CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16207/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 2 dicembre 2025 la Corte d’appello di Firenze, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione delladisciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emessenei suoi confronti:1. sentenza della Corte d'appello di Firenze del 15 novembre 2024, per reato di cui agliartt. 216 e 223 l. fall. commesso il 6 novembre 2017 in Pistoia;2. sentenza del 23 maggio 2024 della Corte d'appello di Firenze, per reato di cui agliartt. 216 e 223 l. fall. commesso il 1° giugno 2013 in Pistoia.In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vifossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati,evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo l’unodall’altro, le condotte erano differenti, non vi era continuità tra le due aziende fallite([OSCURATO:PERSONA] srl ed [OSCURATO:SOCIETA]) ma piuttosto tra l'[OSCURATO:SOCIETA] e l'[OSCURATO:SOCIETA] lingerie srl, lastessa circostanza che alcuna delle dipendenti avessero accettato il passaggio di unasocietà all'altra non è rilevante per rinvenire una volizione criminale unitaria.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramitedel difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto ilgiudice dell’esecuzione ha omesso di motivare sull’esistenza della continuazione con unaltro reato oggetto dell’istanza, quello di cui all'art. 388 cod. pen. oggetto della sentenza delTribunale di Pistoia n. 606 del 2018 commesso dalla ricorrente come custode giudiziale dellaArianna srl, ruolo in cui la stessa ha sottratto beni di magazzino al pignoramento, reatocommesso nel 2015, quindi nell'arco temporale tra i due fallimenti; questo reato è ancheindice del fatto che la ricorrente aveva preordinato sin dalla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA](seconda società fallita), che risale al 2011, quando la [OSCURATO:PERSONA] srl (prima societàfallita) era già in stato di decozione, di proseguire il medesimo disegno criminoso di frode aicreditori.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto loiato temporale tra i due fallimenti è irrilevante perché la data del fallimento non dipende daicomportamenti dell'autore del reato; l'attività delle due società era la stessa, la ricorrente eraamministratrice di fatto di entrambe, l'inizio dell'attività dell’[OSCURATO:SOCIETA] nel 2011 è avvenuto inun periodo in cui stava già per fallire la [OSCURATO:PERSONA] ed è continuato con la distrazione deibeni del patrimonio a favore dell' [OSCURATO:SOCIETA], ed è poi proseguito con il passaggio deglistessi dalla [OSCURATO:SOCIETA] all'[OSCURATO:SOCIETA] lingerie srl; è contraddittorio aver sostenuto che vi siastata una continuità aziendale tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] lingerie srl, e non fra la CreazioniElleci ed [OSCURATO:SOCIETA], posto che le dipendenti erano sempre le stesse; i fallimenti si collocanonella crisi del manifatturiero conseguente all'avvento di prodotti a basso costo provenienti daimercati orientali, la creazione di società in sequenza ha avuto la finalità di rastrellare utilitàeconomiche per liberarsi dalle garanzie prestate al sistema bancario.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso perl’accoglimento del ricorso.Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. È fondato, in particolare, il primo motivo, in cui la ricorrente deduce l’omessavalutazione dell’istanza di continuazione tra i due reati di bancarotta ed il reato di cui all’art.388 cod. pen., che è oggetto della condanna pronunciata con sentenza del Tribunale diPistoia del 11 giugno 2018, irrevocabile il 9 luglio 2018.In effetti, dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del viziodedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che l’istanza diincidente di esecuzione aveva ad oggetto i reati di cui la ricorrente era stata ritenutaresponsabile in tre sentenze di condanna: quella del Tribunale di Pistoia per il reato di cuiall'art. 388 cod. pen. (n. 2 dell'istanza): quella della Corte d'appello di Firenze del 15novembre 2024 per i reati degli artt. 216 e 223 l. fall. (n. 3 dell’istanza); quella della Corted'appello di Firenze del 23 maggio 2024 (n. 4 dell’istanza).Il giudice dell’esecuzione ha deciso soltanto sui reati oggetto delle sentenze nn. 3 e 4,ma non ha valutato l’istanza anche con riferimento alla sentenza n. 2.È vero, infatti, che nella parte introduttiva dell’incidente di esecuzione la difesa dellacondannata, dopo aver premesso che erano in esecuzione nei confronti della condannataquattro titoli (i tre predetti più un quarto, ad essi precedenti, per un reato previdenziale nonoggetto di questo giudizio) aveva scritto che chiedeva la continuazione tra le sentenze nn. 3e 4, però, poi nel corpo dell’esposizione dell’istanza la difesa della condannata aveva citatoanche la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. ed argomentatospecificamente sul nesso che sussisterebbe tra tale reato e le due bancarotte, masoprattutto nelle conclusioni aveva formulato esplicitamente l’istanza di riconoscimento dellacontinuazione trai reati di cui alle sentenze nn. 2, 3 e 4.In tema di incidente di esecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblicoministero, dell'interessato o del difensore in relazione al petitum, che delimita il perimetrodecisorio che a lui è demandato (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Caprini, Rv. 287385 –01), e, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha totalmente omesso di provvedere sutale ulteriore punto dell’istanza.Ne consegue che su tale punto l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che lesono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.L’annullamento deve essere disposto anche con riferimento alla parte dell’ordinanzache ha valutato l’inesistenza dell’unicità del disegno criminoso tra le due bancarotte, perchéquesto ulteriore reato (di cui all’art. 388 cod. pen.), che si colloca temporalmente tra il primoed il secondo fallimento, può in astratto incidere sul rinvenimento di una volizione criminaleunitaria anche tra i due episodi di bancarotta.2. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso che Cortecostituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34,comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono chenon possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciatoo concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazionein sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di FirenzeCosì è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]