CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07695/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 19440-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI REHO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona2026 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli654 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1724/2019 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 07/11/2019 R.G.N. 549/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto la domanda diNumero registro generale 19440/2020Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 7695/2026Data pubblicazione 30/03/2026Uniqacoop [OSCURATO:PERSONA] di accertamento negativodel debito contributivo destinato al Fondo di solidarietàresiduale e portato da un avviso di rettifica dell’Inps, cheaveva applicato l’aliquota aggiuntiva dello 0,65%.Riteneva la Corte d’appello che il rapporto di lavoro trala cooperativa e i soci fosse da ricondurre allasubordinazione. I soci svolgevano in via continuativamansioni di pulizia e facchinaggio ed erano pagati conuna retribuzione oraria prestabilita nei contratti; inoltre,non avevano attrezzature proprie né avevano compiutoinvestimenti, non sopportando alcun rischioimprenditoriale come confermato dal fatto che, in casodi malattia o maternità, interveniva l’Inps secondo leprevisioni dei contratti di lavoro individuale. Né eranoincompatibili con il carattere della subordinazione lededuzioni della cooperativa secondo cui i soci lavoravanoanche per altri e potevano rifiutare le occasioni di lavoroofferte dalla cooperativa, poiché tali caratteripertenevano anche al contratto intermittente, peraltronon dimostrato in causa per assenza di prova scritta.Avverso la sentenza, Uniqacoop soc. coop. ricorre perundici motivi.L’Inps resiste con controricorso.In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservavail termine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, la cooperativa deduceviolazione o la falsa applicazione dell’art.2094 c.c., peravere la Corte affermato la subordinazione in base aiNumero registro generale 19440/2020Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 7695/2026Data pubblicazione 30/03/2026contratti di lavoro sottoscritti dai soci, i quali peròescludevano espressamente il carattere dellasubordinazione.Con il secondo motivo di ricorso, la cooperativa deduceviolazione dell’art.2094 c.c., per avere la Corte d’appellotratto la subordinazione dalle mansioni di pulizia efacchinaggio, ripetitive ed elementari, senza in realtàsvolgere alcun accertamento, poiché i contratti nonindicavano le mansioni e nemmeno alcuna modalitàpredeterminata di esecuzione.Con il terzo motivo di ricorso, la cooperativa deduceviolazione dell’art.115 c.p.c., nonché errore dipercezione sul contenuto oggettivo della prova, peravere la Corte tratto il requisito della subordinazione daun verbale ispettivo che si riferiva a lavoratori diversi ea un periodo temporale successivo di due anni.Con il quarto motivo di ricorso, la cooperativa deduceviolazione dell’art.2696 c.c., per avere la Corte attribuitorilievo, in un ambito contraddistinto da interessipubblicistici come tali indisponibili dalle parti, all’opzioneper il regime previdenziale del lavoro subordinato,dispensando l’Inps dall’onere di provare i fatti costitutividella pretesa contributiva dedotta.Con il quinto motivo di ricorso, la cooperativa deduceviolazione degli artt.2094 e 2697 c.c., per non avere laCorte d’appello esaminato le singole posizioni lavorative,le mansioni, i compensi di ciascun lavoratore,configurando i debiti contributivi come “debiti di massa”,senza svolgere il doveroso accertamento individualizzatodella subordinazione.Numero registro generale 19440/2020Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 7695/2026Data pubblicazione 30/03/2026Con il sesto motivo di ricorso, la cooperativa deduceviolazione o falsa applicazione degli artt.2729 e 2697c.c., per avere la Corte accertato la subordinazioneutilizzando in modo errato il criterio presuntivo, ovveropartendo da fatti in realtà ignoti.Con il settimo motivo di ricorso, la cooperativa deducefalsa applicazione dell’art.115 c.p.c. e nullità dellasentenza, per non avere la Corte d’appello dato ingressoalle prove orali finalizzate ad escludere la subordinazionee al contempo aver rigettato la domanda affermando lasubordinazione.Con l’ottavo motivo di ricorso, la cooperativa deduceomesso esame di fatti decisivi, articolati nelle istanzeistruttorie non ammesse e concernenti la facoltà dei socidi lavorare anche in proprio o a favore di terzi, rifiutandole occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa.Con il nono motivo di ricorso, la cooperativa deduceviolazione dell’art.1, co.2 l. n.142/01, per avere la Corteescluso che i soci concorressero all’attivitàimprenditoriale sopportandone il rischio, laddove i socilavoratori di cooperativa sono chiamati a concorrere allagestione dell’impresa e a partecipare al rischiod’impresa.Con il decimo motivo di ricorso, la cooperativa deduceviolazione dell’art.1, co.2 l. n.142/01, per non avere laCorte considerato che la qualificazione del rapporto coni soci, quale lavoro autonomo o subordinato, è rimessaalla volontà delle parti.Con l’undicesimo motivo di ricorso, la cooperativadeduce violazione o falsa applicazione dell’art.2094 c.c.,Numero registro generale 19440/2020Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 7695/2026Data pubblicazione 30/03/2026per avere la Corte incongruamente valorizzato elementiformali (la gestione amministrativa e previdenziale delrapporto di lavoro), combinati con elementi marginali edestrinseci, giungendo così a coniare una nuova forma disubordinazione.Va premesso che la liquidazione giudiziale dellaricorrente non dispiega alcuna influenza sul presentegiudizio di legittimità (Cass.6642/24, Cass.30785/23).Tanto premesso, i motivi possono essere esaminaticongiuntamente data la loro intima connessione. Essisono infondati.In primo luogo va detto che, al di fuori dell’ipotesi diomesso esame di fatto decisivo ex art.360, co.1, n.5c.p.c., non è sindacabile il prudente apprezzamento delgiudice del materiale probatorio acquisito.Così, i primi tre motivi, laddove affermano che il Collegionon avrebbe valutato correttamente il tenore deicontratti individuali, dai quali non risulterebbero né lemansioni svolte, né il requisito della subordinazione, néla predeterminazione delle modalità esecutive, sirisolvono nella sostanza nel sindacatosull’apprezzamento della prova documentale,inammissibile in sé solo, stante la mancata deduzione dielementi di fatto decisivi ex art.360, co.1, n.5 c.p.c.Analogo discorso vale laddove i motivi censurano lasentenza per essersi basata su un verbale ispettivo nonpertinente al periodo contestato e avente ad oggetto altrilavoratori.Occorre in proposito aggiungere che non vi è violazionedell’art.115 c.p.c. ove sia dedotta una errata percezioneNumero registro generale 19440/2020Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 7695/2026Data pubblicazione 30/03/2026del contenuto della prova. Questa Corte a sezioni unite(Cass. S.U. 5792/24) ha infatti affermato che in caso ditravisamento della prova è esperibile il solo rimedio dellarevocazione; quando invece si verta in tema di erratavalutazione dell’informazione probatoria riconducibile aldocumento, il sindacato di legittimità è ammesso nei solilimiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., non invece in terminidi violazione dell’art.115 c.p.c.A quanto fin qui detto devono aggiungersi leconsiderazioni svolte da questa Corte (sent. n.25623/25;in precedenza v. Cass.5403/25, Cass.22845/22,Cass.21830/22) in un caso sovrapponibile al presente,dove la motivazione della sentenza era analoga allapresente e Uniqacoop aveva proposto ricorso peromologhi motivi.In particolare, quanto al fatto che sarebbe vincolante innomen iuris voluto dalle parti in ordine alla qualificazionedel rapporto, e nel caso di specie i soci e la cooperativaavrebbero escluso il rapporto di lavoro subordinato, deveriaffermarsi il principio per cui l’indagine del giudice nonpuò arrestarsi al nomen iuris individuato dai contraenti,in quanto anche al legislatore è precluso il potere diqualificare un rapporto di lavoro in termini dissonantirispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allostatuto protettivo che alla subordinazione s’accompagna(Corte Costituzionale, sentenze n.76/15, n.115/94 en.121/93), con la conseguenza dell’indisponibilità deltipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da partedei contraenti individuali (sentenza n.76/15). Al di là delsolo nomen iuris, occorre verificare come il rapporto sisia svolto in concreto, in attuazione dell’art.1362, co.2c.c. che ha riguardo al “comportamento complessivo”Numero registro generale 19440/2020Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 7695/2026Data pubblicazione 30/03/2026delle parti, “anche posteriore alla conclusione delcontratto” (v. Cass.29973/22, Cass.31683/22). Tantovale altresì rispetto alla figura del socio lavoratore, postoche, come accertato nel caso di specie, ben puòinstaurarsi un rapporto di lavoro subordinato a latere delrapporto associativo (v. Cass.5403/25, cit.).Non è poi vero che la Corte d’appello è venuta adesonerare l’Inps dall’onere della prova della sussistenzadella subordinazione.Essa invece è stata accertata in concreto, in base adindici presuntivi, ovvero: i soci svolgevano in viacontinuativa mansioni di pulizia e facchinaggio ed eranopagati con una retribuzione oraria prestabilita neicontratti; non avevano attrezzature proprie né avevanocompiuto investimenti; non sopportando alcun rischioimprenditoriale – sul punto lo svolgimento in fatto delrapporto ha superato la qualificazione formale delrapporto societario oggetto del nono motivo –; in caso dimalattia o maternità interveniva l’Inps, secondo leprevisioni dei contratti di lavoro individuale. Taleaccertamento ha riguardato unitariamente tutti i socipoiché evidentemente per tutti le modalità dellaprestazione erano identiche, sicché non era necessarioun esame individualizzato come quello preteso dal quintomotivo di ricorso. Né sono stati allegati fatti decisivi eomessi, in forza dei quali le prestazioni di alcuni specificilavoratori fossero distinte da quelle degli altri enecessitassero di un accertamento individualizzato.In linea più generale, il metodo presuntivo diaccertamento della presunzione è sindacabile nei limitiammessi dall’art.360, co.1, n.5 c.p.c., laddove la parteNumero registro generale 19440/2020Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 7695/2026Data pubblicazione 30/03/2026ricorrente si proponga di criticare il ragionamentoconcernente la scelta e la ponderazione degli elementi difatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del meritoad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altroschema contrattuale (Cass.22846/22).In linea con i princìpi enunciati da questa Corte(Cass.9251/10), i giudici del gravame hanno conferitorilevanza agli indici sussidiari della subordinazione, allaluce della più sfumata valenza dell’assoggettamentoall’altrui potere direttivo, organizzativo, disciplinare. Intale disamina, la Corte d’appello ha analizzato unapluralità di elementi, nel loro vicendevole interagire,elementi dai quali si può legittimamente evincerel’eterodirezione (v. Cass.22845/22). Si tratta di«un’opzione interpretativa del materiale probatoriocongruamente argomentata, espressione di una potestàpropria del giudice del merito e che non può esseresindacata nel suo esercizio» (Cass.20951/24), laddovegli argomenti addotti dalla ricorrente tendono, nel loronucleo essenziale, a ottenere la revisionedell’apprezzamento delle risultanze istruttorie e acontrapporre un diverso, più appagante, inquadramentodelle circostanze di fatto.Verso una rivalutazione del compendio probatorioconvergono anche le critiche illustrate nel sesto motivoe incentrate sulla violazione dell’art. 2729 cod. civ. Talidoglianze ambiscono a ridiscutere la scelta dei giudici dimerito, espressa in modo lineare e coerente, di riteneredimostrate determinate circostanze e, in tale contesto,di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcuni dati difatto a preferenza di altri (v. Cass.30236/22,Numero registro generale 19440/2020Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 7695/2026Data pubblicazione 30/03/2026Cass.29973/22), così travalicando i confini del giudizio dilegittimità (Cass.21830/22).Nemmeno sussiste l’omesso esame di fatti decisivi pernon aver la Corte dato ingresso alle prove orali, poichétali prove concernevano fatti – la possibilità dei soci dilavorare anche per altre imprese e di rifiutare le occasionidi lavoro offerta dalla cooperativa – ritenuti dalla stessaCorte irrilevanti, non essendo prodotto in forma scrittaalcun contratto di lavoro intermittente e quindi dovendoricondursi i rapporti al tipo del contratto di lavorosubordinato.Infine, diversamente da quanto opina l’ultimo motivo diricorso, non è vero che la Corte sia arrivata a coniare unanozione spuria di subordinazione. Al contrario, il Collegioha ponderato l’elemento formale della qualificazione intermini di lavoro subordinato data dalla cooperativa neirapporti con l’Inps, unitamente poi agli elementi di fattodi cui si è sopra detto, indici presuntivi sussidiari disubordinazione. Né del resto si può reputare del tuttoirrilevante il comportamento che il datore di lavoro abbiatenuto nei confronti dell’ente previdenziale(Cass.30236/22, Cass.29973/22, Cass.31583/22,Cass.22025/24).Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna allespese di lite del presente giudizio di cassazione secondosoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, cheNumero registro generale 19440/2020Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 7695/2026liquida in €3000 per compensi, in €200,00 per esborsi,Data pubblicazione 30/03/2026oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del15% e agli accessori di legge;presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per la stessa impugnazione, a normadel comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 10.2.26La PresidenteLucia Esposito