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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19720/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16648-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 54, presso lo studio dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE; - intimato – nonché contro F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16648/2017 Numero sezionale 1190/2022 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Numero di raccolta generale 19720/2022Data pubblicazione 17/06/2022 - intimato – avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; Rilevato che: - il giudizio trae origine dall’ opposizione a decreto di liquidazione del compenso dovuto per l’attività svolta dall’ [OSCURATO:PERSONA], Dr. [OSCURATO:PERSONA], di custodia di alcuni beni sequestrati nell’ambito di un procedimento penale; - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizione; - avverso il provvedimento di rigetto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]; - il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Ritenuto che: - è preliminare all’esame del ricorso il rilievo della nullità del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari; - nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso.

Ne consegue che l'omessa notificazione del F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16648/2017 Numero sezionale 1190/2022 ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei Numero di raccolta generale 19720/2022Data pubblicazione 17/06/2022 soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso, dato che il suo deposito realizza la "editio actionis" necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale, ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo" ( Cassazione civile sez.

VI, 18/06/2020, n.11795; Cass, Civ. n. 24786/2010). - la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal giudice dell’opposizione vizia, pertanto, l'intero procedimento ed il giudice di legittimità deve disporre l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia emessa con rinvio al Presidente del Tribunale, titolare della competenza funzionale in materia (Cassazione civile sez.

II, 30/03/2006, n7528); - si è anche affermato che, sempre con riguardo alla liquidazione del compenso ad ausiliario del Magistrato nominato in un procedimento penale, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista "il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato", il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all'indagato o all'imputato (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.9102). - va, pertanto, dichiarata la nullità dell'intero procedimento svoltosi innanzi al giudice dell’opposizione, ai sensi dell’art.

F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16648/2017 Numero sezionale 1190/2022 383, comma 3, c.p.c., con la rimessione della causa al Numero di raccolta generale 19720/2022Data pubblicazione 17/06/2022 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale provvederà a disporre l'integrazione del contraddittorio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. dichiara la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento e rimette la causa al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione del 27 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16648-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 54, presso lo studio dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE; - intimato – nonché contro F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16648/2017 Numero sezionale 1190/2022 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Numero di raccolta generale 19720/2022Data pubblicazione 17/06/2022 - intimato – avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; Rilevato che: - il giudizio trae origine dall’ opposizione a decreto di liquidazione del compenso dovuto per l’attività svolta dall’ [OSCURATO:PERSONA], Dr. [OSCURATO:PERSONA], di custodia di alcuni beni sequestrati nell’ambito di un procedimento penale; - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizione; - avverso il provvedimento di rigetto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]; - il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Ritenuto che: - è preliminare all’esame del ricorso il rilievo della nullità del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari; - nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notificazione del F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16648/2017 Numero sezionale 1190/2022 ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei Numero di raccolta generale 19720/2022Data pubblicazione 17/06/2022 soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso, dato che il suo deposito realizza la "editio actionis" necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale, ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo" ( Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, n.11795; Cass, Civ. n. 24786/2010). - la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal giudice dell’opposizione vizia, pertanto, l'intero procedimento ed il giudice di legittimità deve disporre l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia emessa con rinvio al Presidente del Tribunale, titolare della competenza funzionale in materia (Cassazione civile sez. II, 30/03/2006, n7528); - si è anche affermato che, sempre con riguardo alla liquidazione del compenso ad ausiliario del Magistrato nominato in un procedimento penale, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista "il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato", il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all'indagato o all'imputato (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.9102). - va, pertanto, dichiarata la nullità dell'intero procedimento svoltosi innanzi al giudice dell’opposizione, ai sensi dell’art. F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16648/2017 Numero sezionale 1190/2022 383, comma 3, c.p.c., con la rimessione della causa al Numero di raccolta generale 19720/2022Data pubblicazione 17/06/2022 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale provvederà a disporre l'integrazione del contraddittorio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. dichiara la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento e rimette la causa al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di altro Magistrato. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione del 27 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
Decreto Cassazione n. 19720/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris