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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 23387/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO .

La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 11 gennaio 2022, parzialmente riformando, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, pronunciata il 14 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la continuazione con i fatti giudicati con sentenza irrevocabile e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione a più episodi del reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, replicato con memoria del 31 marzo u.s., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di continuazione cd. esterna, nell'individuazione del reato più grave, il giudice della cognizione può fare riferimento al criterio della pena previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447) e la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 sul reato più grave in relazione alla pena concretamente inflitta e sull'equità degli aumenti per continuazione, individuati in misura minima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO . La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 11 gennaio 2022, parzialmente riformando, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, pronunciata il 14 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la continuazione con i fatti giudicati con sentenza irrevocabile e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione a più episodi del reato di cui all'art. 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, replicato con memoria del 31 marzo u.s., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di continuazione cd. esterna, nell'individuazione del reato più grave, il giudice della cognizione può fare riferimento al criterio della pena previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447) e la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 sul reato più grave in relazione alla pena concretamente inflitta e sull'equità degli aumenti per continuazione, individuati in misura minima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 ap
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