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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 gennaio 2026

Cassazione n. 27207/2026

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o p.t.controavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso perla inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, che ha ulteriormente ar-gomentato sui motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Presidente delegato della Corte di appello di Firenze, con ordinanzaemessa in data 18 febbraio 2021, in accoglimento dell’opposizione presentata daMarco [OSCURATO:PERSONA], avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,disposta dalla Prima Sezione penale della Corte di appello di Firenze, in relazioneal procedimento penale N. 761/2015 R.G.A., per omessa comunicazione delle va-riazioni reddituali, lo ha riammesso al beneficio richiesto, liquidando al difensorel’onorario di euro 1.130,00, oltre accessori come per legge, condannando il Mini-stero della Giustizia al pagamento delle spese del procedimento.Il Presidente della Corte di appello ha ritenuto che, trattandosi di variazionireddituali che non incidevano sulla soglia di ammissibilità indicata dall’art. 76d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’omessa comunicazione non potesse comportarela revoca del beneficio, che, in quanto posto a tutela di un diritto costituzional-mente garantito, può avvenire solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’Avvocatura generale delloStato, per il Ministero della Giustizia, con atto depositato presso la Cancelleriacivile di questa Corte, deducendo un unico motivo con cui si lamenta la violazionedell’art. 112, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002, con riferimento alla dispo-sta riammissione del [OSCURATO:PERSONA] al beneficio e alla conseguente liquidazione del com-penso al difensore.Si sostiene, in particolare, che, contrariamente a quanto affermato nell'ordi-nanza impugnata, come, peraltro, confermato anche da Sez.

U, n. 14723 del19/12/2019, dep. 2020, Pacino, Rv. 278871, l'obbligo di comunicazione delle va-riazioni del reddito non è limitato soltanto a quelle che determinano il superamentodella soglia di reddito indicata dall'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002.3.

Con atto del 18 maggio 2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositatocontrodeduzioni, con le quali, oltre a ribadire nel merito la correttezza delle ragioniespresse nell’ordinanza impugnata, ha eccepito la tardività del ricorso dell’Avvo-catura generale dello Stato.Si rileva, in particolare, che il termine per il ricorso per cassazione, fissato inventi giorni, dall’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, è decorso a partire dal23 febbraio 2021, data in cui la Cancelleria della Corte di appello di Firenze hacomunicato, a mezzo PEC, l’ordinanza all’Avvocatura ricorrente.

Il presente ri-corso, depositato in data 14 aprile 2021, è da ritenersi, pertanto, tardivo.Sotto altro profilo, si invoca l’inammissibilità, per difetto di specificità, del ri-corso, per aver l’Avvocatura generale dello Stato dedotto, con un unico motivo, laviolazione e la falsa applicazione della legge, profili autonomi e concettualmenteincompatibili.4.

Il procedimento è stato incardinato presso questa Sezione penale, a seguitodi ordinanza n. 1607 del 24 gennaio 2026 della Seconda Sezione civile, che haritenuto che il ricorso investisse «unicamente la revoca della revoca dell’ammis-sione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, senza peròcontestare anche la contestuale liquidazione dei compensi al difensore» rien-trando, quindi, «nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte».5.

In data 30 aprile 2026 il Procuratore generale di questa Corte ha depositatomemoria, con la quale nel condividere le ragioni esposte dal difensore del [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per tardività ovvero in quanto deposi-tato presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, invece che presso lacancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come impostodagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., applicabili anche in materia di gratuito pa-trocinio.6.

In data 20 maggio 2026 l’Avvocatura generale dello Stato ha presentatomemoria, contestando il presupposto da cui muove l’ordinanza interlocutoria dellaSeconda Sezione civile, in quanto smentito da un dato letterale e da uno logico-giuridico.

Il dato letterale è rappresentato dal fatto che il ricorso per cassazioneproposto dal Ministero contiene, fin dalla pag. 1, la doglianza concernente la liqui-dazione del compenso spettante al difensore.

Nella sintesi del motivo, infatti, silegge che «la Corte d’Appello di Firenze, preso atto dell’omessa comunicazione, daparte di [OSCURATO:PERSONA], della variazione dei limiti di reddito intervenuta successiva-mente all’ammissione al gratuito patrocinio, avrebbe dovuto confermare il prov-vedimento di revoca della suddetta ammissione e, conseguentemente, nonavrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso spettante al difensoredel beneficiario, Avv. [OSCURATO:PERSONA]».

Il dato logico-giuridico è rappresentatodalla circostanza che quella liquidazione rinviene il proprio fondamento nella pre-cedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che lacontestazione sarebbe, in ogni caso, implicita nella doglianza rivolta nei riguardidella revoca della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, attesoche l’annullamento di un capo della sentenza travolge anche gli altri capi che daquello annullato dipendono.Si afferma, poi, che, quale che sia la Sezione competente a definire la pre-sente controversia, il vaglio sull’ammissibilità del ricorso non potrà che essere con-dotto sulla scorta delle norme che disciplinano il rito civile (e non penale).Difatti, in forza del principio di apparenza delle impugnazioni, la scelta delmezzo da utilizzare per gravare un provvedimento dipende dalla qualificazione chedi quel provvedimento il Giudice ha fatto, pena la lesione del legittimo affidamentodella parte.

Si richiama, in materia, Sez. 1 civ. n. 29336 del 22/12/2020, secondocui: «L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedi-mento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione giuridica del rapporto con-troverso operata dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza; tanto costituisceapplicazione del cd. principio di apparenza, secondo il quale l'identificazione delmezzo di impugnazione richiede di operare a tutela dell'affidamento della partecon riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emessesecondo il rito in concreto adottato».

Nel caso in esame, − sostiene il ricorrente −la pronuncia impugnata non si è limitata a decidere la questione dell’ammissioneal patrocinio a spese dello Stato, ma ha anche provveduto alla liquidazione delcompenso spettante al difensore della parte.

Si tratta, dunque, di un provvedi-mento civile a fronte del quale non poteva che essere proposto ricorso per cassa-zione sulla scorta delle norme civilistiche.

Deve, pertanto, trovare applicazione ilprincipio giuridico, ben emblematizzato dall’art. 4, commi 4 e 5, d.lgs. n. 150 del2011, secondo cui: «4.

Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice disponeche la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalledisposizioni del presente decreto.

5. Gli effetti sostanziali e processuali della do-manda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

Re-stano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito se-guito prima del mutamento».Ciò precisato, si sollecita nuova valutazione in ordine alla individuazione dellaSezione competente, anche tenuto conto della contestazione della liquidazione delcompenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese delloStato, e si insiste nell’accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.1.1.

Giova ricordare che, secondo l’orientamento ormai consolidato della giu-risprudenza di legittimità, in materia di patrocinio a spese dello Stato, nelle con-troversie aventi ad oggetto l’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gra-tuita ovvero la revoca di tali atti, a differenza di quelle sui compensi, pur nondifettando certamente un profilo patrimoniale, assume peso maggiore il fatto cheil diritto di cui si discute si riverberi in primo luogo sull'effettivo esercizio del dirittodi difesa nel processo penale.

In tale ambito, dunque, si è affermato, con argo-mentazioni ampiamente condivisibili, che «il carattere accessorio della controver-sia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, aiprincipi ed alle regole dell'ordinamento penale» (così Sez. 4, n. 12491 del02/03/2011, Esposito, Rv. 250134 - 01; più recentemente, Sez. 4, n. 43227 del25/09/2019, Attanasio, non mass.; Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv.273254 - 01).[OSCURATO:PERSONA] ritiene di ribadire tale orientamento interpretativo, osservando cheil richiamo presente nell'art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 al processo«speciale» previsto per gli onorari di avvocato, oggi regolato dagli artt. 702 bis ess. cod. proc. civ, cui rinvia l'art. 15 d.lgs 1 settembre 2011, n. 150, che ha tipiz-zato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato, non escludeche per il procedimento di cui si tratta si debba tenere conto, della natura di «pro-cedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale princi-pale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire ladifesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria».

Tale principio deveessere confermato anche con riferimento al tema oggetto di esame, ovvero altermine entro il quale deve essere proposto il ricorso.Lo stesso art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che «L’ordinanzache decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magi-strato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giornisuccessivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

Il ri-corso non sospende l'esecuzione del provvedimento».Ne consegue che il richiamo operato dal comma 3 al processo speciale per glionorari di avvocato non opera certamente con riferimento a detto termine, cosìcome con riferimento ad altri aspetti per i quali devono valere le regole del pro-cesso penale principale cui il procedimento in esame, collaterale e secondario,accede.1.2.

Nel caso di specie, come confermato dallo stesso ricorrente, non è indiscussione che l’ordinanza impugnata sia stata comunicata con PEC da parte dellacancelleria della Corte d’appello di Firenze all’Avvocatura ricorrente in data 23 feb-braio 2021; l’Avvocatura avrebbe dovuto, quindi, depositare il ricorso entro il 15marzo 2021.

Il deposito effettuato solo il 14 aprile 2021 è, quindi, tardivo.Il fatto che la norma indicata faccia decorre il termine dalla «notifica» e nondalla «comunicazione» è irrilevante, poiché, come evidenziato anche nelle contro-deduzioni del difensore del [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione di cancelleria effettuata conregolare PEC e con allegazione del provvedimento impugnato deve ritenersi, perlegge (art 16, comma 4, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), equiparabile alla notificazioneai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, de-terminata in via equitativa nella misura indicata in dispositivo, in favore dellaCassa delle ammende.Il Ministero ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute in questo giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano,come da dispositivo, secondo le vigenti disposizioni tabellari, tenuto conto dell'im-pegno profuso nella tutela degli interessi della parte rappresentata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al paga-mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da FioriniMarco nel presente grado di legittimità, che liquida in euro tremila, oltre accessoricome per legge.Così deciso, il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o p.t.controavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso perla inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, che ha ulteriormente ar-gomentato sui motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Presidente delegato della Corte di appello di Firenze, con ordinanzaemessa in data 18 febbraio 2021, in accoglimento dell’opposizione presentata daMarco [OSCURATO:PERSONA], avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,disposta dalla Prima Sezione penale della Corte di appello di Firenze, in relazioneal procedimento penale N. 761/2015 R.G.A., per omessa comunicazione delle va-riazioni reddituali, lo ha riammesso al beneficio richiesto, liquidando al difensorel’onorario di euro 1.130,00, oltre accessori come per legge, condannando il Mini-stero della Giustizia al pagamento delle spese del procedimento.Il Presidente della Corte di appello ha ritenuto che, trattandosi di variazionireddituali che non incidevano sulla soglia di ammissibilità indicata dall’art. 76d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’omessa comunicazione non potesse comportarela revoca del beneficio, che, in quanto posto a tutela di un diritto costituzional-mente garantito, può avvenire solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’Avvocatura generale delloStato, per il Ministero della Giustizia, con atto depositato presso la Cancelleriacivile di questa Corte, deducendo un unico motivo con cui si lamenta la violazionedell’art. 112, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002, con riferimento alla dispo-sta riammissione del [OSCURATO:PERSONA] al beneficio e alla conseguente liquidazione del com-penso al difensore.Si sostiene, in particolare, che, contrariamente a quanto affermato nell'ordi-nanza impugnata, come, peraltro, confermato anche da Sez. U, n. 14723 del19/12/2019, dep. 2020, Pacino, Rv. 278871, l'obbligo di comunicazione delle va-riazioni del reddito non è limitato soltanto a quelle che determinano il superamentodella soglia di reddito indicata dall'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002.3. Con atto del 18 maggio 2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositatocontrodeduzioni, con le quali, oltre a ribadire nel merito la correttezza delle ragioniespresse nell’ordinanza impugnata, ha eccepito la tardività del ricorso dell’Avvo-catura generale dello Stato.Si rileva, in particolare, che il termine per il ricorso per cassazione, fissato inventi giorni, dall’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, è decorso a partire dal23 febbraio 2021, data in cui la Cancelleria della Corte di appello di Firenze hacomunicato, a mezzo PEC, l’ordinanza all’Avvocatura ricorrente. Il presente ri-corso, depositato in data 14 aprile 2021, è da ritenersi, pertanto, tardivo.Sotto altro profilo, si invoca l’inammissibilità, per difetto di specificità, del ri-corso, per aver l’Avvocatura generale dello Stato dedotto, con un unico motivo, laviolazione e la falsa applicazione della legge, profili autonomi e concettualmenteincompatibili.4. Il procedimento è stato incardinato presso questa Sezione penale, a seguitodi ordinanza n. 1607 del 24 gennaio 2026 della Seconda Sezione civile, che haritenuto che il ricorso investisse «unicamente la revoca della revoca dell’ammis-sione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, senza peròcontestare anche la contestuale liquidazione dei compensi al difensore» rien-trando, quindi, «nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte».5. In data 30 aprile 2026 il Procuratore generale di questa Corte ha depositatomemoria, con la quale nel condividere le ragioni esposte dal difensore del [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per tardività ovvero in quanto deposi-tato presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, invece che presso lacancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come impostodagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., applicabili anche in materia di gratuito pa-trocinio.6. In data 20 maggio 2026 l’Avvocatura generale dello Stato ha presentatomemoria, contestando il presupposto da cui muove l’ordinanza interlocutoria dellaSeconda Sezione civile, in quanto smentito da un dato letterale e da uno logico-giuridico. Il dato letterale è rappresentato dal fatto che il ricorso per cassazioneproposto dal Ministero contiene, fin dalla pag. 1, la doglianza concernente la liqui-dazione del compenso spettante al difensore. Nella sintesi del motivo, infatti, silegge che «la Corte d’Appello di Firenze, preso atto dell’omessa comunicazione, daparte di [OSCURATO:PERSONA], della variazione dei limiti di reddito intervenuta successiva-mente all’ammissione al gratuito patrocinio, avrebbe dovuto confermare il prov-vedimento di revoca della suddetta ammissione e, conseguentemente, nonavrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso spettante al difensoredel beneficiario, Avv. [OSCURATO:PERSONA]». Il dato logico-giuridico è rappresentatodalla circostanza che quella liquidazione rinviene il proprio fondamento nella pre-cedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che lacontestazione sarebbe, in ogni caso, implicita nella doglianza rivolta nei riguardidella revoca della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, attesoche l’annullamento di un capo della sentenza travolge anche gli altri capi che daquello annullato dipendono.Si afferma, poi, che, quale che sia la Sezione competente a definire la pre-sente controversia, il vaglio sull’ammissibilità del ricorso non potrà che essere con-dotto sulla scorta delle norme che disciplinano il rito civile (e non penale).Difatti, in forza del principio di apparenza delle impugnazioni, la scelta delmezzo da utilizzare per gravare un provvedimento dipende dalla qualificazione chedi quel provvedimento il Giudice ha fatto, pena la lesione del legittimo affidamentodella parte. Si richiama, in materia, Sez. 1 civ. n. 29336 del 22/12/2020, secondocui: «L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedi-mento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione giuridica del rapporto con-troverso operata dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza; tanto costituisceapplicazione del cd. principio di apparenza, secondo il quale l'identificazione delmezzo di impugnazione richiede di operare a tutela dell'affidamento della partecon riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emessesecondo il rito in concreto adottato». Nel caso in esame, − sostiene il ricorrente −la pronuncia impugnata non si è limitata a decidere la questione dell’ammissioneal patrocinio a spese dello Stato, ma ha anche provveduto alla liquidazione delcompenso spettante al difensore della parte. Si tratta, dunque, di un provvedi-mento civile a fronte del quale non poteva che essere proposto ricorso per cassa-zione sulla scorta delle norme civilistiche. Deve, pertanto, trovare applicazione ilprincipio giuridico, ben emblematizzato dall’art. 4, commi 4 e 5, d.lgs. n. 150 del2011, secondo cui: «4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice disponeche la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalledisposizioni del presente decreto. 5. Gli effetti sostanziali e processuali della do-manda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Re-stano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito se-guito prima del mutamento».Ciò precisato, si sollecita nuova valutazione in ordine alla individuazione dellaSezione competente, anche tenuto conto della contestazione della liquidazione delcompenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese delloStato, e si insiste nell’accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.1.1. Giova ricordare che, secondo l’orientamento ormai consolidato della giu-risprudenza di legittimità, in materia di patrocinio a spese dello Stato, nelle con-troversie aventi ad oggetto l’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gra-tuita ovvero la revoca di tali atti, a differenza di quelle sui compensi, pur nondifettando certamente un profilo patrimoniale, assume peso maggiore il fatto cheil diritto di cui si discute si riverberi in primo luogo sull'effettivo esercizio del dirittodi difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, si è affermato, con argo-mentazioni ampiamente condivisibili, che «il carattere accessorio della controver-sia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, aiprincipi ed alle regole dell'ordinamento penale» (così Sez. 4, n. 12491 del02/03/2011, Esposito, Rv. 250134 - 01; più recentemente, Sez. 4, n. 43227 del25/09/2019, Attanasio, non mass.; Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv.273254 - 01).[OSCURATO:PERSONA] ritiene di ribadire tale orientamento interpretativo, osservando cheil richiamo presente nell'art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 al processo«speciale» previsto per gli onorari di avvocato, oggi regolato dagli artt. 702 bis ess. cod. proc. civ, cui rinvia l'art. 15 d.lgs 1 settembre 2011, n. 150, che ha tipiz-zato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato, non escludeche per il procedimento di cui si tratta si debba tenere conto, della natura di «pro-cedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale princi-pale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire ladifesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria». Tale principio deveessere confermato anche con riferimento al tema oggetto di esame, ovvero altermine entro il quale deve essere proposto il ricorso.Lo stesso art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che «L’ordinanzache decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magi-strato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giornisuccessivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ri-corso non sospende l'esecuzione del provvedimento».Ne consegue che il richiamo operato dal comma 3 al processo speciale per glionorari di avvocato non opera certamente con riferimento a detto termine, cosìcome con riferimento ad altri aspetti per i quali devono valere le regole del pro-cesso penale principale cui il procedimento in esame, collaterale e secondario,accede.1.2. Nel caso di specie, come confermato dallo stesso ricorrente, non è indiscussione che l’ordinanza impugnata sia stata comunicata con PEC da parte dellacancelleria della Corte d’appello di Firenze all’Avvocatura ricorrente in data 23 feb-braio 2021; l’Avvocatura avrebbe dovuto, quindi, depositare il ricorso entro il 15marzo 2021. Il deposito effettuato solo il 14 aprile 2021 è, quindi, tardivo.Il fatto che la norma indicata faccia decorre il termine dalla «notifica» e nondalla «comunicazione» è irrilevante, poiché, come evidenziato anche nelle contro-deduzioni del difensore del [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione di cancelleria effettuata conregolare PEC e con allegazione del provvedimento impugnato deve ritenersi, perlegge (art 16, comma 4, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), equiparabile alla notificazioneai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, de-terminata in via equitativa nella misura indicata in dispositivo, in favore dellaCassa delle ammende.Il Ministero ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute in questo giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano,come da dispositivo, secondo le vigenti disposizioni tabellari, tenuto conto dell'im-pegno profuso nella tutela degli interessi della parte rappresentata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al paga-mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da FioriniMarco nel presente grado di legittimità, che liquida in euro tremila, oltre accessoricome per legge.Così deciso, il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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