed il [OSCURATO:PERSONA]), con la relativa necessità di ricercare aliunde la prova dell'esistenza di un sodalizio criminale radicato in Italia. Al riguardo si pone in rilievo il fatto che due dei tre episodi di importazione di stupefacenti (quelli del 22 e del 28 aprile 2013), in assenza di sequestri o altri interventi investigativi, sono rimasti privi di riscontro estrinseco, mentre per il terzo episodio [ossia quello del 29 aprile 2013, contestato nel capo B) anche nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che per tale fatto di reato è stato arrestato in flagranza e giudicato separatamente] nessuna evidenza probatoria consente di ricollegare il fatto al comportamento posto in essere dall'imputato. Dalle risultanze investigative non è emersa prova delle "concrete attività funzionali" poste in essere dall'imputato, ma, semmai, di un'occasionale conoscenza con alcuni dei coimputati, in difetto di reciproci e consapevoli rapporti con i presunti sodali, con la conseguente configurabilità, al più, di una mera ipotesi di concorso nel reato. 6.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano analoghi vizi riguardo all'affermazione della penale responsabilità per il reato di importazione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina di cui al capo B), atteso che dalle risultanze processuali non emerge la circostanza relativa alla ricezione della droga da parte del [OSCURATO:PERSONA], non avendo questi assunto il ruolo di ultimo intermediario dell'attività originata in Spagna, e poi proseguita a Civitavecchia per terminare a Roma con la consegna della relativa partita di droga: il coimputato [OSCURATO:PERSONA], infatti, venne arrestato proprio in prossimità del porto di Civitavecchia, in occasione di un controllo che portava al sequestro di un carico di circa 1,7 kg. di cocaina, senza che il [OSCURATO:PERSONA] l'abbia mai preso in consegna. 6.2. Con un terzo ed un quarto motivo si deducono, infine, plurimi vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. cit. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante, avuto riguardo all'incensuratezza dell'imputato e ad esigenze di perequazione rispetto al trattamento sanzionatorio dei coimputati, per i quali è stato invece effettuato un giudizio di prevalenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I su indicati ricorsi devono ritenersi inammissibili in quanto aspecificamente formulati e sostanzialmente orientati a sollecitare, sul duplice presupposto di una rilettura fattuale delle risultanze processuali e di una valutazione meramente alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile nel giudizio di legittimità, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. Le su esposte ragioni di doglianza, invero, non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, che nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa, affermandone la rilevanza penale sulla base di una completa analisi critico- argomentativa, specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di Cappeddu e Scintu si risolve, da un lato, in una apodittica contestazione delle sequenze argomentative logicamente scandite nelle conformi decisioni di merito alla luce delle univoche emergenze probatorie tratte dalle risultanze delle conversazioni oggetto delle intercettazioni ivi ampiamente illustrate a sostegno del giudizio di responsabilità, dall'altro lato nella riproposizione di questioni - come quella della episodicità della condotta di traffico di stupefacenti - già ampiamente affrontate dai giudici territoriali e motivatamente disattese là dove essi hanno posto in rilievo: a) lo stretto legame intessuto da entrambi gli imputati con il [OSCURATO:PERSONA] e la serie di contatti costantemente e reciprocamente intercorsi lungo un significativo arco temporale al fine di gestire un costante approvvigionamento di cocaina da smerciare in Sardegna; b) la circostanza che entrambi erano a conoscenza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] acquistava periodicamente partite di droga da fornitori stranieri per destinarne una parte alle attività di vendita nel territorio sardo; c) il fatto che i fornitori colombiani, ossia i fratelli [OSCURATO:PERSONA], erano pienamente a conoscenza dell'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ai fini della distribuzione in Sardegna della droga da essi acquistata; d) le attività svolte dagli imputati ai fini della raccolta anticipata del denaro necessario al pagamento delle partite di cocaina che dovevano ricevere dal [OSCURATO:PERSONA]; e) la circostanza relativa al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato agli imputati almeno due partite di cocaina e che costoro si sono impegnati a raccogliere i fondi necessari anche per altri acquisti di droga. Correttamente ininfluente ai fini del giudizio di responsabilità è stata dai Giudici di merito considerata la circostanza che il Cappeddu e lo Scintu non conoscessero gli altri partecipi del gruppo, come i fornitori stranieri che avevano un rapporto diretto con il [OSCURATO:PERSONA], atteso che, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). 3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al ricorso del Monterisi, avendo la sentenza impugnata fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Suprema Corte (da ultimo v. Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265; Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900), secondo cui "ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario": onere, questo, dal ricorrente non adempiuto nel caso di specie, sebbene la sentenza impugnata abbia dato ampiamente conto (v. pag. 23 della motivazione) degli elementi giustificativi del convincimento raggiunto in ordine alla compiuta identificazione del predetto imputato, indicando una serie di rilevanti e convergenti circostanze di fatto sulla cui concreta incidenza probatoria alcuna decisiva contro-argomentazione è stata opposta nel caso di specie. Sulla base di un'ampia e dettagliata illustrazione delle inequivoche risultanze probatorie offerte dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, la sentenza impugnata ha posto in rilievo una serie di elementi coerentemente ritenuti dimostrativi dell'esistenza di stabili rapporti intrattenuti dall'imputato con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'acquisizione di rilevanti partite di cocaina da distribuire sul mercato romano, puntualmente illustrando, con riferimento al reato di cui al capo D), le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità per avere egli - durante la conversazione ambientale del 17 luglio 2013 - detto al proprio interlocutore ([OSCURATO:PERSONA]) di aver venduto il giorno prima a due diverse persone un consistente quantitativo (undici chilogrammi) di cocaina di eccellente qualità ricevuta dagli stessi colombiani, auspicando un più basso prezzo di acquisto per le successive forniture. Congruamente esposte (v. pag. 22 della motivazione) le ragioni per cui i predetti interlocutori hanno fatto riferimento, nel corso dei loro dialoghi, ad una sostanza stupefacente la cui tipologia doveva logicamente ascriversi a quella della cocaina, la sentenza impugnata ha infine preso in esame e motivatamente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede censurabili, le ulteriori obiezioni difensive, spiegando che il tema d'accusa enucleato nel capo D) aveva ad oggetto sia l'acquisto anteriormente effettuato dai fornitori colombiani, sia la successiva attività di vendita dallo stesso Monterisi già effettuata il giorno precedente rispetto a quello in cui si svolse la richiamata conversazione, con il logico corollario che il predetto quantitativo di droga non era in alcun modo sequestrabile da parte degli organi investigativi. 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che omette di confrontarsi criticamente con il complesso delle argomentazioni linearmente scandite nella motivazione della sentenza impugnata, là dove la Corte di merito, richiamando le conformi valutazioni del compendio probatorio già operate nella decisione di primo grado, ha posto in rilievo gli elementi costitutivi dell'associazione di cui al capo A) - dedita all'importazione di cocaina dal Sudamerica, che veniva trasportata da corrieri e, quindi, ricevuta ed immessa per la distribuzione sul mercato nazionale - individuandone il programma, il susseguirsi delle condotte di importazione lungo l'intero arco temporale monitorato, i componenti che ne formavano l'organigramma, la suddivisione dei ruoli, la stabilità dei rapporti, i canali di approvvigionamento e fornitura dall'estero, le identiche modalità operative delle condotte realizzative dei reati-fine, quale elemento sintomatico di una prassi collaudata e frutto di un accordo preventivo fra i sodali, le basi logistiche e le numerose riunioni organizzate con i fornitori per predisporre i piani delle singole operazioni e le attività di raccolta delle somme di denaro necessarie per l'acquisto delle partite di droga da smerciare sul territorio nazionale. Muovendo da tale impostazione ricostruttiva la Corte distrettuale ha preso in esame e motivatamente disatteso le su esposte doglianze difensive, ponendo in rilievo, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le ragioni giustificative della configurabilità dei presupposti del contributo partecipativo dal ricorrente offerto al contestato sodalizio sulla base del complesso dei, dirimenti, elementi sintomatici rappresentati, in particolare: a) dallo stretto rapporto di collaborazione da lui stabilmente intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA], a sua volta principale punto di riferimento dei fornitori colombiani (ossia dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che provvedevano alla consegna di rilevanti quantitativi di cocaina da trasportare e distribuire su varie parti del territorio nazionale; b) dal diretto coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti aventi ad oggetto lo sfruttamento del canale colombiano di importazione utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA], sebbene il predetto ricorrente avesse un proprio canale di approvvigionamento dal Venezuela; c) dalle varie attività di importazione effettuate in collaborazione con i fornitori colombiani ed il [OSCURATO:PERSONA] nel mese di aprile 2013 (segnatamente quelle, non contestate nel presente procedimento, del 22 e del 28 aprile 2013, oltre quella di 1,7 chilogrammi di cocaina - contestata nel capo B) e separatamente giudicata - verificatasi il 29 aprile 2013), facendo ricorso, peraltro, alle stesse modalità operative; d) dalla conoscenza, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], dei fratelli colombiani e del loro modus agendi; e) dalla conoscenza, da parte dei predetti fratelli colombiani, del ruolo assunto dallo [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di smercio della cocaina sul territorio nazionale; f) dalla preoccupazione da essi manifestata in seguito all'arresto dello [OSCURATO:PERSONA], per le correlate esigenze di assumerne in proprio l'attività e recuperare le somme di denaro loro dovute sia dal ricorrente che dal [OSCURATO:PERSONA]. Affatto decisive, o comunque irrilevanti, ai fini della prospettata esclusione dello stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio de quo, sono state coerentemente ritenute, a fronte dell'intensità delle richiamate emergenze del quadro probatorio, le deduzioni incentrate sulla circostanza - peraltro non dimostrata - relativa all'assenza di una cassa comune che si facesse carico delle esigenze dei sodali, ovvero sulla conoscenza, non necessaria da parte dello [OSCURATO:PERSONA] (operante sul mercato capitolino), di altri sodali (Scintu e Cappeddu) cui erano stati affidati, sempre su incarico del [OSCURATO:PERSONA], analoghi compiti di smercio in altre zone del territorio nazionale. 5. Genericamente formulate devono ritenersi le doglianze prospettate nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che omette di confrontarsi criticamente con le convergenti risultanze del quadro probatorio ampiamente illustrato nelle conformi - e tra loro reciprocamente integrate - decisioni di merito, limitandosi ad isolare dal contesto argomentativo alcuni passaggi motivazionali che si assumono assertivamente inficiati da vizi della cui presenza, tuttavia, non v'è traccia, ove si consideri: a) che la Corte distrettuale ha spiegato, con lineari e congrue argomentazioni, come, in relazione al reato associativo di cui al capo A), la prima decisione di merito abbia richiamato gli indizi relativi ad un'associazione contestata in altro procedimento penale solo per dare atto delle modalità di avvio delle indagini a carico del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento de quo;b) che si trattava, peraltro, di associazioni del tutto diverse, tanto che non v'era alcuna coincidenza fra i rispettivi componenti; c) che delle ragioni giustificative dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione di cui al capo A) - sì come sinteticamente richiamate, supra, nel par. 4 - le conformi decisioni di merito hanno dato ampiamente conto, descrivendo il ruolo di particolare importanza che il predetto imputato vi ha stabilmente ricoperto, fungendo da terminale del sodalizio in Italia, quale punto di contatto tra i fornitori esteri (che organizzavano, mediante corrieri, le attività di importazione di cocaina direttamente dalla Colombia o attraverso la Spagna e l'Olanda) e gli acquirenti italiani, con il compito di raccogliere le somme di denaro necessarie per il pagamento di rilevanti partite di stupefacenti, ricevere queste ultime all'atto del loro arrivo ed organizzarne la successiva distribuzione sul mercato nazionale (in particolare quello sardo e capitolino); d) che nella gestione degli stretti rapporti di collaborazione costantemente intrattenuti con i fornitori colombiani dell'associazione (i fratelli [OSCURATO:PERSONA], che vi svolgevano il ruolo di promotori ed organizzatori, avvalendosi anche di numerosi corrieri) il contributo partecipativo del [OSCURATO:PERSONA] si è esteso fino a ricomprendervi compiti di tipo direttivo ed organizzativo, consistiti non solo nel coinvolgere altre persone ([OSCURATO:PERSONA]) e contribuire alle attività di raccolta del denaro da consegnare ai fornitori stranieri per l'acquisto di cocaina, ma anche nel curare i contatti con i sodali incaricati di gestire la distribuzione sul mercato sardo (Scintu e Cappeddu) ed accogliere i corrieri durante i loro periodi di permanenza in Italia, finalizzati alla ricezione e consegna delle somme di danaro ai fornitori; e) che l'arco temporale di operatività dell'associazione de qua - pari al periodo di nove mesi - non può ritenersi affatto di breve durata, avuto riguardo alla rilevata esistenza di un collaudato sistema di funzionamento delle dinamiche associative (Sez. 6, n. 18829 del 04/06/2020, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, n. 50570 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Amarante, Rv. 278440; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, Buondonno, Rv. 263698; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D., Rv. 250771), che hanno dato luogo ad un'intensa attività di narcotraffico, consistita sia nelle varie importazioni di consistenti partite di droga verificatesi nel mese di aprile del 2013 (non solo quella del 29 aprile - oggetto di contestazione al capo B) - ma anche quelle, immediatamente precedenti, del 22 e del 28 aprile, non formalmente contestate, ma ricostruite dai Giudici di merito nelle rispettive sequenze storico- fattuali poste in evidenza alla luce dei dati probatori in atti acquisiti e correttamente vagliate ai fini della configurabilità del reato associativo), sia nelle successive attività (proseguite fino al mese di luglio 2013) di raccolta di somme di denaro, individuazione di nuovi canali di smercio (dall'Olanda) e offerta al [OSCURATO:PERSONA] di ulteriori quantitativi di cocaina in conto vendita per i suoi acquirenti;f) che della fornitura del consistente quantitativo di cocaina oggetto dell'attività di importazione contestata nel capo B) - organizzata dal [OSCURATO:PERSONA], in accordo e con la collaborazione dello [OSCURATO:PERSONA], tramite un dipendente della compagnia di navigazione "[OSCURATO:PERSONA]", che provvedeva a trasportare la droga su una nave e a farla recapitare al [OSCURATO:PERSONA] all'arrivo dell'imbarcazione nel porto di Civitavecchia - è stata dai Giudici di merito puntualmente ricostruita, sulla base delle risultanze probatorie offerte dalle intercettazioni in motivazione dettagliatamente richiamate, l'intera sequenza storico-fattuale che ha portato all'accordo fra i predetti imputati, al contestuale monitoraggio svolto dagli organi investigativi, all'arrivo di entrambi nei pressi di Civitavecchia, al controllo e al successivo arresto dello [OSCURATO:PERSONA], sulla cui autovettura veniva rinvenuto e posto sotto sequestro il predetto quantitativo di cocaina (pari a kg. 1,7) ubicato proprio nel punto ove il [OSCURATO:PERSONA] aveva suggerito allo [OSCURATO:PERSONA] di nasconderlo, senza che alcuna specifica contro-argomentazione sia stata al riguardo opposta dal ricorrente. Deve altresì rilevarsi, da un lato - come sottolineato nella requisitoria del Procuratore generale - che il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 (secondo la relativa statuizione del giudice di primo grado) non si pone in rapporto di incompatibilità logica con la ritenuta sussistenza della fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. cit., dall'altro lato, che la congrua giustificazione addotta dal primo Giudice a sostegno del giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante del numero di associati ex art. 74, comma 3, cit. è stata motivatamente condivisa dalla Corte distrettuale sulla base di un bilanciamento immune da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, in quanto frutto di un apprezzamento discrezionale coerentemente incentrato sulla complessiva rilevanza di un insieme di elementi individuati nel ruolo di particolare importanza - al confine tra il partecipe e l'organizzatore - assunto dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio, nella dimensione internazionale dell'attività di narcotraffico e nell'intrinseca gravità dei fatti. Aspecificamente formulata nel terzo motivo di ricorso, né previamente dedotta sulla base di puntuali argomentazioni di supporto in sede di gravame, e come tale radicalmente inammissibile in questa Sede, deve infine ritenersi la doglianza dal ricorrente prospettata in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. cit. 6. Integralmente richiamate le considerazioni svolte in relazione alla trattazione delle doglianze oggetto dei su indicati ricorsi, deve, per le medesime ragioni, ritenersi inammissibile quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sì come reiterativo di questioni già esaustivamente affrontate 11 L4i( dai Giudici di merito e coerentemente ritenute affatto decisive per escludere lo stabile inserimento della ricorrente nel contestato sodalizio criminale, ove si consideri la rilevanza del contributo partecipativo offerto quale corriere - a tal fine espressamente incaricata dal compagno [OSCURATO:PERSONA], in posizione apicale all'interno dell'organizzazione - per riportare in Colombia le somme di denaro raccolte dal [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle forniture di stupefacenti: somme che, dopo il suo arrivo in Italia all'aeroporto di Fiumicino, ove era prelevata dalla compagna del [OSCURATO:PERSONA], le venivano consegnate da quest'ultimo nella piena consapevolezza della natura dell'attività criminosa svolta dal compagno, del ruolo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto nella vicenda e della particolare importanza dell'incarico affidatole. In tal senso, infatti, la Corte distrettuale ha puntualmente evidenziato, muovendo dal contenuto delle intercettazioni delle conversazioni in motivazione dettagliatamente riportate, che la predetta ricorrente, nel rispondere ad una domanda rivoltale dalla compagna del [OSCURATO:PERSONA], chiariva che sarebbe ripartita l'indomani stesso per la Colombia, in modo da consegnare la cospicua somma di denaro ricevuta (pari all'importo di euro 120.000,00) direttamente ai produttori dai quali il compagno si approvvigionava, poiché costoro lo stavano pressando in maniera insistente per ottenere quanto necessario per il pagamento delle forniture. Ad ulteriore sostegno delle ragioni giustificative congruamente addotte a sostegno dell'affermazione di responsabilità, la Corte territoriale ha poi evidenziato, alla stregua delle richiamate emergenze probatorie, il fatto: a) che l'associazione era solita impiegare anche altre donne colombiane quali corrieri di droga o di somme di denaro, come già verificatosi, con identiche modalità operative, in precedenti occasioni che avevano visto parimenti coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] per la consegna del denaro raccolto ai fini del pagamento di altre forniture di cocaina; b) che la ricorrente era pienamente a conoscenza delle dinamiche associative, tanto da fare espresso riferimento, nel corso delle menzionate conversazioni oggetto d'intercettazione con la compagna del [OSCURATO:PERSONA], sia ad un particolare modello di valigia che veniva utilizzato, su indicazione del proprio compagno, per il trasporto del denaro, sia ad ulteriori somme che il [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo torno di tempo avrebbe dovuto recuperare e consegnare ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], come effettivamente verificatosi di lì a poco con la partenza del [OSCURATO:PERSONA] per Madrid, ove i predetti avevano la loro base operativa. Sulla base delle su esposte considerazioni deve pertanto ritenersi che la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701), secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al a traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, qualora le connotazioni assunte dalla condotta dell'agente ne rivelino, come dai Giudici di merito posto in rilievo nel caso di specie, un ruolo funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale. 7. Conclusivamente, a fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze probatorie, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, i ricorrenti non hanno individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato nell'impugnata decisione, né hanno soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma vi hanno sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di gravame, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è in alcun modo sottoponibile al sindacato di questa Suprema Corte. 8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione
Sentenza Cassazione n. 41047/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris