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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 47917/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione al reato edilizio di costruzione abusiva è inammissibile perché propone enunciati in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Sotto un primo profilo l'acquisizione gratuita (peraltro neppure documentata) dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del condannato, sussistendo incompatibilità solo nel caso in cui l'ente locale stabilisca, con propria delibera, l'esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato." (Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015 Cc., P.M. in proc.

Marche, Rv. 265495 - 01), situazione non sussistente nel caso concreto.

Sotto altro profilo il Giudice, contrariamente all'assunto difensivo, ha fatto corretta applicazione dello ius receptum secondo cui la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino), possa essere disposto dal giudice dell'esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile ( Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Rv 266763) escludendo, peraltro, i possibili esiti favorevoli del ricorso al TAR e dell'adozione di un provvedimento della pubblica amministrazione incompatibile con l'ordine dei demolizione stesso essendo peraltro esclusa la sanabilità delle opere abusive.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione al reato edilizio di costruzione abusiva è inammissibile perché propone enunciati in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Sotto un primo profilo l'acquisizione gratuita (peraltro neppure documentata) dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del condannato, sussistendo incompatibilità solo nel caso in cui l'ente locale stabilisca, con propria delibera, l'esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato." (Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015 Cc., P.M. in proc. Marche, Rv. 265495 - 01), situazione non sussistente nel caso concreto. Sotto altro profilo il Giudice, contrariamente all'assunto difensivo, ha fatto corretta applicazione dello ius receptum secondo cui la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino), possa essere disposto dal giudice dell'esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile ( Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Rv 266763) escludendo, peraltro, i possibili esiti favorevoli del ricorso al TAR e dell'adozione di un provvedimento della pubblica amministrazione incompatibile con l'ordine dei demolizione stesso essendo peraltro esclusa la sanabilità delle opere abusive. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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