CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00399/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7389/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza delTribunale di Torino n. 1434 /20 2 0 , depositata il 23 aprile 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino , depositat a il 23 aprile Oggetto:estinzione 2020, di reiezione del suo appello per la riforma dell a sentenza del locale Giudice di Pace che la aveva condannata alla restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1.222,80, quale quota proporzionale degli oneri corrisposti in relazione a un contratto di finanziamento, in conseguenza dell’estinzione anticipata dello stesso; -il ricorso è affidato a sette motivi ; -[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; -con nota del 5 novembre 2024 la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso, debitamente accettato dall a controricorrent e con nota depositata il successivo 11 novembre; [OSCURATO:PERSONA]: - deve dichiara rsi l’estinzione del giudizio attesa la ritualità della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione; -nulla va disposto in tema di governo delle spese del presente giudizio, attesa la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio estinto. Così deciso in Roma, nel