CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2025
Cassazione n. 30198/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Roma in data 10/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA], Fabiolaletta la memoria con motivi aggiunti a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 10/11/2025 la Corte di appello di Romaha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 17/04/2024 dicondanna dell’imputato per i reati di rapina aggravata e di lesioni, commessi aRoma il 16/04/2025.2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensoredell’imputato, affidandolo a tre motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 603 e 495 comma 2 cod.proc. pen. per omessa rinnovazione istruttoria in appello, richiesta dalla difesacon l'atto d'appello e verbalizzata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], medianteassunzione di prova decisiva, ossia l’audizione della persona offesa ovvero laproduzione delle sommarie informazioni testimoniali dalla stessa rese aldifensore dell'imputato, con le quali aveva smentito il contenuto della denunciaoriginaria, escludendo la responsabilità dell'imputato e dichiarando che questinon era l'autore dei fatti denunciati. Nel dettaglio, la difesa censura la decisioneimpugnata deducendo quanto segue: il giudice di appello respingeva dettaistanza istruttoria, limitandosi a richiamare la completezza del quadro probatoriodi primo grado, senza confrontarsi con la decisività della prova richiesta e senzaspiegare la ragione per la quale una dichiarazione proveniente dalla personaoffesa, idonea a smentire l'intera imputazione, non meritasse di essere acquisita;la sentenza impugnata ha negato la rinnovazione istruttoria, affermando che latestimonianza della parte offesa non può essere considerata prova nuovasopravvenuta, essendovi in atti la denuncia, e che l’audizione sarebbe irrilevanteai fini del decidere; la sentenza impugnata ritiene, in modo illogico, incerta lacorrispondenza tra la persona offesa indicata nel capo di imputazione e ilsoggetto sentito a sommarie informazioni testimoniali dal difensoredell'imputato, sul presupposto che il nome risulterebbe “leggermente diverso”,mentre coincidono perfettamente nome e data di nascita, essendo diversasoltanto la traslitterazione del nome negli atti di polizia giudiziaria, spiegabile conil fatto che la persona offesa non è mai stata identificata mediante documento diidentità dalla p.g.; la Corte di appello aveva l’onere di rendere una motivazionerafforzata, soprattutto in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazioneistruttoria, trattandosi di prova a discarico caratterizzata da elementi di novità edecisività; l'omissione ha determinato una decisione fondata su un quadroprobatorio incompleto, mentre l'acquisizione delle sommarie informazioni resedalla persona offesa al difensore dell'imputato ovvero la sua escussione in aulaavrebbero certamente portato all’assoluzione dell'imputato stesso. Si censura,infine, l’affermazione della Corte di appello secondo la quale la scelta del ritoabbreviato avrebbe precluso la possibilità di proporre in appello la prova adiscarico sopravvenuta e decisiva (affermando che la difesa avrebbe dovutorinunciare al rito abbreviato, se avesse ritenuto sussistente un vulnus nellaricostruzione degli eventi).2.1. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità, carenza econtraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilitàdell’imputato. La difesa lamenta che la Corte di appello ha ritenuto sufficiente, aifini della condanna, la mera indicazione della presenza dell’imputato inprossimità del luogo del fatto e la sua fuga alla vista delle forze dell’ordine;manca una individuazione personale o fotografica dell’imputato da parte dellapersona offesa; la fuga è stata una reazione di autodifesa, riconducibile al fattoche l’imputato si trovava a Roma, nonostante pochi giorni prima fosse statoarrestato per reato in materia di stupefacenti e sottoposto alla misura cautelaredel divieto di dimora in Roma; la motivazione è illogica nella parte in cui ritieneincerta la corrispondenza tra la persona offesa e quella escussa dal difensoredell’imputato, svalutando una prova a discarico in grado di ribaltare la decisione.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione del diritto di difesa per indebitavalorizzazione dell'esercizio della facoltà di non rispondere, quale elementosintomatico della colpevolezza dell'imputato; violazione art. 64 cod. proc. pen.4. Con motivo aggiunto, mediante memoria in data 04/05/2026, sideducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 70, 71, 72 cod. proc. pen.,88 e 89 cod. pen., 220 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. per omessa verifica dellacapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo e per mancatadisposizione di perizia psichiatrica in presenza di evidenti e conclamate condizionidi infermità. Si lamenta in particolare che la sentenza impugnata sarebbe affettada una nullità radicale derivante dalla omessa attivazione dei poteri-doveriufficiosi finalizzate alla verifica della capacità processuale dell'imputato e allavalutazione della sua imputabilità, segnalando che l'imputato era stato rilasciatodal centro di permanenza per i rimpatri di Potenza il giorno immediatamenteprecedente ai fatti proprio per gravi problematiche psichiatriche ritenuteincompatibili con il permanere nella struttura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per glieffetti qui di seguito esposti e precisati.1. In ordine al primo motivo, si rileva che la sentenza impugnata ha negatola rinnovazione istruttoria invocata dalla difesa, escludendo la rilevanzadell’audizione della persona offesa ai fini del decidere, reputando che non sitrattasse di prova nuova sopravvenuta, alla luce della presenza in atti delladenuncia e del verbale di arresto, e, comunque, della scelta dell’imputato didefinire il suo processo con giudizio abbreviato.1.1. Sul punto, il Collegio rileva che la regola di giudizio, quanto aipresupposti per l'ammissione della predetta prova, non è quella di cui all'art.603, comma 2, cod. proc. pen., ma quella dell'assoluta necessità ex art. 441,comma 5, cod. proc. pen.: dunque, la rinnovazione istruttoria, pur consentita inastratto, deve riguardare, specificamente, una prova decisiva ai sensi dellanorma citata. Questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep.2019, P., Rv. 276318; Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, Rv. 266145), infatti, haaffermato il principio secondo il quale, nel giudizio di appello avverso unasentenza emessa all'esito di rito abbreviato, è ammessa la rinnovazioneistruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e,quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della provaassolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sullavalutazione del complesso degli elementi acquisiti. La Corte di legittimità, poi, haoperato un distinguo nel caso in cui si sia in presenza di prova sopravvenuta oemersa dopo la decisione di primo grado, rilevando che, solo in tale caso, lavalutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve confrontarsicon tale novità del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare uneffettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave prospettica sopraindicata. In definitiva, si è ribadito (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino,Rv. 276913; Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, Andali, Rv. 253729) che le partinon possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzionedi prove nuove, sopravvenute o scoperte successivamente, soltanto in base ailimiti di cui all'art. 495 comma 1, cod. proc. pen., spettando, in ogni caso, algiudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione,quando il giudizio di primo grado sia stato definito nelle forme del ritoabbreviato.Anche di recente è stato ribadito che, nel giudizio di appello avverso lasentenza resa all'esito di rito abbreviato, è ammessa la rinnovazione istruttoriasolo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamentenecessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione delcomplesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta oemersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tener conto della"novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivoampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata(Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, Rv. 287482 – 02).1.2. Ebbene, rispetto a tali principi, cui il Collegio intende dare continuità,l’argomento devoluto, sotto il profilo della violazione di legge, appare fondatonella misura in cui la rinnovazione istruttoria invocata consiste nell’audizionedella persona offesa, la quale non solo ha sostanzialmente ritrattato quantoriferito in sede di denuncia, quantomeno riguardo alla posizione dell’odiernoricorrente, ma nemmeno era stata escussa, stante, appunto, la scelta del ritoabbreviato; donde la potenziale idoneità della prova richiesta (escussione dellapersona offesa) ad incidere sulla valutazione della penale responsabilità delricorrente, salvo evidentemente il vaglio di attendibilità che compete al giudicedel dibattimento sui contenuti e sulle forme di acquisizione della prova cosìsopravvenuta.2. Dalle superiori considerazioni deriva che il secondo motivo, con il quale sicensura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione, restaassorbito, essendo logicamente pregiudiziale la nuova valutazionesull’attendibilità della persona offesa, anche alla luce dell’eventuale decisione dirinnovazione istruttoria.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto non consentito, non essendostato dedotto con l’atto di appello ed essendo, comunque, manifestamenteinfondato, posto che la sentenza impugnata, lungi dal fondare la penaleresponsabilità dell'imputato sull’essersi avvalso del diritto al silenzio, hasemplicemente indicato la mancanza di versione alternativa, rispetto ai fatticontestati, quale elemento a completamento del quadro probatorio, individuandoin altri presupposti la prova della penale responsabilità dell’imputato, come ladenuncia della persona offesa, soccorsa in nosocomio subito dopo la rapina, oltreagli accertamenti delle forze dell’ordine intervenute (Cass. sez. III n.43254/2019, RV 277259-01).4. È inammissibile, infine, anche il motivo aggiunto, contenuto nellamemoria datata 04/05/2026, con cui, peraltro in modo del tutto generico ecitando documentazione non allegata – in violazione del principio diautosufficienza –, si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per l’omessadella capacità processuale dell'imputato e alla valutazione della sua imputabilità,segnalando che l'imputato era stato rilasciato dal centro di permanenza per irimpatri di Potenza il giorno immediatamente precedente ai fatti proprio perproblematiche psichiatriche ritenute incompatibili con il permanere nellastruttura. Il motivo si profilo anche come non consentito poiché con esso ilricorrente eccepisce una violazione di legge non dedotta con il ricorso originario(nel quale a p. 11 si accenna alla reazione di fuga dell’imputato qualeespressione di “problematiche psichiatriche” senza chiedere affatto, nésollecitare, alcun accertamento sul punto), difettando pertanto, nella specie,anche la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti ed i motividi ricorso nuovi o aggiunti (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023,Guarnaccia, Rv. 284036 – 01; Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Campiso, Rv.266441 – 01).5. Alla stregua di quanto esposto, la sentenza impugnata va annullatalimitatamente al diniego di rinnovazione istruttoria per l'esame della personaoffesa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte diappello di Roma. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di rinnovazioneistruttoria per l'esame della p.o., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altrasezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]