CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 27115/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentite le conclusioni dei difensori di fiducia dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, e Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Taranto, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, Sezione del riesame, con l'ordinanza in epigrafe n. 585/2025 depositata il 9 marzo 2026, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto e„ art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del GIP di Lecce, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, tra l'altro, di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo 1) dell'imputazione provvisoria, ritenendo integrata la gravità indiziaria limitatamente al tentato omicidio in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La Procura della Repubblica di Lecce contesta a [OSCURATO:PERSONA] (già detenuto presso la Casa circondariale di Lecce per altra causa) quale mandante, 1ad [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore con il compito di riportare il mandato omicidiario ricevuto, ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], quali esecutori materiali con il compito di portare a compimento l'agguato mortale, in concorso tra loro, di aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (riscossori per conto del clan rivale "Appeso" della somma di euro 7.000 per l'attività di spaccio svolta da [OSCURATO:PERSONA] detto Victor, fratellastro del [OSCURATO:PERSONA], in stato di libertà con il compito di gestire la piazza di spaccio del quartiere "Salinella" in suo nome e per conto, al fine di poter svolgere l'attività di rivendita di sostanza stupefacente in quell'area); fatto non portato a consumazione per cause indipendenti dalla loro volontà, consistite nell'invio di numerose pattuglie delle Forze dell'ordine nella zona in cui era stata avvistata una delle due vittime designate ([OSCURATO:PERSONA]), circostanza che, constatata personalmente dai due esecutori materiali, aveva indotto gli stessi a non portare a consumazione nessuno dei due agguati programmati; fatto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen. e dalla premeditazione, per avere il [OSCURATO:PERSONA] impartito l'ordine attraverso l'uso illecito di un dispositivo di comunicazione cellulare, nel mentre era in stato di detenzione, assicurandosi che l'ordine venisse trasmesso dal [OSCURATO:PERSONA]; in Taranto il 29 agosto 2025. 1.2. Il GIP presso il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 1° dicembre 2025, aveva accolto la richiesta cautelare formulata dalla locale Procura limitatamente alle contestazioni in materia di armi (detenzione e porto in luogo pubblico di armi: capi 2 e 3 dell'incolpazione provvisoria), mentre l'aveva rigettata con riferimento alla contestazione di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escludendo la gravità indiziaria essendosi l'azione illecita interrotta prima che fosse raggiunta la soglia dell'idoneità richiesta dall'art. 56 cod. pen. In particolare, dopo aver descritto le fasi relative al conferimento dell'incarico e alla predisposizione dei mezzi, il GIP ha ritenuto non integrata l'univocità della destinazione degli atti perché «la presenza di numerose pattuglie della Guardia di Finanza nella zona, collocate appositamente a seguito dell'ascolto delle intercettazioni nel luogo in cui era stato avvisato [OSCURATO:PERSONA], aveva indotto i soggetti a non dare attuazione al proposito criminale», sicché non vi fu concreto atto di agguato o quanto meno un appostamento e neppure risulta che gli esecutori fossero usciti in strada, avendo appreso per tempo della presenza delle Forze dell'ordine. 1.3. Il Pubblico Ministero di Lecce aveva interposto appello cautelare censurando la decisione genetica nella parte in cui aveva escluso la configurabilità del tentativo punibile, sostenendo, per contro, che la sequenza degli atti accertati avesse già oltrepassato la fase meramente preparatoria, essendo stata ormai 2intrapresa l'azione criminosa ed avendone impedito il compimento soltanto il sopravvenuto intervento delle Forze dell'ordine. Secondo l'appellante i due killer, come risulta dalle conversazioni intercettate, dopo aver accettato il mandato ed essersi procurati le armi, i guanti e lo scooter, erano usciti dall'abitazione in cui si erano riuniti per accingersi a compiere l'agguato mortale e avevano interrotto l'azione dopo avere di persona verificato che nel luogo in cui si trovava una delle vittime designate erano presenti le Forze dell'ordine; pertanto, si era realizzata una sequenza causale di atti, diretta in modo non equivoco a cagionare la morte delle vittime designate, apprezzabile in termini di tentativo incompiuto. 1.4. Il Tribunale di Lecce ha accolto l'appello cautelare del Pubblico Ministero ravvisando la gravità indiziaria limitatamente al tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che i due soggetti incaricati dell'esecuzione si fossero non solo portati fuori dall'abitazione, ma anche allontanati dalla stessa per dare corso all'agguato mortale e che, pertanto, fosse già iniziata la fase esecutiva dell'omicidio programmato, poi interrotta solo a seguito dell'accertata presenza in loco delle Forze dell'ordine. [OSCURATO:PERSONA] de libertate, dopo aver riesaminato il contenuto delle conversazioni intercettate, a proposito degli esecutori materiali argomenta nei seguenti termini: - «[n]eppure è revocabile in dubbio che Co/ella e [OSCURATO:PERSONA] avessero accettato il mandato di [OSCURATO:PERSONA] e non avessero portato a compimento l'ultimo atto esecutivo, una volta armati e forniti di guanti e moto e individuato quanto meno uno dei due bersagli (il [OSCURATO:PERSONA] presso la sala biliardo), soltanto perché tempestivamente avvisati della presenza delle forze dell'ordine. Infatti un minuto prima della chiamata del [OSCURATO:PERSONA] i due sicari erano scesi in strada, come riferito dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. A sua volta [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi estraneo al delitto perché, pur avendo inizialmente espresso qualche riserva, quanto meno sull'esecuzione dell'agguato la sera del 29 agosto, eseguì gli ordini del [OSCURATO:PERSONA], andò a prendere il [OSCURATO:PERSONA] e lo accompagnò insieme al [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] per ritirare le pistole, continuò a restare assieme ai sicari già armati e avvertì immediatamente [OSCURATO:PERSONA] quando scesero per strada. Il fatto che un minuto dopo la chiamata del [OSCURATO:PERSONA], alle 22:07, [OSCURATO:PERSONA], Co/ella e [OSCURATO:PERSONA] fossero di nuovo insieme non smentisce il tenore dell'informazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] ("vedi che sono scesi") e pertanto non costituisce un riscontro all'assunto difensivo che tutti e tre non intendessero eseguire l'agguato e fingessero di assecondare il loro dominus. È infatti verosimile che il terzetto si fosse rapidamente ricomposto perché i due killer erano ancora a brevissima distanza dal luogo in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA]» (pagg. 9-10 ord. imp.); 3- «che gli indagati avessero ormai intrapreso la fase esecutiva perché, avuto riguardo alla peculiare tipologia del reato che doveva essere commesso, ossia un agguato mortale a colpi di arma da fuoco sulla pubblica via, a bordo di una moto, in danno di una vittima che le forze dell'ordine attestano di aver individuato nei pressi dell'ingresso del circolo ricreativo, conformemente a quanto indicato dal Co/ella (cfr. annotazione a pagina 20 dell'informativa), non erano richieste ulteriori attività preparatorie di particolare difficoltà, ove si consideri che i killer dovevano soltanto rapidamente irrompere sul luogo del delitto, sparare a bruciapelo all'indirizzo del [OSCURATO:PERSONA] e dileguarsi» (pag. 10 ord. imp.); «La fase organizzativa era ormai conclusa, conferimento del mandato con relativa accettazione disponibilità delle armi e del metodo di locomozione, accertamento della presenza della vittima nel luogo e nell'orario indicato in data 29 agosto 2025), con la partenza della base logistica dei due sicari, era già in atto la fase esecutiva che sarebbe stata rapidamente portata a compimento esplodendo colpi di arma da fuoco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]/li presso la sala biliardo di via [OSCURATO:PERSONA] di Monticchio 20, nel rione Saline/la di Taranto, se non fossero intervenute le pattuglie della [OSCURATO:PERSONA] mobile e della Guardia di finanza» (pag. 11 ord. imp.). 2. Avverso l'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen., affidato ad un unico articolato motivo in cui si denunciano ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione ed erronea applicazione degli artt. 56, 110 e 575 cod. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, con riguardo alla tenuta logica del ragionamento decisorio su cui si è costruito l'agire degli asseriti esecutori e, conseguentemente, sulla correttezza del procedimento inferenziale seguito dall'ordinanza impugnata con riguardo alla posizione del mandante, frutto di un'illogica valutazione di evenienze in realtà meramente ipotetiche, se non del tutto travisate, in rilevata assenza della necessaria certezza, precisione, coerenza e non contraddittorietà richiesta in materia cautelare. 2.1. Si deduce l'insussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto tentato di cui al capo 1), ravvisata limitatamente all'ipotesi in danno di [OSCURATO:PERSONA], per avere il Tribunale esposto un percorso argomentativo affetto da manifesta illogicità e travisamento del dato probatorio, laddove - sulla base di una lettura dei risultati intercettativi tutt'altro che obbligata né logicamente univoca - ha ritenuto che i due presunti esecutori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero usciti dall'abitazione ove era presente il [OSCURATO:PERSONA] e se ne sarebbero allontanati per procedere all'agguato, salvo poi non portarho a compimento a causa dalla massiccia presenza - in loco delle Forze dell'ordine. 4Si contesta l'assunto da cui muove il Tribunale secondo cui sarebbe dimostrato che alle ore 22:05 del 29 agosto 2025 i due presunti esecutori incaricati dell'omicidio ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) fossero già usciti dall'abitazione, avviando l'azione rilevante ex art. 56 cod. pen.: ciò che il [OSCURATO:PERSONA] cautelare ricava - in senso opposto al GIP (cfr. pagg. 38-39 ord. GIP) - dalla seguente frase riferita dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]: "vedi che sono scesi loro" (pag. 8 ord. imp.; progr. 521 ore 22:05, all. 3 ricorso). Posto che alle ore 22:07 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultavano insieme, come da conversazione ambientale intercettata in cui emerge che il [OSCURATO:PERSONA] cerca di convincere il [OSCURATO:PERSONA] a non partecipare all'azione punitiva (cfr. pag. 8 ord. imp.; progr. 365, all. 5 ricorso), si denuncia l'evidente frattura logica della ricostruzione dell'ordinanza impugnata, che si annida non solo sul punto di partenza (ossia che gli esecutori fossero effettivamente usciti dall'abitazione), ma anche sull'indimostrata possibilità che il [OSCURATO:PERSONA], ricevuto alle ore 22:06 l'avviso del [OSCURATO:PERSONA] sulla presenza delle forze dell'ordine nel luogo in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 8 ord. imp.; progr. 523, all. 4 ricorso), avesse potuto avvisare i presunti esecutori (che secondo il [OSCURATO:PERSONA] si erano allontanati alle ore 22:05), con tale rapidità da far sì che gli stessi già alle 22:07 (ossia in appena un minuto) fossero di nuovo all'interno dell'abitazione. Ad avviso del ricorrente, inoltre, il falso riferimento all'utilizzo della moto (quando in realtà - anche secondo il Tribunale - tale indicazione era non veritiera) concorre a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA], già nella telefonata delle ore 22:05 con il [OSCURATO:PERSONA], avesse falsamente riferito al ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero appena usciti per fare l'avvio all'azione: anche in quel dialogo, infatti, il primo ci teneva a specificare, rispondendo al suo interlocutore, che aveva dato loro "le chiavi della moto" (cfr. pag. 8 ord. imp.; progr. 521, all. 3 ricorso); difatti, se i presunti esecutori fossero realmente usciti dall'abitazione all'orario indicato nell'ordinanza, tanto più con la loro moto, non avrebbe avuto alcun senso - si deduce - pianificare una versione di comodo, poi effettivamente riferita al ricorrente (cfr. progr. 543 del 30/8/2025, all. 8 ricorso), tra l'altro dettagliata e finalizzata proprio a non apparire inadempienti agli occhi del mandante odierno ricorrente (cfr. pag. 9 ord. imp.; progr. 533, all. 7 ricorso). Si individua proprio in questo punto il primo vizio di motivazione dell'impugnata ordinanza, per aver scelto una delle possibili letture del dato intercettativo delle ore 22:05 - quella dell'effettiva uscita per porre in essere l'agguato mortale - senza porla in coerenza logica con le ulteriori circostanze emerse dal medesimo dato captativo e così sviluppando una più ampia ricostruzione della vicenda evidentemente illogica, traendo proprio da tali assunti 5ipotetici il presupposto per accogliere l'impugnazione e sostenere la gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. In secondo luogo, anche a voler seguire - in via meramente ipotetica - la ricostruzione accolta dal [OSCURATO:PERSONA], si denuncia l'inconsistenza, agli effetti dell'art. 56 cod. pen., del dato di tale uscita dalla base logistica. Difatti, anche accettando che alle ore 22:05 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero effettivamente usciti dall'abitazione, rimane il fatto, erroneamente valutato dall'impugnata ordinanza, che nel giro di appena un minuto sopravvenne il cambio di programma, con arresto immediato dell'azione, tanto che alle ore 22:07 i due risultavano già nuovamente insieme al [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'abitazione sicché un'uscita di appena due minuti non piko giammai qualificarsi espressiva di una fase esecutiva del delitto in contestazione. Stando così i fatti, tanto più con le incertezze su cosa sarebbe effettivamente accaduto tra le ore 22:05 e 22:07, la conclusione del Tribunale non è corretta: da un lato, è frutto di una sola ipotetica ricostruzione di quel preciso frangente temporale, non conoscendosi esattamente dove esattamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero usciti alle 22:05, si sarebbero trovati alle 22:06; dall'altro è scorretta, perché assume che la frazione di condotta di maggior rilievo esecutivo, ossia il fisico avvicinarsi al luogo di presunta esecuzione del delitto, non costituirebbe «ulteriore attività preparatoria» necessaria al fine di giungere nell'alveo dell'art. 56 cod. pen., ma già in sé frazione esecutiva. L'ordinanza impugnata dà atto che, dopo l'avviso ricevuto circa la presenza delle Forze dell'ordine, i soggetti incaricati della fase strettamente esecutiva avessero desistito dall'azione, rappresentando falsamente al [OSCURATO:PERSONA] di essersi recati sul luogo dell'agguato così da evitare «brutte figure»; ne consegue che, anche superando il primo profilo e volendo assumere come avvenuto un iniziale - brevissimo - allontanamento dall'abitazione degli esecutori, non resta correttamente risolto (e motivato) dal Tribunale il tema dell'effettiva configurabilità del delitto di omicidio volontario nella sua forma tentata. Si denuncia l'assenza di prova di quanto apoditticamente affermato nell'ordinanza, ossia che «la fase organizzativa era ormai conclusa [...] e, con la partenza della base logistica dei due sicari, era già in atto la fase esecutiva» (pag. 11 ord. imp.): innanzitutto perché ancora alle 21:52 del 29/82025 (cfr. progr. 515, all. 6 ricorso) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano impegnati nel reperimento di strumenti per mettere in atto l'azione, ossia dei guanti in lattice incaricando [OSCURATO:PERSONA]; e soprattutto perché la ristretta dinamica temporale di quei momenti (uscita presunta alle 22:05, avviso sulla presenza delle Forze dell'ordine alle 22:06, presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione alle 22:07) impediva anche semplicemente di sapere se i due presunti esecutori, al di là di essere (si assume) usciti dall'abitazione, se ne fossero effettivamente allontanati. Considerando che 6in appena un minuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero rientrati dal [OSCURATO:PERSONA], si denuncia la manifesta illogicità dell'assunto del Tribunale secondo cui i due, con certezza, avrebbero fatto in tempo anche a partire dalla base logistica; affermazione che poteva proporsi come logica e legittima: - se ci fosse stata la prova di un contatto a distanza tra [OSCURATO:PERSONA] e i due, finalizzato a farli rientrare (mai registrato); - o se ci fosse stata la prova di dove sarebbero nel caso giunti (se partiti). In denunciata assenza di tali elementi, e sempre dando per assodata l'uscita dall'abitazione, il brevissimo tempo a disposizione concorreva in realtà per una presenza del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] ancora in loco,' di qui l'eccepita apoditticità della conclusione del Tribunale, che ha trattato come "esecutiva" una condotta che, anche nella più favorevole lettura per l'accusa, non oltrepassava affatto in modo certo ed inequivoco la soglia della mera preparazione. In definitiva, il Tribunale pretende di ricavare la configurabilità del tentativo punibile da una sequenza che, prima ancora di ogni qualificazione giuridica, non presenta nemmeno la certezza dell'avvenuta uscita (tanto meno dell'allontanamento) dei presunti esecutori dall'abitazione per dare corso all'agguato. Proprio alla luce dei criteri enunciati da Sez. 2, n. 9638 del 2025 (cit. a pag. 11 ord. imp.), dovrebbe pervenirsi ad una conclusione opposta a quella fatta propria dal [OSCURATO:PERSONA]: perché nella specie non solo mancano atti esecutivi certi, ma difetta anche quel grado minimo di non equivocità e di progressione offensiva dell'azione che consentirebbe, persino secondo l'orientamento più estensivo, di attribuire rilevanza penale ad atti ancora classificabili come preparatori. Nella vicenda in esame non solo non vi è mai stato alcun appostamento (in cui l'agente si colloca sul posto, attende la vittima e si dispone operativamente all'azione lesiva), ma non v'è stato neppure alcun sopralluogo in senso tecnico, utile a localizzare con certezza la vittima e ad avviare l'azione lesiva. In conclusione, non risulta dimostrato l'avvio dell'attuazione del piano criminoso; non emerge una sequenza causale già stabilmente incanalata verso l'evento; non si configura una situazione nella quale il delitto possa dirsi ormai probabile, salvo eventi sopravvenuti dalla volontà dei correi. 3. In sede di trattazione orale, richiesta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto del ricorrente, le parti, pubblica e privata, hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito enunciate. 71. Premesso che la delibazione attuale devoluta a questa Corte di legittimità è funzionale alla verifica della tenuta logica del provvedimento cautelare di secondo grado, in relazione alla gravità indiziaria nei termini di qualificata probabilità di colpevolezza, ovviamente suscettibile di evoluzioni ricostruttive in sede di indagini preliminari e nell'eventuale sede dibattimentale, vanno richiamati i principi ermeneutici ai quali, avuto riguardo ai motivi di doglianza, il [OSCURATO:PERSONA] intende conformarsi. 1.1. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Cassazione ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 5, n. 41792 del 22/10/2025, P., in motiv. § 2; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Va difatti ricordato, in diritto, come l'ampiezza del sindacato da compiere in sede di legittimità, in ordine alla struttura motivazionale del provvedimento avversato, debba spingersi fino alla verifica circa il fatto che quest'ultimo: - presenti una connotazione di effettività, risultando realmente in grado di delineare e chiarire le ragioni che il giudicante abbia assunto a fondamento della decisione adottata; - sia privo di forme di manifesta illogicità, in quanto supportato, nei tratti essenziali, da argomentazioni e percorsi deduttivi non affetti da evidenti errori, nell'applicazione dei canoni della logica; - non presenti spunti di contraddittorietà intrinseca, risultando anche esente da insormontabili incongruenze, di carattere logico o infratestuale, tra le sue diverse parti, ovvero anche immune da stridenti e insanabili contrasti logici tra le affermazioni in esse presenti; - non risulti logicamente "inconciliabile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso), in modo tale che ne risulti vanificata o radicalmente inficiata la saldezza concettuale (così, da ultimo, Sez. 1, n. 25321 del 10/04/2026, [OSCURATO:PERSONA], non mass., in motiv. § 2.2.). 81.2. Occorre, poi, specificamente chiarire che nel caso - come quello al vaglio - di ribaltamento da parte del Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell'appello de libertate, di una precedente decisione di rigetto della domanda cautelare emessa dal GIP, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, è necessario un confronto critico rispetto al contenuto della pronuncia riformata, nel senso che il secondo giudice non può e non deve ignorare le ragioni che hanno indotto il primo giudice a rigettare la domanda cautelare, ma deve, se ed in quanto decisive, confrontarsi specificamente con gli argomenti posti a fondamento della decisione liberatoria impugnata, prendendoli in carico e superandoli con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale a sua disposizione, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto, mediante indicazione del profilo di cui è stata omessa la valutazione (cfr. Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Grossi, Rv. 285020-01; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 294982-04). 1.2.1. Invero, la ragione per la quale, in materia di impugnazioni cautelari, risulta improprio il riferimento alla nozione della cd. "motivazione rafforzata", si spiega sulla base del diverso "standard cognitivo", sia sotto il profilo probatorio e sia sotto quello procedimentale, che governa il procedimento principale rispetto al procedimento incidentale de libertate. Mentre il primo richiede, quale parametro giustificativo della sentenza di condanna, il superamento di "ogni ragionevole dubbio" (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), il secondo richiede, quale parametro giustificativo del provvedimento restrittivo, una qualificata probabilità di colpevolezza, ossia un livello di verosimiglianza della responsabilità penale inferiore alla soglia del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 33344 del 5/05/2023, Grossi, in motiv.), espresso dall'esistenza di elementi a carico dell'indagato che, di natura logica o rappresentativa, contengono in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova e che, quindi, non valgono, di per sé, a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'incolpato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, restando immutato il quadro indiziario o modificandosi attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di prova a carico, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità (ex multis v. Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002-01). E ciò in quanto, in sede cautelare, l'oggetto della delibazione eatitetar-e-è diverso, in quanto preordinato ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quello di merito, orientato invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598-01). 1.2.2. Tuttavia questa diversità sostanziale - e, come sarà più chiaro in seguito, anche strutturale - non esclude e, anzi, impone che la valutazione dei 9gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'indagato nel caso di dubbio, dovendosi dare continuità all'orientamento per il quale, «se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio cautelare, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile e superato sulla base di altri univoci elementi di segno opposto» (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243-01; conf., da ultimo, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982-03; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699-01; Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01). 1.2.3. Ciò precisato, rilevanti e significative sono, poi, le differenze strutturali, dal punto di vista procedimentale, che connotano il procedimento principale da quello incidentale de libertate e che si riflettono sul tema - decisivo ai fini della vicenda al vaglio - relativo all'obbligo o meno della motivazione rafforzata. A parte la diversità di schema - essendo quello incidentale, per definizione, improduttivo di effetti rispetto al procedimento principale in quanto esclusivamente funzionale agli scopi che il legislatore si ripromette di perseguire con la sua introduzione nell'ordinamento processuale - rileva soprattutto la circostanza che, mentre il primo ammette o impone, in determinati e tassativi casi, al giudice di secondo grado di acquisire materiale probatorio utile o necessario per la decisione, il secondo, da un lato, esclude, senza eccezioni, che il secondo giudice possa esercitare poteri istruttori e, dall'altro, ammette che soltanto le parti, a determinate condizioni e nel rispetto del contraddittorio nonché del limite del devolutum, possano produrre elementi diretti ad arricchire il materiale processuale sul quale è stata fondata la decisione cautelare impugnata (argumenta, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001-01 e in motiv.; Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004; Donelli, Rv. 227357-01 e in motiv.). 1.2.4. Logico corollario di tale diversità procedimentale è che il giudice dell'appello cautelare si trova, di regola, a decidere su un corredo probatorio identico a quello del primo giudice, con la conseguenza che la pars costruens del suo ragionamento, dopo avere svolto quella destruens e cioè la parte critica, non può giovarsi di un novum sul quale fondare una maggiore persuasività della decisione di riforma, sicché le divergenze, in mancanza di ulteriori elementi di prova, si radicano intorno a dissensi che raramente sono di tipo qualificatorio, ma che, sovente, sono invece di tipo prettamente probatorio. Sul punto, con orientamento al quale va data continuità, questa Corte ha chiarito (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, cit., in motiv.; Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, Padula, in motiv.) che, in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma 10sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata, in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, perché, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è appunto necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice. Tuttavia, nel procedere alla verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale del riesame deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593-01), nel senso che è richiesto un percorso motivazionale articolato che tenga conto degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente motivazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto attraursoLiacticazione attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato (Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, cit.). 1.2.5. Concludendo sul punto, combinando i principi espressi da questa Corte, con diversità di accenti in tema di appello cautelare (cfr. Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Grossi, cit. ed ivi per richiami, nonché Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, cit. e prec. conf.) - ai quali il [OSCURATO:PERSONA] intende, sincreticamente, dare continuità - va, dunque, affermato che la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell'appello de libertate, in assenza di mutamenti del materiale indiziario acquisito, di adottare una motivazione articolata che, se non può definirsi propriamente "rafforzata" in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, deve però soddisfare l'obbligo di riconsiderazione degli argomenti della decisione liberatoria impugnata, se decisivi ossia interferenti con i presupposti della differente valutazione adottata in appello, non potendo il [OSCURATO:PERSONA] de libertate ignorare le ragioni giustificative del rigetto, ma deve vagliarle criticamente e superarle con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale, configurandosi, altrimenti, un vizio di motivazione, deducibile in cassazione attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato dal [OSCURATO:PERSONA] cautelare. 2. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata non si è attenuta al suesposto principio di diritto, posto che il Tribunale del riesame, quale giudice dell'appello de 11libertate, nel ritenere configurabile la gravità indiziaria del delitto contestato sulla base di una ricostruzione di un preciso momento fattuale della vicenda, in assenza di mutamenti del materiale indiziario acquisito (costituito esclusivamente dalle risultanze captative), ha riformato in senso sfavorevole al ricorrente la decisione cautelare impugnata dal Pubblico Ministero senza adeguatamente soddisfare il siffatto obbligo di (ri)considerazione critica degli argomenti posti a fondamento della decisione liberatoria, operando una (ri)valutazione della concreta fase attuativa del piano criminoso in maniera assertiva e al contempo contraddittoria, con un percorso motivazionale apodittico ed insoddisfacente che evidenzia, in più parti, frizioni logiche - specificamente evidenziate dalla difesa e immediatamente riscontrabili, attraverso la lettura dell'avversata decisione - in particolare laddove valorizza elementi di significato equivoco colmando, attraverso mere inferenze congetturali, passaggi fattuali, allo stato, non dimostrati. 2.1. Occorre premettere, pur nei limiti di scrutinio dell'attuale fase cautelare, che non sono in discussione - perché non censurati in questa sede e non oggetto di "ribaltamento" in fase di riesame - le seguenti fasi della vicenda in contestazione: l'esternalizzazione del mandato omicidiario (duplice e specifico) conferito (telefonicamente) dal [OSCURATO:PERSONA] (quale mandante, quindi concorrente morale ex art. 110 cod. pen. del progettato duplice omicidio, sub specie di determinatore) al [OSCURATO:PERSONA] (quale mandatario, quindi concorrente materiale ex art. 110 cod. pen. col rivestito compito di "portavoce" del mandante ed esecutore incaricato del reperimento delle armi e del relativo munizionamento da utilizzare per eseguire l'ordine ricevuto); l'accettazione del mandato omicidiario da parte del [OSCURATO:PERSONA] e la successiva trasmissione dello stesso (quale sub-mandante) agli esecutori materiali (individuati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) da lui incaricati di portare a compimento il duplice agguato mortale; il reperimento di due armi da fuoco e la loro successiva esibizione, per l'approvazione, al (primo) mandante (una delle quali oggetto di successivo sequestro, unitamente ai guanti in lattice e a due giubbotti antiproiettile); la (sopraggiunta) presenza delle Forze di polizia nel luogo dell'agguato ove sostava una delle vittime designate ([OSCURATO:PERSONA]). È in contestazione, unicamente, il dato dell'uscita, o meno, del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] dall'abitazione ove avevano pianificato, col [OSCURATO:PERSONA], l'azione omicidiaria: profilo decisivo nell'apparato motivazionale dell'impugnata ordinanza perché, nella complessa sequenza fattuale - per come, allo stato, ricostruita (solamente) dalle intercettazioni (telefoniche, telematiche e ambientali) che fondano (ed esauriscono) il fascicolo cautelare - esso individua il fatto in grado di porsi in posizione di prossimità rispetto all'inizio dell'esecuzione del reato concorsuale in contestazione, sì da configurare la soglia del tentativo punibile ex art. 56 cod. pen. al di là del tradizionale (e generico) discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi. 12Ciò alla stregua dell'orientamento dominante in giurisprudenza - che il [OSCURATO:PERSONA] condivide e ribadisce - secondo il quale per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, siano qualche modo tipici, siano cioè corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata e, di conseguenza, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso (Sez. 2, n. 41649 del 5/11/2010, P.G. in proc. Vingiani e altri, Rv. 248829-01), facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso (da ultimo, Sez. 1, n. 32495 del 17/09/2025, Amato e altri, non mass.; Sez. 2, n. 9638 del 7/01/2025, S., Rv. 287849-01; Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282-01; Sez. 5, n. 33100 del 1/03/2018, S., in motiv.; Sez. 2, n. 24302 del 4/05/2017, Gentile, Rv. 269963-01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori e altro, Rv. 269931-01; Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768-01), salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930-01; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644-01; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589-01; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo e altri, Rv. 254106-011; nel senso che sussistono gli estremi del tentativo di delitto di volta in volta ipotizzato, e non quelli di desistenza volontaria, nei casi in cui la rinuncia a portare a termine il delitto sia dipesa da una causa indipendente dalla determinazione dell'agente, ovvero in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento, non per volontaria iniziativa dell'agente, ma per l'esistenza di fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione ogendano vanob cfr. Sez. 5, n. 13293 del 28/01/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 255066-01; Sez. 2, n. 51514 del 5/12/2013, Martucciello, Rv. 258076-01; Sez. 5, n. 17688 del 3/12/2004, dep. 2005, Dominici, Rv. 232124-01). 2.2. Orbene, per quel che qui direttamente rileva, il GIP di Lecce, investito della richiesta cautelare, dopo aver analiticamente descritto le fasi relative al conferimento dell'incarico omicidiario da parte dell'odierno ricorrente e alla predisposizione dei mezzi (pagg. 37-38 ord. GIP), pur ravvisando una sequenza preparatoria avanzata, ha escluso la gravità indiziaria in ordine al contestato delitto di tentato omicidio volontario in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo non integrato il requisito dell'univocità della destinazione degli atti agli effetti dell'art. 56 cod. pen., difettando del tutto «la manifestazione in una concreta fase attuativa del piano criminoso, anche solo inziale, anche solo intrapresa mediante la disposizione in atto di un agguato o 13almeno dell'incontro - anche solo dell'uscita di casa - dei soggetti agenti, finalizzato al compimento dell'omicidio» (pag. 38 ord. GIP), perché «nel caso di specie, gli indagati neppure uscivano di casa per effettuare l'azione criminale, avendo appreso preliminarmente della presenza delle forze dell'ordine nella zona in cui avrebbero potuto presumibilmente trovare una delle due vittime (ovvero il solo [OSCURATO:PERSONA]/li [OSCURATO:PERSONA] perché di [OSCURATO:PERSONA] neppure se ne parla» (pag. 39 ord. GIP). Il GIP leccese ha tratto tale convincimento (compendiabile nell'espressione, riferita agli esecutori materiali, «neppure uscivano di casa») dall'informativa di p.g., di cui cita il seguente passaggio: «...le conversazioni di cui sopra inducono a ritenere, quindi, come il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non si siano nel luogo di esecuzione del delitto solo ed esclusivamente in ragione della presenza delle forze di polizia e non per una scelta volontaria» (cfr. pag. 39 ord. GIP; cfr. pag. 3 informativa GdF dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ove si legge: «...la pianificazione dell'attività delittuosa nei confronti dei predetti, non portata a compimento solo grazie al dispositivo di prevenzione e deterrenza prontamente posto in essere da questo Nucleo unitamente alla Questura di Taranto...»). 2.2. Avverso tale decisione ha proposto appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. la Procura distrettuale di Lecce, censurando la decisione genetica nella parte in cui ha escluso la configurabilità del tentativo punibile e sostenendo, per contro, che la sequenza degli atti accertati avesse già oltrepassato la fase meramente preparatoria perché i due soggetti designati quali esecutori materiali sarebbero effettivamente usciti di casa, salvo rientrarvi, dopo aver verificato, personalmente, che nel luogo in cui si trovava (quanto meno) una delle vittime erano presenti le Forze dell'ordine (pag. 6 appello P.M.), sopraggiunte proprio per impedire l'attuazione dell'agguato di cui avevano avuto contezza durante l'ascolto delle conversazioni espletate nell'ambito di altro procedimento. 2.3. Il Tribunale del riesame di Lecce, in accoglimento dell'appello cautelare della locale Procura distrettuale, ha applicato, tra l'altro, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentato omicidio in concorso in danno del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] cautelare «la fase organizzativa era ormai conclusa» e «con la partenza della base logistica dei due sicari, era già in atto la fase esecutiva che sarebbe stata rapidamente portata a compimento esplodendo colpi di arma da fuoco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso la sala biliardo di [OSCURATO:PERSONA] di Monticchio 20, nel rione Salinella di Taranto, se non fossero intervenute le pattuglie della [OSCURATO:PERSONA] e della Guardia di Finanza» (pag. 11 ord. imp.). 2.3.1. Dunque, contrariamente a quanto affermato dal GIP (secondo il quale mancava la prova dell'avvio anche solo iniale della fase attuativa, tanto che gli 14indagati «neppure uscivano di casa»: cfr. pagg. 38-39 ord. GIP) ed in assenza di elementi investigativi sopravvenuti, per il Tribunale distrettuale è dimostrato che i due sicari fossero effettivamente partiti (con la moto) dalla base logistica, con conseguente ritenuto avvio, in quell'esatto momento, della fase esecutiva dell'agguato. Tale affermazione si fonda (cfr. pag. 8 ord. imp.) sulla frase proferita da [OSCURATO:PERSONA], alle ore 22:05 del 29 agosto 2025, mentre parlava in videochiamata col ricorrente: "Vedi che sono scesi loro.., sì gliele ho date le chiavi della moto" (progr. 521 ore 22:05:32). 2.3.2. Senonché, dopo solo un minuto, alle 22.06, [OSCURATO:PERSONA], allarmato dalla presenza delle Forze dell'ordine, contatta telefonicamente [OSCURATO:PERSONA] e lo sollecita a non considerarlo più e ad interrompere tutto ("... a me non mi considerate più! ... per colpa degli altri io mi devo andare a prendere 20 anni quando non so niente... cosa dovete fare più... circondato sto... come te lo devo dire? Che dovete fare più...": progr. 523 ore 22:06:37). 2.3.3. Infine, già alle 22.07, i tre - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - sono di nuovo insieme come da conversazione ambientale intercettata tra gli stessi in cui emerge che il [OSCURATO:PERSONA] cerca di convincere [OSCURATO:PERSONA] a non partecipare all'azione punitiva (pag. 8 ord. imp.; progr. 365 ore 22:07:50). 2.3.4. Da tale scansione - indiscussa (perché attestata dal dato intercettativo) - il Tribunale del riesame, ribaltando l'opposto decisum del GIP, ritiene che: - l'azione, già iniziata, si sarebbe «interrotta nel volgere di un minuto allorché [OSCURATO:PERSONA], dissociandosi dall'operazione, chiamò [OSCURATO:PERSONA] per avvisarlo che vi erano le forze dell'ordine» (pag. 8 ord. imp.); - «un minuto prima della chiamata del [OSCURATO:PERSONA] i due sicari erano scesi in strada, come riferito dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 9 ord. imp.); - «con la partenza della base logistica dei due sicari, era già in atto la fase esecutiva» (pag. 11 ord. imp.); - «è verosimile che il terzetto si fosse rapidamente ricomposto perché i due killer erano ancora a brevissima distanza dal luogo in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 10 ord. imp.). Tale ricostruzione non resiste però alle specifiche censure difensive, affidate ad una lunga e meticolosa disamina - con la quale sarà necessario, in sede di rinvio, dialogare in termini approfonditi - che ne denuncia l'evidente frattura logica annidata non solo sul suo assunto di partenza (ossia che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero effettivamente usciti dall'abitazione tra l'altro allontanandosene), in effetti indimostrato, ma anche sulla altrettanto indimostrata possibilità che il [OSCURATO:PERSONA], ricevuto alle ore 22.06 l'avviso del [OSCURATO:PERSONA] sulla presenza delle Forze dell'ordine nel luogo in cui si trovava la vittima designata, fosse stato in grado di avvertire i due 15presunti esecutori (che secondo il [OSCURATO:PERSONA] cautelare si sarebbero allontanati alle ore 22:05), con tale rapidità, da far sì che gli stessi già alle ore 22:07 fossero di nuovo all'interno dell'abitazione dalla quale erano poco prima usciti. Ricostruzione che il Tribunale sostiene essere «verosimile» senza un ancoraggio al materiale probatorio acquisito (v. postea § 2.3.5.2). Del resto - oppone puntualmente la [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente (pag. 11 ricorso) - pur a fronte di un'attività captativa capillare (che, tra l'altro, attingeva l'unico soggetto che in quel momento avrebbe potuto avvisare gli esecutori, ossia il [OSCURATO:PERSONA]), l'ordinanza impugnata non offre alcun elemento concreto da cui ricavare come e quando lo stesso avesse avuto la materiale possibilità di contattare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; né tanto meno dimostra (o si pone il problema di farlo) - qualora i due sicari fossero effettivamente usciti, come postula il Tribunale - da quanto tempo lo fossero, dove fossero arrivati (e dunque quanto si fossero allontanati) e conseguentemente in quanto tempo avrebbero potuto, se avvisati, ritornare dal [OSCURATO:PERSONA]: indicazioni, tutte, fondamentali ai fini del successivo argomento - che si denuncia illogico - secondo cui alle 22:07 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero tornati all'interno dell'abitazione anziché essere sempre rimasti in quel luogo (ciò a fronte del dato certo che alle 21:52 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano ancora insieme: cfr. pag. 8 ord. imp.; progr. 515 ore 21:52:33). Con la valenza di tali elementi il Tribunale distrettuale, nel ribaltare la precedente decisione di rigetto della domanda cautelare, sebbene abbia attinto al medesimo compendio investigativo (nella specie intercettativo) del primo giudice, manca di confrontarsi in maniera sostanziale, critica e compiuta, ad onta della loro possibile attitudine disarticolante, rispetto ad un elemento-cardine della ricostruzione oggettiva sussunta nell'avversata decisione, perché su di essa poggia, in tesi d'accusa, l'avvio dell'attività punibile agli effetti dell'art. 56 cod. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. Trattasi di indicazioni e di elementi di valutazione fondamentali per rendere eventualmente coerente l'assunto - altrimenti assertivo ed indimostrato - secondo il quale alle 22.07 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero tornati all'interno dell'abitazione anziché essere, invece, sempre rimasti in quel luogo, come pure potrebbe logicamente evincersi - ad avviso della difesa ricorrente - ad una complessiva lettura critica (anche) delle successive intercettazioni (v. postea § 2.4). Osserva il [OSCURATO:PERSONA] come la conclusione cui sul punto perviene apoditticamente il Tribunale del riesame, nella parte in cui assume l'uscita di Collella e [OSCURATO:PERSONA] dall'abitazione (che neppure risulta identificata) ove era presente il [OSCURATO:PERSONA] ed il loro allontanamento - per quel che è dato evincere, allo stato, dal fascicolo cautelare (e salvo i futuri apporti investigativi e della eventuale fase di merito) - non si presenti come l'esito di uno sviluppo motivazionale realmente coerente, 16completo e logicamente necessitato, ma piuttosto come il risultato di una sequenza argomentativa assertiva, che postula il fatto da provare e, su tale postulato, fonda il successivo (ma indinnostrato) approdo qualificatorio, in barba al canone della motivazione articolata richiesta al Tribunale del riesame in caso di riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione cautelare liberatoria. È dunque sotto il profilo della tenuta logica del ragionamento decisorio su cui il [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha ricostruito l'agire dei soggetti individuati come esecutori materiali (e, di riflesso, dell'agire dell'odierno ricorrente, quale determinatore) e, conseguentemente, sulla correttezza del procedimento inferenziale seguito dall'ordinanza impugnata, che si annidano i denunciati vizi motivazionali, di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. 2.3.5. A ben vedere, cosa sia esattamente successo tra le ore 22:05 (orario in cui i sicari - secondo il [OSCURATO:PERSONA] - sarebbero scesi) e le ore 22:07 (in cui i tre sarebbero stati di nuovo insieme) non risulta precisamente accertato, posto che - osserva la Corte - non sono stati compiuti, almeno allo stato delle investigazioni, riscontri sul contenuto delle captazioni (quali, esemplificativamente: estrapolazione delle immagini di videosorveglianza o satellitari onde procedere all'eventuale identificazione degli indagati; in caso positivo, successive rilevazioni e comparazioni antropometriche; tracciamento e geolocalizzazione dei veicoli - moto ed auto - in uso degli indagati ed eventuale estrapolazione dei dati GPS ove disponibili; estrazione dei data positioning e successiva mappatura del traffico telefonico dei cellulari in uso agli indagati e al [OSCURATO:PERSONA]; identificazione dell'abitazione da cui sarebbero usciti i sicari; successivo rilevamento della distanza metrica tra detta abitazione e il luogo dell'agguato, con rilevazione dei tempi di percorrenza e verifica di compatibilità della tempistica di rientro come attestata dalle captazioni; perquisizione ed ispezione domiciliare e dei veicoli funzionali al rilevamento di tracce, biologiche o di altra natura, attestanti la presenza degli indagati e l'effettivo utilizzo del mezzo di locomozione; annotazioni di p.g. circa l'avvistamento degli indagati in loco). Al riguardo, il Tribunale distrettuale, senza pronunciarsi esplicitamente su cosa sia accaduto in quei due minuti, nell'impugnata ordinanza lascia intendere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo essere usciti in strada (il che - secondo il [OSCURATO:PERSONA] cautelare - già avrebbe integrato il tentativo punibile), si sarebbero accorti (o sarebbero stati avvertiti) della massiccia presenza delle Forze di polizia e sarebbero tornati subito indietro. Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], il fatto che un minuto dopo la chiamata del [OSCURATO:PERSONA], alle 22.07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero di nuovo assieme non smentirebbe il tenore dell'informazione resa in precedenza dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] ("vedi che sono scesi") e pertanto, «non costituisce un riscontro 17all'assunto difensivo che tutti e tre non intendessero eseguire l'agguato e fingessero di assecondare il loro dominus» (pagg. 9-10 ord. imp.); «[è] infatti verosimile che il terzetto si fosse rapidamente ricomposto perché i due killer erano ancora a brevissima distanza da luogo in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 10 ord. imp.). Ma proprio in quest'ultimo passaggio si annida la debolezza (recte: l'apparenza) e l'assertività della motivazione dell'ordinanza impugnata tale da inficiarne, irrimediabilmente, la tenuta complessiva in termini di logica inferenziale, di cui il Tribunale ha fatto mal governo, rifugiandosi oltretutto in una tautologica conclusione logistica («...a brevissima distanza») del tutto estranea risultanze d'indagine (dalle quali non affiora alcuna mappatura dei luoghi, neppure identificati a livello toponomastico). 2.3.5.1. Al riguardo occorre rilevare - e ribadire - come nella valutazione probatoria giudiziaria, così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, ecc.), sia corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza; è tuttavia necessario - affinché il giudizio di verosimiglianza sia logicamente e giuridicamente accettabile - che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; conf. Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone e altri, Rv. 261220-01; Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01); in caso contrario, il dato "verosimile" si pone come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti agli atti (Sez. 6, n. 15987 del 9/04/2009, Massimino; Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, P.G. in proc. Sala e altri, Rv. 230873-01). Allorché viene offerto di provare che ciò che appare simile al vero contrasta con il reale accadimento, quando cioè venga dedotta una prova avente ad oggetto proprio la falsificazione/validazione, nel caso concreto, della massima di esperienza, la mancata ammissione della prova non consente di ritenere logicamente per vero ciò che appare solo verosimile (già Sez. 6, n. 4668 del 28/03/1995, Layne ed altri, Rv. 201152-01). 2.3.5.2. Orbene, osserva questa Corte che il Tribunale del riesame, trovandosi a decidere su un corredo investigativo (nella specie esclusivamente intercettativo) identico a quello già vagliato in senso opposto dal primo giudice della cautela, per giustificare in modo logico, esaustivo, non apparente e conforme alla giurisprudenza in tema di appello cautelare (v. retro § 1.2.5.) tale apodittica affermazione sulla rapida ricomposizione del terzetto e sulla brevissima distanza dei killer avrebbe dovuto essere in possesso di dati di carattere investigativo o documentale, quali: 18a) l'individuazione del luogo (allo stato non identificato dalla Procura) dal quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero partiti; b) l'individuazione del sito di destinazione (in tesi d'accusa, il circolo di biliardo nel quartiere "Salinelle" dove stazionava il [OSCURATO:PERSONA], come avvistato dalla p.g.); c) la distanza tra i due luoghi (allo stato non quantificata dalla Procura); d) il tempo di percorrenza in moto (allo stato non calcolato dalla Procura) Solo se in possesso di tali dati obiettivi suffraganti l'asserita - ma non spiegata - estrema vicinanza («a brevissima distanza») tra il luogo della presunta partenza dei sicari e quello di stazionamento della vittima (e delle Forze dell'ordine sopraggiunte) il Tribunale distrettuale avrebbe potuto plausibilmente affermare - senza incappare nella petizione di principio e, quindi, nel vizio di motivazione apparente - che, sotto il profilo fattuale, fosse sufficiente un minuto (che è esattamente il tempo intercorso tra la telefonata di [OSCURATO:PERSONA] e il "ricongiungimento" dei tre protagonisti) perché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si bloccassero in itinere e tornassero alla base e che, sotto il profilo giuridico, fossero sufficienti due minuti (che è esattamente la durata dell'uscita rilevata dal Tribunale) per ritenere già configurabile il tentativo punibile. Di tali dati oggettivi - osserva questa Corte - non v'è alcuna traccia nell'impugnata ordinanza (né avrebbe potuto esserci, in rilevato difetto di riscontri investigativi del contenuto delle conversazioni intercettate), la quale, dunque, rivela un iter concettuale che resta monco e che non si confronta con quello dell'opposta decisione liberatoria del GIP, nei termini rigorosamente richiesti dalla suesposta giurisprudenza di legittimità cui questa Corte intende conformarsi (v. retro § 1.2.5.). A questa stregua, le conclusioni - fattuali prima che giuridiche - cui è giunto il Tribunale distrettuale circa l'intrapresa fase esecutiva da parte dei presunti sicari («perché, avuto riguardo alla peculiare tipologia del reato che doveva essere commesso, ossia un agguato mortale a colpi di arma da fuoco sulla pubblica via, a bordo di una moto, in danno di una vittima che le forze dell'ordine attestano di aver individuato nei pressi dell'ingresso del circolo ricreativo, conformemente a quanto indicato dal Co/ella [..], non erano richieste ulteriori attività preparatorie di particolare difficoltà, ove si consideri che i killer dovevano soltanto rapidamente irrompere sul luogo del delitto, sparare a bruciapelo all'indirizzo del [OSCURATO:PERSONA]//i e dileguarsi»: pag. 10 ord. imp.), con ricadute anche nei confronti del mandante odierno ricorrente, rivelano la complessiva fragilità e assertività dell'impianto motivazionale, frutto di un ragionamento congetturale, avendo assunto come dato certo un aspetto fattuale - decisivo (perché, ai fini della gravità indiziaria, segnerebbe l'inizio dell'azione punibile ex art. 56 cod. pen.) - già escluso dal primo giudice e che, a tutto voler concedere, era dubbio, così privando l'avversato 19provvedimento di quella necessaria linearità dimostrativa e di quell'articolato confronto critico che avrebbero potuto giustificare un così drastico superamento della motivazione genetica ed assolvere ai richiesti obblighi di motivazione vincolata ex art. 292 cod. proc. pen. che la legge processuale pone a carico (tanto del primo giudice della cautela nel caso di accoglimento della domanda cautelare quanto, allo stesso modo, anche) del giudice dell'impugnazione nel caso di accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero (cfr. Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, Padula e altri, in motiv. § 5). 2.4. L'ordinanza impugnata è viziata anche sotto altro correlato profilo motivazionale che lambisce il travisamento (per omissione) del dato probatorio. Invero, al cospetto di una provvista indiziaria basata - allo stato - esclusivamente sulle risultanze intercettative, il Tribunale non ha adeguatamente chiarito quale valenza e quali ricadute ha, in termini di coerenza logica complessiva, la versione "di comodo" che, circa un'ora dopo, alle 23:03, [OSCURATO:PERSONA] «al fine di difendere il suo orgoglio criminale» (pag. 8 ord. imp.) imponeva al [OSCURATO:PERSONA] di riferire a Salannina («che si erano comunque recati assieme sul luogo dell'agguato»: pag. 8 ord. imp.) sulla lettura del dato captativo delle precedenti ore 22:05 e 22:07. 2.4.1. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente ha suffragato la propria tesi (principale) che nega l'uscita dei presunti sicari per porre in essere l'agguato valorizzando l'esplicita pianificazione, già nel frangente delle ore 22:07, della versione di comodo da offrire al Salannina ("...Mo deve sapere che stasera siete andati senza dire...incle... Questura": progr. 365 ore 22:07:50) ed ha eccepito l'incompletezza del "brogliaccio" (che resta omissato rispetto alla domanda che il [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva al [OSCURATO:PERSONA] in relazione al contenuto della conversazione avuta un minuto prima con [OSCURATO:PERSONA]: "cosa hai detto a Victor che siamo andati?", pag. 12 ricorso). Inoltre, ha specificamente dedotto che il falso riferimento all'utilizzo della moto delle ore 23:03 (indicazione che - anche secondo il Tribunale - era «non veritiera»: pag. 8 ord. imp.) concorrerebbe a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA], già nella telefonata delle ore 22:05 con il [OSCURATO:PERSONA], avesse falsamente riferito al ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano appena usciti per fare l'avvio all'azione: anche in quel dialogo, infatti, il primo ci teneva a specificare, in risposta alla domanda del suo interlocutore, che aveva dato loro "le chiavi della moto" (cfr. pag. 8 ord. imp.; progr. 521 ore 22:05:32). 2.4.2. Sostiene in definitiva la [OSCURATO:PERSONA] - con argomento logico privo di adeguata risposta nell'avversata decisione e col quale il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, dovrà necessariamente confrontarsi in maniera più approfondita e concludente - che se i presunti esecutori fossero realmente usciti dall'abitazione all'orario indicato nell'ordinanza impugnata, tanto più con la loro moto, non 20avrebbe avuto alcun senso pianificare una versione di comodo, poi effettivamente riferita al [OSCURATO:PERSONA] (cfr. progr. 543 ore 00:20:46), tra l'altro dettagliata e finalizzata proprio a non apparire inadempienti agli occhi del presunto mandante (cfr. pag. 9 ord. imp.; progr. 533 ore 23:03:07). Al cospetto di siffatte articolate censure difensive, che traggono fondamento atti del fascicolo cautelare puntualmente allegati, sussiste l'ulteriore denunciato vizio motivazionale dell'impugnata ordinanza, per aver scelto acriticamente una delle possibili letture dal dato intercettativo delle ore 22:05 - quella dell'effettiva uscita per porre in essere l'agguato mortale - senza porla in coerenza logica con le ulteriori circostanze emerse dal dato medesimo e, così, sviluppando una più ampia ricostruzione della vicenda fattuale evidentemente illogica e (parzialmente) travisata, traendo proprio da tali assunti ipotetici il presupposto per sostenere, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, la gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA], ma senza confrontarsi criticamente con la riformata decisione liberatoria del primo giudice. Invero, fermo il principio giurisprudenziale - come autorevolmente statuito dal massimo Consesso nomofilattico (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01) - secondo il quale l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni e del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva valutazione del giudice di merito (principio ripreso e confermato, ex multis, da Sez. 6, n. 25745 del 30/4/2025, Arcari, non mass.; Sez. 3, n. 24318 del 18/3/2025, Bondì e altri, non mass.; Sez. 1, n. 25939 del 29/4/2024, L., Rv. 286599-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01), con la conseguenza che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile (da ultimo, Sez. 1, n. 15308 del 19/02/2026, Morabito, Rv. 289823- 01; conf. Sez. 3, n. 29940 del 11/3/2025, Bernabò e altri, non mass.; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516-01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190-01; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994-01), nella specie affiora proprio siffatto travisamento del dato intercettativo, apprezzabile ictu ()culi, nei termini di omessa e non completa valutazione critica dell'intero compendio captativo. 213. In conclusione, sussiste il vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (assorbito quello di cui alla lett. b dedotto dal ricorrente in relazione agli artt. 56, 110 e 575 cod. pen.), in quanto il controllo sulla logicità e coerenza della motivazione dell'avversata decisione che compete a questa Corte relativamente alla verificazione dell'avvio dell'azione esecutiva - da sussumere successivamente, se ritenuta dimostrata in termini di gravità indiziaria, sotto l'art. 56 cod. pen. in riferimento agli artt. 110 e 575 cod. pen. - deve essere rivolto ad appurare se il giudice dell'appello cautelare abbia indicato le ragioni del convincimento che si è formato e se queste siano plausibili, cioè fondate sull'intero materiale probatorio disponibile, in modo che le conclusioni, agli effetti (allo stato) della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., risultino il frutto di sillogismi logici; invece, nell'ordinanza impugnata le conclusioni, interferenti con i presupposti della opposta valutazione adottata dal primo giudice sulla base del medesimo compendio probatorio, appaiono fondate su dati non certi o, comunque, non adeguatamente dimostrati, e su un esame parziale e tutt'altro che obbligato del dato intercettativo, frutto di un ragionamento congetturale. Il libero convincimento del giudice dell'appello cautelare, nel tessuto motivazionale di riforma del decisum liberatorio di prime cure, non risulta giustificato da una motivazione articolata, coerente ed immune dai denunciati vizi, perché gli elementi indiziari, per come rappresentati, non appaiono concludenti ed univoci ed anzi consentono una ricostruzione alternativa dei fatti, come offerta dal primo giudice della cautela con argomenti con i quali il Tribunale dell'appello de libertate non si è confrontato criticamente, sicché deve escludersi che il giudizio di gravità indiziaria espresso nell'impugnata ordinanza possa qualificarsi come logico, e corretto, giacché converge verso un risultato che non è contrassegnato da coerenza e ragionevolezza. In altri termini, le mere congetture affermate dal Tribunale circa l'avvio della fase esecutiva apprezzabile agli effetti degli artt. 56 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. - tratte dal medesimo corredo intercettativo valutato in senso opposto nell'ordinanza genetica - non appaiono sufficienti a dimostrare, allo stato delle acquisizioni (e fatti salvi i futuri apporti investigativi e del merito), la gravità indiziaria del delitto tentato concorsuale in contestazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si dispone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Lecce per nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi di diritto sopra enunciati. 22 P.Q.MRO ,[OSCURATO:PERSONA].,IAP.0 G![OSCURATO:PERSONA] !cugr2i 23