CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 relativo all'acquisto, detenzione e cessione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina in via continuativa nel periodo 2015- 2020 con frequenza di circa due volte al mese. Nel corso di una più ampia indagine che aveva consentito, nella prospettiva dell'accusa, di disvelare l'esistenza di un'associazione su base essenzialmente famigliare finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti operante all'interno di un condominio di via Teano, attraverso le dichiarazione di un acquirente, [OSCURATO:PERSONA], era emersa anche la condotta di spaccio contestata al Bevilacqua. Spadea aveva riconosciuto in sede di individuazione fotografica BevilaCqua (torna il soggetto, descritto con una cicatrice al volto, da cui in più occasioni, nel periodo su indicato, si era rifornito di sostanza stupefacente. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente osserva che in sede di udienza davanti al Tribunale del riesame i giudici non avrebbero rilevato sul volto di Bevilacqua la cicatrice e, ciononostante, avrebbero ugualmente ritenuto attendibile il riconoscimento effettuato da Spadea, facendo ricorso ad una massima di esperienza congetturale e generica, quale quella per cui, per nascondere una cicatrice, sarebbe sufficiente un mero cosmetico con colorazione simile a quella della pelle e menzionando, altresì, un accertamento da parte della polizia giudiziaria circa l'esistenza della cicatrice di cui non vi sarebbe traccia in atti. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione del reato in quello di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R 309/90. Il Tribunale a tal fine non avrebbe considerato che gli episodi contestati erano tutti di piccolo spaccio al minuto di singole dosi per importi di 20/30 euro a dose. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe considerato che Spadea aveva riferito di essersi rifornito dal Bevilacqua solo in qualche occasione e che da nessun altro elemento emergeva il coinvolgimento di questi in una rete di spaccio più estesa. In ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui misure non custodiali, quali l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ovvero l'obbligo di dimora nel comune di residenza, non sarebbero state adeguate rispetto alle esigenze di tutela della collettività. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati risultanti dalle indagini. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice cn merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 2.2. Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione delle dichiarazioni rese dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riconosciuto in sede di individuazione fotografica Bevilacqua c:ome la persona presso cui era solito rifornirsi di eroina e cocaina, anche grazie ad una cicatrice che il suo fornitore presentava sul lobo dell'orecchio sinistro fino alla base del collo. Tale riconoscimento non poteva dirsi invalidato dal fatto che nel corso dell'udienza Bevilacqua aveva mostrato di non avere alcun segno nella zona del volto, in quanto -hanno osservato i giudici- al fine di nascondere una cicatrice è sufficiente un qualsiasi cosmetico con colorazione simile a quella della pelle, onde in assenza di una documentazione medica che attestasse l'assenza di detta cicatrice il riconoscimento conservava pieno valore indiziante. La motivazione adottata non presenta profili di contraddittorietà e di manifesta illogicità ed anche l'argomento con cui i giudici hanno ritenuto di confermare valore del riconoscimento, nonostante non fossero stati in grado di apprezzare in aula la presenza della cicatrice sul collo del ricorrente, appare plausibile, sicché la censura sollevata non vale ad incrinare il suddetto percorso argomentativo. 3. Il secondo motivo, con cui il ricorrente invoca la riqualificazione del reato contestato nel capo di incolpazione provvisoria in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, infatti, non sussiste interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento "de libertate" quando sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo di imputazione del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246; Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Mazzariello, Rv 264762 fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'interesse del ricorrente a richiedere l'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve ipotesi dello spaccio di lieve entità, in quanto aspetto privo di valenza ostativa rispetto alla misura cautelare impostagli). Si tratta di orientamento che discende dal principio generale, dettato dall'art. 568 comma 4 cod. proc, pen, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse: per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269). Nel caso in esame Bevilacqua è sottoposto alla misura cautelare degli arresti donniciliari e, posto che il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. è punito con pena edittale che consente l'applicazione di detta misura, l'eventuale riqualificazione sarebbe, allo stato, ininfluente e non determinerebbe per il ricorrente alcun risultato pratico sotto il profilo del trattamento cautelare. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Anche la motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed al giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura è congrua e coerente con le risultanze in atti, sicché le censure mosse dal ricorrente appaiono generiche. La pregnanza delle esigenze cautelari è stata ancorata alla gravità del fatto ed alla pericolosità del soggetto agente, operante quale spacciatore in un'area ad alta densità criminale, e il giudizio di inadeguatezza delle misure meno afflittive è stato giustificato in ragione della necessità di precludere all'indagato la libertà di movimento che gli consentirebbe di ricucire i rapporti con gli ambienti in cui la condotta di reato è maturata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle