CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26426/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02-1991, avverso la sentenza del 30 -06 -2025 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile Regione Calabria, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], classe 1991 e [OSCURATO:PERSONA], classe 1963, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], classe 1963, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], classe 1991, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 giugno 2024, il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, nell'ambito di un articolato procedimento penale in materia di stupefacenti, armi, estorsione, danneggiamento e associazione mafiosa, affermava, per quanto in questa sede rileva, la colpevolezza degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], classe 1963 e [OSCURATO:PERSONA], classe 1991. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni 20 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e di una pluralità di reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 3, 4, 6, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 74, 81, 82, 90, 91, 93, 99, 100, 105, 112, 120, 127, 132, 133, 134, 139, 149, 150, 154 157 e 158); [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni 13, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 8.406 di multa, _in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 163), del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2), dei reati di estorsione (capi 164, 165 e 167), di danneggiamento (capo 168) e di detenzione e porto illegale di armi (capo 169); [OSCURATO:PERSONA], classe 1963, veniva condannato alla pena di anni 20 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e di una pluralità di reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 6, 8, 9, 14, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 62, 91, 92, 93, 96, 106, 110, 114, 115, 123, 126, 130, 136 e 142); [OSCURATO:PERSONA], classe 1991, veniva condannato alla pena di anni 20 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e di una pluralità di reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 56, 57, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 113, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 131, 135, 137, 138, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 161 e 162). I fatti di causa risultano commessi in Rocca di Neto e nella Provincia di Crotone nelle seguenti epoche: dal 2016 in poi (reato ex art. 416 bis cod. pen. di cui al capo 163), dall'ottobre 2020 in poi (reato ex 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 1) e tra il 2020 e il 2022 (singoli reati-fine). Con sentenza del 30 giugno 2025, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava le pene inflitte agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], classe 1963, nei seguenti termini: per [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, anni 17, mesi 8 e giorni 20 di reclusione; 3per [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 628 cod. pen. e alla recidiva, anni 8, mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] classe 1963, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, anni 15, mesi 9 e giorni 10 di reclusione. La decisione del G.U.P. veniva invece confermata rispetto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], classe 1991. Veniva altresì confermata la statuizione con cui gli imputati erano stati condannati al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, nei confronti della Regione Calabria, costituitasi parte civile. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello calabrese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 1963 e [OSCURATO:PERSONA] classe 1991, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al reato associativo di cui al capo 1, rimarcando il vizio di motivazione in ordine all'esistenza della struttura associativa, mancando qualsiasi riferimento all'accordo associativo e alla connessione vicendevole delle condotte degli imputati, mentre, quanto alla posizione del ricorrente, si evidenzia che, come era stato esposto nell'atto di appello, [OSCURATO:PERSONA] frequentava la presunta piazza di spaccio per ragioni lecite ed è rimasto in ogni caso estraneo alle dinamiche associative, non essendo emerso alcun elemento probatorio in tal senso, per cui alcuna condotta partecipativa poteva essere ascritta al ricorrente. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento delle fattispecie di cui agli art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevandosi in proposito che, nonostante l'elevato numero di capi di imputazione ascritti a [OSCURATO:PERSONA], le singole cessioni hanno riguardato modiche quantità e un esiguo numero di acquirenti (appena quattro), per cui si era in presenza di episodi di piccolo spaccio, suscettibili di una più lieve qualificazione giuridica. Il terzo motivo è dedicato alla conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto ai singoli reati-fine, rispetto ai quali si osserva che gli stessi sarebbero stati oggetto di un'analisi frettolosa, mancando riferimenti precisi in merito alle relative fonti di prova e non avendo in ogni caso la Corte territoriale fornito adeguate risposte alle specifiche censure difensive articolate nell'atto di appello con riferimento alle singole imputazioni, richiamate anche nel ricorso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al reato di cui al capo 2, non potendosi ricondurre inequivocabilmente la condotta di cessione 4di stupefacente in capo all'imputato, stante la genericità delle conversazioni intercettate, risultate soggettivamente non individualizzanti. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], classe 1963, ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa censura sia la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al reato associativo di cui al capo 1, sia il mancato inquadramento dei reati fine nella fattispecie di lieve entità, osservando, quanto al primo profilo, che, nel corso del giudizio, non è emerso alcun elemento idoneo a comprovare l'esistenza dell'affectio societatis e della consapevolezza del ricorrente di far parte del sodalizio, non essendo sufficiente il mero legame parentale tra i soggetti coinvolti, fermo restando che le singole condotte si sono esaurite nell'arco di due mesi, per cui non potrebbe ritenersi sussistente il carattere duraturo della struttura associativa. Quanto al secondo profilo, si sottolinea che, rispetto alle 29 cessioni contestate, solo per 3 risultano note la qualità e la quantità della sostanza ceduta, mentre per le restanti 26 alcun elemento in tal senso risulta provato. 2.4. [OSCURATO:PERSONA], classe 1991, ha sollevato quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta innanzitutto il giudizio sulla sussistenza del reato associativo di cui al capo 1, rimarcando l'assenza nel caso di specie di una societas sceleris ed evidenziando che, rispetto all'originaria impostazione accusatoria, sono stati prosciolti dalla contestazione associativa i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], valendo tali assoluzioni a minare l'architettura della ricostruzione delle sentenze di merito, stante il notevole ridimensionamento del sodalizio, ridotto a soli tre componenti, venendo al più in rilievo la figura del concorso di persone nel reato continuato. Con il secondo motivo, si censura nuovamente il giudizio sulla configurabilità del reato associativo di cui al capo 1, ribadendosi l'insussistenza del pactum sceleris e stigmatizzandosi l'omessa indagine sull'elemento soggettivo del reato. Con il terzo motivo, ci si duole della mancata applicazione del principio del favor rei, nella misura in cui i giudici di merito non hanno tenuto conto del mancato espletamento di perizia sulla sostanza stupefacente rinvenuta, profilo questo che ben avrebbe potuto e dovuto riverberarsi in senso favorevole all'imputato, ai fini del riconoscimento delle fattispecie di cui agli art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990. Il quarto motivo è dedicato infine al trattamento sanzionatorio, dolendosi in particolare la difesa dell'eccessività della pena base, fissata in 24 anni, senza alcun riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, stante l'omessa valutazione sulla sussistenza dell'aggravante de qua; a ciò si aggiunge che, nonostante le censure sollevate con l'appello, anche la ricorrenza dell'aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestata rispetto ai capi 7 e 78, non risulta adeguatamente argomentata, ravvisandosi al 5riguardo un profilo di contraddizione della motivazione rispetto alle valutazioni concernenti l'analoga posizione di [OSCURATO:PERSONA], classe 1963. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 1963 sono infondati, mentre, quanto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] classe 1991, è meritevole di accoglimento il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio; rispetto alle residue censure, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] classe 1991 deve essere invece rigettato, con conseguente irrevocabilità del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti. 1. Iniziando dalla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], occorre evidenziare che la conferma da parte della Corte territoriale del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo 2 (art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990) non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata rassegna delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare (cfr. pagine 61-64 della sentenza di primo grado e pagine 26-28 della decisione di appello) la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intercettata il 3 aprile 2021 (progressivo 1116), nella quale [OSCURATO:PERSONA] faceva cenno a un debito con [OSCURATO:PERSONA] per una fornitura di droga, debito quantificato in 3.000 euro. Nel confrontarsi con le obiezioni difensive, la Corte territoriale, riportando i passaggi più significativi del dialogo, ha evidenziato che i due interlocutori stavano parlando di traffici illeciti di stupefacenti, stante il riferimento al sequestro di droga avvenuto da poco a carico della cosca, mentre il fatto che si parlasse proprio del ricorrente è stato desunto dalla circostanza che, nella stessa occasione, [OSCURATO:PERSONA] parlava al telefono (progressivo 6520) con Coriglíano, dicendo che sarebbe arrivato a breve, avendo la Polizia giudiziaria riconosciuto la voce dell'imputato. Ora, rispetto al significato attribuito ai dialoghi intercettati non si ravvisano aporie, né sono stati dedotti, in termini adeguatamente specifici, vizi di travisamento, per cui sul punto l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata risulta privo di criticità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito (sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715) che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. 61.1. In definitiva, in quanto scaturita da una disamina non irrazionale degli elementi probatori acquisiti, la valutazione dei giudici di merito circa Vascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA] della condotta illecita contestata al capo 2 resiste alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa (e invero frammentaria) delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, essendo consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, come quello in esame, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 1.2. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], classe 1963, non è meritevole di accoglimento, risultando immune da censure sia la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al reato associativo di cui al capo 1, sia il mancato inquadramento dei reati fine nella fattispecie di lieve entità. 2.1. In ordine al primo aspetto, deve osservarsi che le due conformi sentenze di merito (cfr. pagine 24 ss. della sentenza di primo grado e pagine 12-13 della decisione di appello), nel richiamare le attività investigative della P.G. e le conversazioni intercettate, hanno ben delineato il ruolo del ruolo del ricorrente, padre di [OSCURATO:PERSONA], il quale è risultato stabilmente asservito alla struttura associativa, avendo [OSCURATO:PERSONA], classe 1963, presenziato stabilmente presso i luoghi dove era custodito od occultato lo stupefacente, effettuando altresì perlustrazioni dell'area per il timore di indagini in corso (cfr. progressivi 2293 e 2308), e ciò soprattutto alla luce del rinvenimento da parte dei sodali di una telecamera installata dalla P.G. e dei sequestri di stupefacenti subiti. Il ricorrente è stato inoltre ritenuto colpevole di numerosissime (e non contestate, se non rispetto alla qualificazione giuridica) cessioni e detenzioni illecite di stupefacenti, in concorso non solo con il figlio [OSCURATO:PERSONA], ma anche con il nipote omonimo e con altri sodali, partecipando consapevolmente alla detenzione a fini di spaccio anche di quantitativi importanti di stupefacenti e gestendo altresì i rapporti con i fornitori. 2.2. Quanto al secondo profilo, occorre innanzitutto richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 e Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269149), secondo cui, in tema 7di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Tale approdo interpretativo è stato sviluppato ulteriormente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si è precisato che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto, anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, con la conseguenza che anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. 2.2.1. Orbene, la Corte di appello (cfr. pagina 11 della sentenza impugnata) si è posta in sintonia con tale impostazione, valorizzando, in senso ostativo al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, anche rispetto alle contestazioni aventi ad oggetto quantitativi modesti di stupefacenti, la pregnante circostanza che i fatti si inseriscono nel contesto di una compagine associativa ben strutturata e contraddistinta dalla sistematicità e dalla frequenza degli episodi di spaccio, favoriti dall'intensità dei rapporti tra i sodali. Orbene, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per recepire le censure difensive che, sia rispetto al giudizio di appartenenza del ricorrente al sodalizio, sia in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità in relazione ai reati fine, prospettano differenti valutazioni di merito, che esulano dal perimetro del sindacato di legittimità. 2.3. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], classe 1963, deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 83. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti infondato. 3.1. La difesa del ricorrente ha innanzitutto contestato il giudizio sulla configurabilità dell'associazione di cui al capo 1 e sulla sua qualificazione giuridica, ma su entrambi gli aspetti non si ravvisano profili critici nelle due conformi sentenze di merito. 3.2. In ordine al primo aspetto, sia il G.U.P. (cfr. pagine 73 -76 della sentenza di primo grado) che i giudici di secondo grado (cfr. pagine 3-7 della decisione di appello) hanno infatti evidenziato, all'esito di un'esauriente disamina delle fonti dimostrative disponibili, che risultano provati stabili contatti tra i medesimi soggetti, finalizzati al reperimento e alla successiva commercializzazione di sostanze stupefacenti, desumendosi da numerose conversazioni la sinergia dei sodali, i quali nei loro colloqui utilizzavano un gergo criptico comune per parlare di droga, ciò a riprova dell'esistenza di un rapporto ben consolidato; gli stessi inoltre, a seguito dei sequestri subiti dalle Forze dell'ordine, si attivavano prontamente al fine di trasferire le scorte di stupefacenti, e intervenivano per finanziarsi reciprocamente per sopperire alla momentanea indisponibilità di denaro di taluni di loro. Il gruppo, che aveva la sua base operativa nel magazzino in uso a [OSCURATO:PERSONA], classe 1991 e quale piazza di spaccio quella sita in prossimità del cavalcavia sulla strada statale 107, poteva contare sul mutualistico e qualificato apporto di [OSCURATO:PERSONA], classe 1963, di [OSCURATO:PERSONA], classe 1991 e di [OSCURATO:PERSONA], rendendo la stabile presenza di questi tre soggetti irrilevanti le assoluzioni che hanno riguardato le posizioni di altri originari coimputati. In ogni caso, la stabilità nel tempo dell'organizzazione criminale e l'efficienza della sua operatività risultano confermate anche dall'elevato numero di reati fine commessi dai sodali in concorso tra loro, essendosi in particolare sottolineato che le videoriprese effettuate hanno consentito di accertare un collaudato modus operandi, nel senso che gli imputati erano soliti occultare significative quantità di narcotico in determinati luoghi, mentre in altri posti più vicini alle abitazioni dei [OSCURATO:PERSONA] venivano depositati quantitativi inferiori, in modo da disporre di dotazioni sufficienti per rifornire il mercato locale, evitando al contempo che eventuali perquisizioni potessero comportare la perdita delle scorte. Tali elementi sono stati ragionevolmente ritenuti sintomatici dell'esistenza di una struttura associativa, ciò in coerenza con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Rv. 282610 e Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 19/02/2013, Rv. 255207), secondo cui, in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari Cz per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. Correttamente i fatti sono stati dunque collocati una dimensione associativa, avendo in tal senso i giudici di merito operato buon governo del costante principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275550 e Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008), secondo cui l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 dei 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche, come appunto avvenuto nel caso di specie, nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso. Né è dirimente in senso contrario la dimensione essenzialmente "locale" dell'attività di spaccio, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583 e Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258165), secondo cui per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati. Di qui l'infondatezza delle censure difensive sollevate sul punto. 3.3. Quanto alla qualificazione giuridica del sodalizio, occorre evidenziare che il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 74 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990 appare immune da censure, avendo sia il G.U.P. (pagine 74-75 della sentenza di primo grado) che la Corte di appello (pagine 9, 10 e 11 della decisione impugnata) ragionevolmente escluso che i reati riferibili al sodalizio fossero qualificabili in termini di lieve entità, essendo l'associazione dedita al procacciamento e alla cessione di sostanze stupefacenti di diverse tipologie e consistenze, potendo contare su una fitta rete di fornitori e su un'ampia pletora di acquirenti, come rivelato dal numero considerevole degli episodi di cessione. Orbene, l'impostazione dei giudici di merito risulta coerente sia con le acquisizioni probatorie e con il tenore delle imputazioni relative ai reati-fine, sia con i principi elaborati in materia da questa Corte, essendosi affermato (cfr. Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278098 e Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Rv. 274696), che, in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa ex art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano 10programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, il che è stato escluso nel caso di specie con argomentazioni tutt'altro che illogiche, a nulla rilevando che, nel contesto di un'attività associativa ben strutturata e predisposta alla realizzazione di rilevanti traffici illeciti di droga, singole cessioni o detenzioni abbiano avuto ad oggetto quantitativi modesti di stupefacenti. 3.4. Anche le doglianze concernenti la conferma del giudizio di responsabilità penale del ricorrente sono destituite di fondamento. Ed invero, sia rispetto al reato associativo che in ordine ai singoli reati-fine, la Corte territoriale (pagine 48 e 49 della sentenza impugnata), pur dando atto dello scarso apporto fornito dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia evidenziato, in sintonia con le argomentazioni del primo giudice (pagine 24 ss. della decisione del G.U.P.), che tanto la partecipazione qualificata di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio quanto la commissione dei singoli reati fine erano state comprovate dalle conversazioni intercettate e dalle videoriprese, che hanno consentito di accertare gli scambi avvenuti e il ruolo del ricorrente. Anche in tal caso, in presenza di un apparato motivazionale sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che, come è stato già in premessa evidenziato, non sono consentiti in questa sede. 3.5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 4. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] classe 1991, deve innanzitutto evidenziarsi che, rispetto alle obiezioni difensive riguardanti la configurabilità della fattispecie associativa di cui al capo 1) e la mancata qualificazione delle condotte contestate ai sensi degli art. 73, comma 5, e 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, valgono le considerazioni già esposte ai paragrafi 3.2, 3.3 e 2.2, ai quali pertanto si rimanda. 4.1. Quanto alle censure concernenti la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, occorre osservare che le stesse si risolvono nella sostanziale riproposizione di temi che hanno già trovato pertinenti risposte in sede di merito. Sia il G.U.P. (pag. 16 ss. della sentenza di primo grado) che la Corte di appello (pag. 19 ss. della pronuncia impugnata) hanno infatti ragionevolmente messo in risalto il ruolo primario ricoperto dal ricorrente in seno al sodalizio, come desunto oltre che dalla diffusa partecipazione alle attività quotidiane del gruppo, anche dal mantenimento dei contatti con le fonti di approvvigionamento della droga. 11Nonostante lo scarso apporto fornito rispetto alla posizione del ricorrente da parte dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], numerosi elementi probatori convergenti hanno comprovato il dinamismo criminale di [OSCURATO:PERSONA] classe 1991, il quale è stato indicato dagli acquirenti abituali dello stupefacente come il loro referente diretto ed è risultato coinvolto con il cugino [OSCURATO:PERSONA] negli accordi con i fornitori, come si evince dalle conversazioni intercettate, occupandosi inoltre l'imputato dell'occultamento del narcotico e della gestione dei luoghi deputati allo spaccio. Alla puntuale e razionale disamina dei giudici di merito, saldamente ancorata alle risultanze investigative acquisite, la difesa (ri)propone una differente valutazione del materiale probatorio, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 4.2. Restano da esaminare le censure in punto di trattamento sanzionatorio. Al riguardo, occorre premettere che, in primo grado, il G.U.P. ha irrogato all'imputato la pena di anni 20 di reclusione, cui si è pervenuti partendo dalla pena base di anni 24 per il più grave reato associativo di cui al capo 1, applicando l'aumento della metà per la recidiva e di due mesi e 22 giorni per i reati in continuazione e operando la riduzione di un terzo per la scelta del rito. Con il sesto motivo dell'atto di appello, la difesa aveva censurato sia gli aumenti per la continuazione, sia il discostamento della pena base dal minimo edittale. La Corte territoriale (cfr. pagina 22 della sentenza impugnata) ha ritenuto di confermare il trattamento sanzionatorio, valorizzando, anche ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la gravità dei fatti, la commissione di un numero elevato di condotte illecite in un breve arco temprale e i precedenti penali a carico dell'imputato: tale motivazione, solo in parte riferibile alle doglianze sollevate, non può ritenersi del tutto esauriente, soprattutto ove si consideri che agli altri due appartenenti al sodalizio, ossia [OSCURATO:PERSONA], classe 1963 e [OSCURATO:PERSONA], aventi entrambi il ruolo di organizzatori al pari di [OSCURATO:PERSONA], classe 1991, sono state concesse le attenuanti generiche, con conseguente mitigazione delle rispettive pene, per cui la disparità di trattamento riservata all'odierno ricorrente, in assenza di adeguata motivazione, appare non giustificata. 4.3. In conclusione, quanto invece alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], classe 1991, si impone l'annullamento della decisione impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, entro i limiti appena esposti. Stante l'infondatezza delle residue doglianze, rimane comunque ferma, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'affermazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], classe 1991, in ordine ai reati a lui ascritti. 5. Resta solo da precisare che, in assenza del deposito di conclusioni scritte e nota spese, non si procede alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile Regione Calabria. 12 P.Q.MDepositata in Cancelleria zot 13