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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 20428/2026

Testo disponibile della fonte

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d'appello di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hadichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che lo ha condannato allapena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (artt. 110, 648-bis cod.pen.).

La Corte di appello ha rilevato l’inammissibilità degli atti di appello propostinell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] richiamando la disciplina di cui al combinato di sposto di cuiagli artt. 585, comma 1, lett. c) e 544, comma 3, cod. proc. pen. e il termine ivi previstoper impugnare (giorni 45dalla scadenza del termine di deposito della motivazione e qualora questo nonvenga rispettato dalla notifica dell’avviso di deposito di cui all’art. 548, comma 2, cod.proc. pen.).

La Corte ha evidenziato come nel caso di specie la motivazione dellasentenza di primo grado fosse stata depositata nei termini (in data 25/09/2017, conscadenza del termine previsto in data 17/10/2017).Tenuto conto della data di deposito, è stata rilevata la tardività degli atti diappello presentati in data 10 e 12/03/2018 (richiamando tra l’altro l’inammissibilitàdell’appello proposto dal difensore di ufficio in presenza di appello del difensore difiducia).2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del propriodifensore, avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deducendoun unico motivo di ricorso che si riporta nei limiti strettamente necessari per lamotivazione.2.1.Erronea applicazione di norme penali in relazione all’art. 585, comma 1-bis,cod. proc. pen.; la difesa ha sostenuto che la Corte di appello aveva errato nellaindividuazione del termine ultimo per impugnare, poiché il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si dovevaconsiderare assente, così che il termine per impugnare era da individuare nella datadel 10/03/2018.3.

Il Procuratore generale ha concluso che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.2.

Il ricorrente ha proposto un motivo che, in assenza di confronto con lamotivazione e la chiara esplicazione da parte della Corte di appello della ratiodecidendi, è manifestamente infondato.3.

Viene difatti richiamata la erronea applicazione dell’art. 585, comma 1-bis,cod. proc. pen. per sostenere la tempestività degli atti di appello proposti in data 10 e12 Marzo 2018.Come correttamente osservato dal Procuratore Generale nel sostenerel’inammissibilità del ricorso, la disciplina evocata non era applicabile, ratione temporis,agli appelli del 10 e 12 marzo 2018.

Difatti il comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen.è stato inserito dall’art. 33, comma 1, lett. f) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e, aisensi dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 150 del 2022 tale disposizione siapplica per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in datasuccessiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. appena citato.

Ne consegue lamanifesta inammissibilità della censura e di ogni altra considerazione sul puntoarticolata dalla difesa del ricorrente.4.

Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hadichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che lo ha condannato allapena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (artt. 110, 648-bis cod.pen.). La Corte di appello ha rilevato l’inammissibilità degli atti di appello propostinell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] richiamando la disciplina di cui al combinato di sposto di cuiagli artt. 585, comma 1, lett. c) e 544, comma 3, cod. proc. pen. e il termine ivi previstoper impugnare (giorni 45dalla scadenza del termine di deposito della motivazione e qualora questo nonvenga rispettato dalla notifica dell’avviso di deposito di cui all’art. 548, comma 2, cod.proc. pen.). La Corte ha evidenziato come nel caso di specie la motivazione dellasentenza di primo grado fosse stata depositata nei termini (in data 25/09/2017, conscadenza del termine previsto in data 17/10/2017).Tenuto conto della data di deposito, è stata rilevata la tardività degli atti diappello presentati in data 10 e 12/03/2018 (richiamando tra l’altro l’inammissibilitàdell’appello proposto dal difensore di ufficio in presenza di appello del difensore difiducia).2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del propriodifensore, avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deducendoun unico motivo di ricorso che si riporta nei limiti strettamente necessari per lamotivazione.2.1.Erronea applicazione di norme penali in relazione all’art. 585, comma 1-bis,cod. proc. pen.; la difesa ha sostenuto che la Corte di appello aveva errato nellaindividuazione del termine ultimo per impugnare, poiché il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si dovevaconsiderare assente, così che il termine per impugnare era da individuare nella datadel 10/03/2018.3. Il Procuratore generale ha concluso che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.2. Il ricorrente ha proposto un motivo che, in assenza di confronto con lamotivazione e la chiara esplicazione da parte della Corte di appello della ratiodecidendi, è manifestamente infondato.3. Viene difatti richiamata la erronea applicazione dell’art. 585, comma 1-bis,cod. proc. pen. per sostenere la tempestività degli atti di appello proposti in data 10 e12 Marzo 2018.Come correttamente osservato dal Procuratore Generale nel sostenerel’inammissibilità del ricorso, la disciplina evocata non era applicabile, ratione temporis,agli appelli del 10 e 12 marzo 2018. Difatti il comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen.è stato inserito dall’art. 33, comma 1, lett. f) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e, aisensi dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 150 del 2022 tale disposizione siapplica per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in datasuccessiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. appena citato. Ne consegue lamanifesta inammissibilità della censura e di ogni altra considerazione sul puntoarticolata dalla difesa del ricorrente.4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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