CassazionesentenzaSezione UDecisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 24879/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24458-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 61 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e Ric. 2022 n. 24458 sez. SU -ud. 09-05-2023 -2- difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 119/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]chiese nel 2017 alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano una concessione per piccola derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico nel Comune di Rozzano, d a posizionarsi al termine del canale di scarico delle acque provenienti dal depuratore di [OSCURATO:PERSONA], sito nel Comune di Milano. In relazione a tale istanza [OSCURATO:SOCIETA]., titolare per il territorio del Comune di Milano del servizio idrico integrato egestore di un sistema di depurazione articolato in tre poli - [OSCURATO:PERSONA], M i l ano Roseto e [OSCURATO:PERSONA], in cui vengono convogliati i reflui raccolti negli scarichi fognari per essere depurati e restituiti all'ambiente per scopi agricoli- espresse parere negativo. Indetta una conferenza di servizi in forma semplificatae in modalità asincrona per l'esame dell'istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. e acquisiti i Ric. 2022 n. 24458 sez. SU -ud. 09-05-2023 -3- pareri degli enti coinvolti, alcuni positivi e altri negativi, C ittà Metropolitana di Milano, con decreto dirigenziale n. 4886 del 4 luglio 2018, rilasci ò all'istante la concessione per la derivazione d'acqua ad uso idroelettrico allegando a tale decreto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui era soggetta la concessione. Detta concessione venne impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiarò inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale [OSCURATO:SOCIETA]. riassunse il giudizio. Con sentenza n. 14/2021, pubblicata il 26/01/2021 , il T ribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] accolse esclusivamentela prima parte del secondo motivo del ricorso con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva denunciato il mancato coinvolgimento del Comune di Milano nel procedimento di rilascio della concessione e , per l'effetto , annullò i l provvedimento impugnato e compensòle spese. Città M etropolitana di Milano riavvi ò il procedimento relativo all'istanza di concessione di derivazione di acque pubbliche, convocando una nuova conferenza di servizi in modalità a sincrona , invitando a partecipare sia le Amministrazioni e i soggetti già coinvolti, sia il Comune di Milano. [OSCURATO:PERSONA] tale ente espress e parere favorevole « dal punto di vista urbanistico, in merito alla realizzazione degli interventi in oggetto, ai sensi del PGT approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 14/10/2019 … » mentre il [OSCURATO:PERSONA] idriche del Comune di Milano espresse il proprio dissenso sul progetto in parola ritenendo che «… tale conduttura è un'infrastruttura idrica pubblica che appartiene, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 152 del 2006, al demanio comunale, e che è affidata in concessione gratuita a MM (gestore del [OSCURATO:PERSONA]) ai sensi dell'art. 153 del citato decreto. Essa deve essere utilizzata in conformità alla legge evocata esclusivamente al servizio idrico Ric. 2022 n. 24458 sez. SU -ud. 09-05-2023 -4- integrato. L'Amministrazione comunale è vincolata dalle norme sopra citate a concedere l'uso della conduttura in questione solo ai soggetti legittimati per legge a gestire il servizio idrico integrato e solo per attività funzionale all'erogazione del servizio idrico integrato. In ragione di ciò, non potrà concedersi a soggetti terzi, quali [OSCURATO:PERSONA], l'uso di tale manufatto, tanto più in considerazione del fatto che l'attività svolta non rientra nel novero di quelle direttamente o anche solo indirettamente deputate ad erogare il servizio idrico integrato. Aldi là di quanto osservato ed a prescindere dal vincolo di legge, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno e necessario mantenere l'unità gestionale in capo all'attuale concessionario [OSCURATO:SOCIETA] dell a propria infrastruttura di restituzione delle acque depurate dal depuratore di [OSCURATO:PERSONA] fino al punto di scarico nel corpo recettore finale». Con decreto dirigenziale n . 6443 del 2 3.6.2021 la C ittà Metropolitana di Milano rilasciò a M icro e nergy S.r.l. la conce ss ione di derivazione, ritenendo superabili le motivazion i alla base dei pareri negativi di [OSCURATO:SOCIETA]. e d el C omune di M ilano , fondate principalmente sull'assenza di disponibilità dei sedimi (appartenenti al demanio idrico) e dell'infrastruttura interessata alle opere. Nel frattempo, con provvedimento dirigenziale n. 7305 del 28.9.2021, C ittà M etropolitana di Milano rilasci ò a M icro e nergy S.r.l. l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di depurazione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 387 del 2003. Con ricorso notificato il 9.11.2021M.[OSCURATO:SOCIETA]. impugn ò dinanzi al Tribunale Superiore delle A cque P ubbliche il decreto dirigenziale n . 6443 del 28.8.2021 di concessione di derivazione di acque ad uso idroelettrico in favore di MicroenergyS.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] di Milano eMicroenergy S.r.l. si costituirono per resistere alricorso, chiedendone il rigetto . Ric. 2022 n. 24458 sez. SU -ud. 09-05-2023 -5- Con successivo atto di motivi aggiunti [OSCURATO:SOCIETA]. impugn ò anche l'autorizzazione unica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale S uperiore delle A cque Pubbliche, con sentenza n . 119/22, rigett ò il ricorso condannando MM S . p . a . a l pagamento delle spese di giudizio in favore di Città M etropolitana di Milano e di MicroenergyS.r.l.. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso in questa sede sulla base di quattro motivi. Hanno resistito con distinti controricors i C ittà M etropolitana di Milano eMicroenergy S.r.l. . [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. La ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. ha nno depositato rispettive memorie. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente non sussiste l’inammissibilità del ricorso eccepita da MicroenergyS.r.l. per non riguardare lo stesso alcun vizio relativo alla competenza e/o all’eccesso di potere, alla lucedel principio affermato daCass., sez. un. , ord., n. 7833 del 15.4.2020 , secondo cui, con riguardo alle decisioni rese, in sede di giurisdizione amministrativa, dal Tribunale Superiore delle A cque P ubbliche nelle materie di cui all'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall'art. 201 del citato regio decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, e non per soli motivi inerenti alla giurisdizione, essendo tale limitazione operante, a norma dell'art. 111 Cost., unicamente per le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Ric. 2022 n. 24458 sez. SU -ud. 09-05-2023 -6- 2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. e dell’art. n. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del D.lgs 387/2003, del DM 10 settembre 2010 della Delibera di Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 3298 del 18 aprile 2012, dell’articolo 4 del D.lgs. 327/2001, della Delibera di Regione [OSCURATO:PERSONA] 24 ottobre 2018- n. XI/698, della Delibera di Regione [OSCURATO:PERSONA] 14 dicembre 2020 n. XI/4037 e della Delibera di Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 5714 del 15 dicembre 2021 in relazione all’art. 360, primo, n. 3 c.p.c.», per aver dichiaratoil TSAP la carenza di legittimazione e d interess e di [OSCURATO:SOCIETA]. a censurare l’atto impugnato sotto il profilo del la mancanza di un indefettibile presupposto autorizzativo da ravvisarsi, nella specie, nella disponibilità delle aree ove realizzare l'intervento in capo alla controinteressata, società [OSCURATO:SOCIETA].. 2.Con il secondo motivo, rubricato «Difetto assoluto di motivazione in relazione all'art. 360, primo comma, n . 5 c.p.c. P erplessità della motivazione costituente error in procedendo denun z iabile a norma dell'art.360 c.p.c . , n . 4. Violazione dell'art . 132 c . p . c . , comma 2 , n . 4 , in relazione all'art 360, primo comma,n. 3 c.p.c.», la ricorrente deduce il difetto di motivazione e la perplessità della motivazione addotta dal Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] a corredo della declaratoria di carenza di legittimazione e di interesse al motivo di censura afferente all’indisponibilità del sito. 3.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, dell’articolo 4 del D.lgs. 327/2001 e dell’art. 823 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.» per avere il TSAP ritenute espropriabili aree pacificamente demaniali. 4. I primi tre motivi, essendo strettamente connessi, ben possono essere unitariamente esaminati. Ric. 2022 n. 24458 sez. SU -ud. 09-05-2023 -7- 4.1. Al riguardo si osserva che è assorbente il rilievo della fondatezza della doglianza relativa all’apparenza della motivazione della sentenza impugnata posta a supporto della declaratoria di carenza di legittimazione ed interesse dell’attuale ricorrente a dolersi dell’indisponibilità del sito ove realizzare l’impianto di cui si discute. Ed invero, benché graficamente esistente una motivazione sul punto, difetta , tuttavia, un apparato argomentativo che renda percepibile il fondamento della richiamata decisione, perché tale motivazione reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.Il TSAP, infatti , ha fatto al riguardo riferimento all’insistenza delle opere su fondi interclusi nel perimetro catastale del Comune di Rozzano, alla insussistenza di trascrizioni o iscrizioni di servitù a favore del Comune di Milano, all’appartenenza dei terreni al demanio idrico e alla Fondazione IRCCS [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], nonché ai parer i favorevol i del Comune di Rozzano e della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Milano, alla vicinanza delle opere al corpo idrico e all’autorizzazione unica comportante dichiarazione di pubblica utilità e costituente titolo preordinato all’esproprio, senza precisare, con un'approfondita loro disamina logica e giuridica, in che termini tali elementi possano incidere sull’interesse e/o legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]., rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 4.2. Ogni altra doglianza pure proposta con i motivi in scrutinio, resta assorbita da quanto precede. 5. Il quarto motivo è così rubricato: «Omessa pronuncia i sensi dell'art. 112 [ a ] i sensi dell'articolo 360, primo comma, n . 4 c . p . c . in relazione a ” Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003, dell'articolo 4 del D.lgs. 327/2001, della Delibera di Regione Ric. 2022 n. 24458 sez. SU -ud. 09-05-2023 -8- [OSCURATO:PERSONA] 24 ottobre 2018 – n. XI/698, della Delibera di Regione [OSCURATO:PERSONA] 14 dicembre 2020 numero XI/4037 e della Delibera di Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 5714 del 15 dicembre 2021. Violazione dell'articolo 822 del Codice Civile e dell'articolo 4 del D.lgs. 325/2001, degli articoli 4 e ss. del DPR 327/2001 e degli articoli 7 e ss. della legge 7 agosto 990, 241. Violazione dell'articolo 11 del D.P.R. 380/2001. Violazione dell'articolo 12 del D.lgs. 387/2003. Violazione del punto 13.1 d) delle [OSCURATO:PERSONA] di cui al DM [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Violazione della Delibera di Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 4803 del 31 maggio 2021 e della Delibera di Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 3298 del 18 aprile 2012. Violazione della D.g.r. 24 ottobre 2018 –n. XI/698, dell[a] D.G.R. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 e della D.G.R. n. 5714 del 15 dicembre 2021. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione"». Con il mezzo all’esame la ricorrente lamenta omessa pronuncia, con riferimento al motivo sub III del ricorso per motivi aggiunti con cui MMS.p.a. aveva denunciato, oltre alla natura non espropriabil e delle aree demaniali, anche la necessità di munirsi di una concessione demaniale per l'occupazione dei sedimi del demanio idrico,ritenendo a tal fine insufficiente il mero nulla osta idraulico ottenuto dalla parte controinteressatae rilasciato dalla Regione. 5.1. Il motivo è inammissibile. Ed invero, non costituisce violazione ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia su ciò che la stessa ricorrente definisce (v. ricorso p. 20 ) «profili di censura» ed avendo comunque il TSAP statuito sulla domanda proposta, ritenendo espressamente « il ricorso e i motivi aggiunti …infondati». Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, il vizio d'omessa pronuncia, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di Ric. 2022 n. 24458 sez. SU -ud. 09-05-2023 -9- una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza(Cass., n. 1360 del 26/01/2016 ) . Peraltro,ove, in via meramente ipotetica, si volesse configurare la doglianza in esame come omessa pronuncia, va ribadito che a vverso l'omessa pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque P ubbliche il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale Superiore, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie" (Cass., sez.un., n. 488 del 10/01/2019 ) 6. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragionee nei termini sopra precisati; la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata al Tribunale Superiore per le [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 7. Stante l’accoglimento del ricorso, non va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 , se dovuto. (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso per quanto di ragione e nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure Ric. 2022 n.