CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 40884/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 10 luglio 2025, il Tribunale di Padova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 624-bis cod. pen., al medesimo ascritti in concorso. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione il 29 agosto 2025 per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al mancato proscioglimento in ordine alla corretta valutazione giuridica dei fatti. 3. Il ricorso è inammissibile. Va rilevata la tardività del ricorso, proposto il 29 agosto 2025, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La motivazione della sentenza impugnata è stata resa contestualmente alla deliberazione all'udienza del 10 luglio 2025 ex art. 544, comma 1, cod. proc. pen., alla presenza dell'imputato, con conseguente scadenza del termine per impugnare il 25 luglio 2025 ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 4. L'inammissibilità del ricorso deve essere, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., pronunciata de plano. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore