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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18472/2026

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avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari, che ha confermato per [OSCURATO:PERSONA], coimputato e unico appellante, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, per i reati di cui agli artt. 223 e 216, comma 1, n. 1) e 2), L. Fall; rilevato che i ricorrenti, quali coimputati non appellanti, non avevano diritto alla citazione ex art. 601, comma 1, cod. proc. pen., che prevede la citazione dell'imputato non appellante solo se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre uno dei casi previsti dall'art. 587 cod. pen., da escludere nel caso di specie anche tenuto conto che gli imputati rispondevano di distinte condotte relative ai singoli periodi in cui ognuno aveva ricoperto il ruolo di amministratore; rilevato inoltre che in tema di effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587 cod. proc. pen.) la mancata citazione dell'imputato non appellante implica una valutazione negativa del giudice in ordine all'estensibilità dei motivi di appello e, nel caso in cui l'imputato non appellante ritenga di avere diritto all'estensione degli effetti dell'impugnazione proposta da altri, può farli valere in sede esecutiva in quanto essi operano come rimedio straordinario, possibile nonostante il giudicato, e non in sede di legittimità nella quale è preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi (Sez.5, n. 17650 del 11/02/2004, Tresca, Rv. 229235).

Rilevato che i ricorrenti non avevano diritto alla notifica dell'appello del coimputato anche perché non erano legittimati a proporre appello incidentale, rimedio che, anche a seguito della modifica dell'art. 595 cod. proc. pen. introdotta con il d.lgs. 11/2018, conserva la propria natura di impugnazione esclusivamente antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa (Sez.1, n. 12824 del 13/02/2020, Ferraresi, Rv. 278816). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari, che ha confermato per [OSCURATO:PERSONA], coimputato e unico appellante, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, per i reati di cui agli artt. 223 e 216, comma 1, n. 1) e 2), L. Fall; rilevato che i ricorrenti, quali coimputati non appellanti, non avevano diritto alla citazione ex art. 601, comma 1, cod. proc. pen., che prevede la citazione dell'imputato non appellante solo se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre uno dei casi previsti dall'art. 587 cod. pen., da escludere nel caso di specie anche tenuto conto che gli imputati rispondevano di distinte condotte relative ai singoli periodi in cui ognuno aveva ricoperto il ruolo di amministratore; rilevato inoltre che in tema di effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587 cod. proc. pen.) la mancata citazione dell'imputato non appellante implica una valutazione negativa del giudice in ordine all'estensibilità dei motivi di appello e, nel caso in cui l'imputato non appellante ritenga di avere diritto all'estensione degli effetti dell'impugnazione proposta da altri, può farli valere in sede esecutiva in quanto essi operano come rimedio straordinario, possibile nonostante il giudicato, e non in sede di legittimità nella quale è preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi (Sez.5, n. 17650 del 11/02/2004, Tresca, Rv. 229235). Rilevato che i ricorrenti non avevano diritto alla notifica dell'appello del coimputato anche perché non erano legittimati a proporre appello incidentale, rimedio che, anche a seguito della modifica dell'art. 595 cod. proc. pen. introdotta con il d.lgs. 11/2018, conserva la propria natura di impugnazione esclusivamente antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa (Sez.1, n. 12824 del 13/02/2020, Ferraresi, Rv. 278816). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18472/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris