CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2021
Cassazione n. 05757/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/5/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 28 aprile 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale alla predetta è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 512-bis cod. pen. (capo 41) e artt. 110, 81 cpv., 648-ter cod. pen. (capo 43) con esclusione della contestata aggravante mafiosa per entrambe le ipotesi. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della Giorgi deducendo: 2.1. Con il primo motivo, errata applicazione dell'art. 648-ter cod. pen. in quanto è incontestato che la ricorrente non ha personalmente reimpiegato il denaro di illecita provenienza utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] per avviare il bar/caffetteria in Alghero né poteva offrire alcun canale per il reimpiego in quanto detto esercizio commerciale è stato realizzato da [OSCURATO:PERSONA] autoriciclando le somme. 2.2. Con il secondo motivo, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura applicata in quanto il venir meno della aggravante mafiosa rende le condotte contestate tutt'affatto indicative di quella che affiora come elemento dirimente ai fini della decisione assunta, risultando congetturale la sistematica finalizzazione delle condotte all'agevolazione della attività del Giorgi. 4. Ritiene la Corte che il ricorso è solo in parte fondato. 5. Il primo motivo è infondato. 5.1. Nonostante la indicazione nella provvisoria imputazione dell'art. 648-ter cod. pen. (reimpiego di denaro), la concreta fattispecie contestata fa capo alla diversa ipotesi di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio) rispetto alla quale si contesta alla ricorrente il concorso nel reato. Il Tribunale, purtuttavia, dichiara sussistere la gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. (v. pg. 28 della ordinanza) affermando che la ricorrente "ha posto in essere una ipotesi di reimpiego mettendo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] l'attività imprenditoriale a lei intestata in cui egli ha riversato i proventi illeciti" provenienti dal narcotraffico. 5.2. Ritiene la Corte corretta la sostanziale riqualificazione della condotta della ricorrente ai sensi dell'art. 648-ter cod. pen. risultando errata l'ascrizione alla predetta della ipotesi di concorso nel reato di autoriciclaggio secondo l'orientamento per il quale il soggetto che, non avendo concorso nel delitto - presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato - presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod. pen., risponde di riciclaggio (ovvero, come detto in motivazione, ricorrendone i presupposti, di quello contemplato dall'art. 648-ter c.p.) e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272652). 2. Il secondo motivo è fondato in quanto il considerato inserimento della ricorrente nel contesto criminoso facente capo ai Giorgi trova un sostanziale limite nell'esclusione della aggravante mafiosa non giustificandosi l'esclusiva adeguatezza della massima misura applicata ad una incensurata, quale è la ricorrente, coinvolta in una singola vicenda. 3. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. per nuovo giudizio sulla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] P" t!' ti te