Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 24401/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11305-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 332, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso LA Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N. 11305/2019 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - co ntroricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 627/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/10/2018 R.G.N. 562/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 627 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da altri lavoratori autoferrotranvieri aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quest’ultima cessionaria dell’azienda nel dicembre 2012) al pagamento di somme a titolo di inclusione nell’indennità di buonuscita di cui all’art. 24 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] maturata sino al maggio 1982 e, successivamente, nel t.f.r., di diversi emolumenti accessori della retribuzione (quali indennità di presenza e di turno, lavoro straordinario, indennità di mancato riposo, indennità di feste lavorate, indennità sostitutiva di ferie), compreso l’equivalente economico della dotazione della massa vestiaria;

2. la Corte distrettuale, per quel che interessa, ha ritenuto: a) che l’uso della divisa era obbligatorio (come previsto dall’allegato A, art. 2 del R.D.

N. 148 del 1931 e dall’art. 50 del CCNL di settore del 1976) quale segno distintivo di riconoscimento del lavoratore nei confronti degli utenti; b) che la divisa non è propriamente uno strumento di lavoro, ben potendo le funzioni lavorative essere espletate con indumenti “anonimi”; c) la divisa è fornita dal datore di lavoro e, per questo, il relativo costo è addebitato all’azienda, ma a tale interesse si affianca quello del lavoratore che in tal modo non utilizza il proprio vestiario (e ciò è confermato dalla previsione, dell’accordo aziendale del 1990, che addebita il 70% del costo al datore di lavoro nonché dalla previsione di corrispondere, alla cessazione del servizio e con esclusione del caso del pensionamento, il valore residuo in ragione della naturale obsolescenza); d) la fornitura della divisa costituisce dunque un benefit per il lavoratore, con conseguente necessità di calcolo del suo controvalore nella base di computo del t.f.r.;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società sulla base di tre motivi; le parti intimate hanno resistito con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;

4. la Procura generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, allegato A, del R.D. n. 148 del 1931, 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, 2099 e 2120 cod.civ. emergendo chiaramente, dalle disposizioni normative, che la divisa deve essere indossata obbligatoriamente dall’autoferrotranviere e che, pertanto, si tratta di strumento di lavoro che non può essere sostituito con indumenti “anonimi” (e soddisfa un interesse esclusivo del datore di lavoro, non del dipendente); pertanto, l’equivalente monetario della massa vestiario non può configurarsi quale corrispettivo in natura per la prestazione di lavoro e, conseguentemente, non può rientrare nella base di calcolo del t.f.r.; né la divisa può ritenersi un fringe benefit (ossia “un vantaggio accessorio rispetto alla normale retribuzione”), costituendo semmai un onere per il lavoratore;

2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. con riferimento al CCNL 23.7.1976 (art. 50 lett.

A)e agli accordi sindacali aziendali 27.6.1990 e 27.12.2001, avendo, la Corte territoriale, confuso le previsioni del CCNL del 1976 con l’accordo aziendale del 1990 (punto 1) e con l’accordo del 2001 (punto D, “Addebiti al personale”), ove è previsto che le divise sono “a carico economico aziendale”, in funzione dell’obbligo del personale che è a contatto con l’utenza di indossare la divisa (come confermato altresì dall’accordo aziendale del 2001); la divisa è un mero strumento di lavoro, a carico dell’azienda, obbligatoriamente da indossare e non un fringe benefit;

3. con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo, la Corte territoriale, trascurato di esaminare alcuni documenti (i comunicati al personale n. 48 del 2014 e n. 4 del 2015) che dimostrano come la distribuzione dei capi di abbigliamento in favore dei dipendenti avvenga con costo a carico dell’azienda;

4. i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati;

5. l’allegato A, del R.d. n. 148 del 1931, art. 2, recita: “Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) od, in mancanza, dalle aziende esercenti”;

6. anche la contrattazione collettiva (contratto nazionale e accordi aziendali) prevede – come evidenziato dalla stessa Corte territoriale – che il personale sia tenuto ad indossare “l’uniforme” durante il servizio;

7. la Corte territoriale ha, altresì, rilevato che la natura retributiva della c.d. massa vestiario si evince dal concorso (pari al 30%) del lavoratore nell’acquisto della divisa e nell’obbligo del versamento del suo controvalore (salvo la naturale obsolescenza) alla cessazione del servizio (tranne il caso del pensionamento), elementi che confermano il contemporaneo interesse del lavoratore (oltre che del datore di lavoro) e, dunque, la natura retributiva della fornitura; ha, dunque, da una parte, evidenziato come la divisa costituisca un “distintivo segno di riconoscimento del lavoratore nei confronti dei terzi, utenti del servizio di trasporto”, e, dall’altra, l’ha inclusa tra i benefit ricevuti dal lavoratore;

8. questa Corte (valutando il CCNL del 1976 di settore nonché accordi aziendali diversi da quelli evocati nel presente giudizio) ha già affermato che la fornitura della divisa integra una forma ulteriore di corrispettivo e che in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura ai dipendenti di "vestiario uniforme" - ove il dipendente, al fine di adempiere alla propria obbligazione di indossare in servizio abiti "uniformi", sia conseguentemente costretto ad acquistare a proprie spese abiti che, per tipo e foggia, diversamente non avrebbe acquistato - il datore di lavoro è tenuto (in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1218 e ss. cod. civ.) a risarcirgli il danno rappresentato dal costo aggiuntivo incontrato per detto acquisto, giacché trattasi di perdita patrimoniale causalmente riconducibile in modo immediato e diretto all'inadempimento (vedi sul punto Cass. n. 23897 del 2008, Cass. n. 8531 del 2012, Cass. n. 20550 del 2015, Cass. 31176 del 2021);

9. in materia di natura retributiva dei benefit assegnati ai dipendenti, è stato, inoltre, affermato che il criterio distintivo va individuato nella riferibilità dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore sicché la concessione del benefit si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione (cfr. Cass. n. 14835 del 2009, Cass. n. 14388 del 2000, Cass. n. 8512 del 1993 e Cass. n. 7646 del 1991); ove per contro il benefit costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché ad esempio si riferisce a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita (cfr. Cass. n. 14385 del 2009 cit.);

9.1. il criterio per ritenere retributiva una erogazione è dato, pertanto, dal rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione propria del rapporto di lavoro nonché dal vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione; detto vantaggio economico, se rimasto inutilizzato, è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutato in un controvalore economico e il lavoratore può richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro (Cass. n. 586 del 2017);

10. se, pertanto, è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte il concetto di retribuzione recepito dall’art. 2120 cod. civ. (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) è ispirato al criterio della onnicomprensività, in quanto "Nella nozione di retribuzione deve farsi rientrare qualsiasi utilità corrisposta al lavoratore dipendente che proviene dal datore di lavoro se causalmente collegata al rapporto di lavoro, anche ove si tratti di somme materialmente erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, ed anche se l'attribuzione patrimoniale costituisca la prestazione di un contratto diverso da quello di lavoro, ove tale contratto costituisca lo strumento per conseguire il risultato pratico di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato" (così Cass. n. 16636 del 2012), il controvalore dell’assegnazione periodica dei capi di abbigliamento può essere attratto nella nozione onnicomprensiva purché rivesta carattere retributivo ossia concretizzi un vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione;

11. la società ricorrente denuncia specifici vizi di interpretazione degli accordi aziendali 27.6.1990 e 27.12.2001 (che riporta integralmente) ed invero la lettura della sentenza impugnata non consente di rintracciare alcuna indagine sulla volontà delle parti sociali così come espressa nei suddetti accordi, nei quali si rinviene la previsione di un addebito del costo della divisa esclusivamente a carico del datore di lavoro (punto 1, accordo del 1990; punto D, “Addebiti al personale”; comunicati al personale nn. 48 del 25.11.2014 e 4 del 15.1.2015 ) sia in fase di acquisto che in caso di restituzione delle uniformi alla cessazione del rapporto di lavoro;

12. a fronte delle rilevate lacune ermeneutiche, che non consentono di rinvenire conferma degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale nel materiale negoziale acquisito al giudizio, la causa va rinviata al giudice di merito, essendo riservata allo stesso l'interpretazione degli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006);

13. in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che valuterà la natura retributiva dell’equivalente economico della dotazione rappresentata dalla massa vestiario anche alla luce della interpretazione degli accordi sindacali aziendali 27.6.1990 e 27.12.2001; provvederà, altresì, alla determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità, P.Q.M.

La Corte acc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11305-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 332, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso LA Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N. 11305/2019 Cron. Rep. Ud. 28/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - co ntroricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 627/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/10/2018 R.G.N. 562/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 627 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da altri lavoratori autoferrotranvieri aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quest’ultima cessionaria dell’azienda nel dicembre 2012) al pagamento di somme a titolo di inclusione nell’indennità di buonuscita di cui all’art. 24 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] maturata sino al maggio 1982 e, successivamente, nel t.f.r., di diversi emolumenti accessori della retribuzione (quali indennità di presenza e di turno, lavoro straordinario, indennità di mancato riposo, indennità di feste lavorate, indennità sostitutiva di ferie), compreso l’equivalente economico della dotazione della massa vestiaria; 2. la Corte distrettuale, per quel che interessa, ha ritenuto: a) che l’uso della divisa era obbligatorio (come previsto dall’allegato A, art. 2 del R.D. N. 148 del 1931 e dall’art. 50 del CCNL di settore del 1976) quale segno distintivo di riconoscimento del lavoratore nei confronti degli utenti; b) che la divisa non è propriamente uno strumento di lavoro, ben potendo le funzioni lavorative essere espletate con indumenti “anonimi”; c) la divisa è fornita dal datore di lavoro e, per questo, il relativo costo è addebitato all’azienda, ma a tale interesse si affianca quello del lavoratore che in tal modo non utilizza il proprio vestiario (e ciò è confermato dalla previsione, dell’accordo aziendale del 1990, che addebita il 70% del costo al datore di lavoro nonché dalla previsione di corrispondere, alla cessazione del servizio e con esclusione del caso del pensionamento, il valore residuo in ragione della naturale obsolescenza); d) la fornitura della divisa costituisce dunque un benefit per il lavoratore, con conseguente necessità di calcolo del suo controvalore nella base di computo del t.f.r.; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società sulla base di tre motivi; le parti intimate hanno resistito con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; 4. la Procura generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, allegato A, del R.D. n. 148 del 1931, 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, 2099 e 2120 cod.civ. emergendo chiaramente, dalle disposizioni normative, che la divisa deve essere indossata obbligatoriamente dall’autoferrotranviere e che, pertanto, si tratta di strumento di lavoro che non può essere sostituito con indumenti “anonimi” (e soddisfa un interesse esclusivo del datore di lavoro, non del dipendente); pertanto, l’equivalente monetario della massa vestiario non può configurarsi quale corrispettivo in natura per la prestazione di lavoro e, conseguentemente, non può rientrare nella base di calcolo del t.f.r.; né la divisa può ritenersi un fringe benefit (ossia “un vantaggio accessorio rispetto alla normale retribuzione”), costituendo semmai un onere per il lavoratore; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. con riferimento al CCNL 23.7.1976 (art. 50 lett. A)e agli accordi sindacali aziendali 27.6.1990 e 27.12.2001, avendo, la Corte territoriale, confuso le previsioni del CCNL del 1976 con l’accordo aziendale del 1990 (punto 1) e con l’accordo del 2001 (punto D, “Addebiti al personale”), ove è previsto che le divise sono “a carico economico aziendale”, in funzione dell’obbligo del personale che è a contatto con l’utenza di indossare la divisa (come confermato altresì dall’accordo aziendale del 2001); la divisa è un mero strumento di lavoro, a carico dell’azienda, obbligatoriamente da indossare e non un fringe benefit; 3. con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo, la Corte territoriale, trascurato di esaminare alcuni documenti (i comunicati al personale n. 48 del 2014 e n. 4 del 2015) che dimostrano come la distribuzione dei capi di abbigliamento in favore dei dipendenti avvenga con costo a carico dell’azienda; 4. i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati; 5. l’allegato A, del R.d. n. 148 del 1931, art. 2, recita: “Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) od, in mancanza, dalle aziende esercenti”; 6. anche la contrattazione collettiva (contratto nazionale e accordi aziendali) prevede – come evidenziato dalla stessa Corte territoriale – che il personale sia tenuto ad indossare “l’uniforme” durante il servizio; 7. la Corte territoriale ha, altresì, rilevato che la natura retributiva della c.d. massa vestiario si evince dal concorso (pari al 30%) del lavoratore nell’acquisto della divisa e nell’obbligo del versamento del suo controvalore (salvo la naturale obsolescenza) alla cessazione del servizio (tranne il caso del pensionamento), elementi che confermano il contemporaneo interesse del lavoratore (oltre che del datore di lavoro) e, dunque, la natura retributiva della fornitura; ha, dunque, da una parte, evidenziato come la divisa costituisca un “distintivo segno di riconoscimento del lavoratore nei confronti dei terzi, utenti del servizio di trasporto”, e, dall’altra, l’ha inclusa tra i benefit ricevuti dal lavoratore; 8. questa Corte (valutando il CCNL del 1976 di settore nonché accordi aziendali diversi da quelli evocati nel presente giudizio) ha già affermato che la fornitura della divisa integra una forma ulteriore di corrispettivo e che in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura ai dipendenti di "vestiario uniforme" - ove il dipendente, al fine di adempiere alla propria obbligazione di indossare in servizio abiti "uniformi", sia conseguentemente costretto ad acquistare a proprie spese abiti che, per tipo e foggia, diversamente non avrebbe acquistato - il datore di lavoro è tenuto (in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1218 e ss. cod. civ.) a risarcirgli il danno rappresentato dal costo aggiuntivo incontrato per detto acquisto, giacché trattasi di perdita patrimoniale causalmente riconducibile in modo immediato e diretto all'inadempimento (vedi sul punto Cass. n. 23897 del 2008, Cass. n. 8531 del 2012, Cass. n. 20550 del 2015, Cass. 31176 del 2021); 9. in materia di natura retributiva dei benefit assegnati ai dipendenti, è stato, inoltre, affermato che il criterio distintivo va individuato nella riferibilità dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore sicché la concessione del benefit si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione (cfr. Cass. n. 14835 del 2009, Cass. n. 14388 del 2000, Cass. n. 8512 del 1993 e Cass. n. 7646 del 1991); ove per contro il benefit costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché ad esempio si riferisce a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita (cfr. Cass. n. 14385 del 2009 cit.); 9.1. il criterio per ritenere retributiva una erogazione è dato, pertanto, dal rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione propria del rapporto di lavoro nonché dal vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione; detto vantaggio economico, se rimasto inutilizzato, è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutato in un controvalore economico e il lavoratore può richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro (Cass. n. 586 del 2017); 10. se, pertanto, è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte il concetto di retribuzione recepito dall’art. 2120 cod. civ. (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) è ispirato al criterio della onnicomprensività, in quanto "Nella nozione di retribuzione deve farsi rientrare qualsiasi utilità corrisposta al lavoratore dipendente che proviene dal datore di lavoro se causalmente collegata al rapporto di lavoro, anche ove si tratti di somme materialmente erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, ed anche se l'attribuzione patrimoniale costituisca la prestazione di un contratto diverso da quello di lavoro, ove tale contratto costituisca lo strumento per conseguire il risultato pratico di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato" (così Cass. n. 16636 del 2012), il controvalore dell’assegnazione periodica dei capi di abbigliamento può essere attratto nella nozione onnicomprensiva purché rivesta carattere retributivo ossia concretizzi un vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione; 11. la società ricorrente denuncia specifici vizi di interpretazione degli accordi aziendali 27.6.1990 e 27.12.2001 (che riporta integralmente) ed invero la lettura della sentenza impugnata non consente di rintracciare alcuna indagine sulla volontà delle parti sociali così come espressa nei suddetti accordi, nei quali si rinviene la previsione di un addebito del costo della divisa esclusivamente a carico del datore di lavoro (punto 1, accordo del 1990; punto D, “Addebiti al personale”; comunicati al personale nn. 48 del 25.11.2014 e 4 del 15.1.2015 ) sia in fase di acquisto che in caso di restituzione delle uniformi alla cessazione del rapporto di lavoro; 12. a fronte delle rilevate lacune ermeneutiche, che non consentono di rinvenire conferma degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale nel materiale negoziale acquisito al giudizio, la causa va rinviata al giudice di merito, essendo riservata allo stesso l'interpretazione degli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006); 13. in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che valuterà la natura retributiva dell’equivalente economico della dotazione rappresentata dalla massa vestiario anche alla luce della interpretazione degli accordi sindacali aziendali 27.6.1990 e 27.12.2001; provvederà, altresì, alla determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità, P.Q.M. La Corte acc
Sentenza Cassazione n. 24401/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris