CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; il procedimento si è svolto in forma scritta: lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 giugno 2021, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 76 d.P.R. n. 445/2000 e 483 cod. pen., per avere attestato, nella domanda di assunzione a tempo determinato come operatore socio sanitario, l'assenza di carichi pendenti e di condanne, pur avendo egli in corso plurimi procedimenti penali ed avendo riportato plurime sentenze definitive di condanna (come indicato in imputazione), irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. La Corte, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quanto segue. Il prevenuto era a perfetta conoscenza dei processi pendenti a suo carico e delle patite condanne definitive. Quanto all'elemento piscologico il modulo prestampato non dava adito a dubbi o equivoci, sollecitando, espressamente, chi l'avrebbe dovuto compilare a riportare i "carichi pendenti" e le "condanne" patite. Né poteva riconoscersi il fatto di particolare tenuità, previsto dall'art. 131 bis cod. pen., considerando che il falso era stato consumato in relazione alla possibile instaurazione di un rapporto lavorativo. Non vi erano ragioni per concedere le attenuanti generiche anche considerando le precedenti condanne patie dal prevenuto e, nel suo complesso, la pena risultava adeguata al fatto. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli posto che questi si era limitato a compilare un modulo prestampato, non prestandogli solo una particolare attenzione. Al più poteva ritenersi che egli avesse consumato una condotta meramente colposa, anche considerando il fatto che i reati, oggetto delle precedenti condanne e dei procedimenti pendenti, non avevano attinenza alcuna rispetto all'assunzione dal medesimo richiesta. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., non avendo l'imputato ottenuto di essere realmente assunto.2.3. Con il terzo motivo lamenta la carenza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena. 3. Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile perché versato in fatto e perché difetta di specificità in quanto non affronta la motivazione spesa sul punto - la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, il dolo generico - dalla Corte distrettuale. Si deve innanzitutto ricordare che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza (ex plurimis: Sez. 5, n. 2496 del 19/12/2019, dep. 2020, Della Polla, Rv. 278134), in tema di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, è esclusa la configurabilità del dolo generico solo quando la dichiarazione ritenuta non veritiera sia contenuta in un modulo prestampato e questo faccia riferimento ad una normativa solo genericamente indicata. Se ne deduce che, nel caso di specie, ove, nel modulo prestampato, era inequivocabilmente richiesto di riportare i "carichi pendenti" e le "condanne penali", non vi fosse alcuna possibilità di dubbio in ordine a tale sollecitazione, tanto più in capo al prevenuto che, vista la pluralità di processi, definitivi o in corso, a cui era ed era stato soggetto, ben conosceva il significato di tali espressioni. Il motivo è, pertanto, anche manifestamente infondato. 2. Il secondo motivo di ricorso, argomentato sul mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., è anch'esso inammissibile. Si è, infatti, anche di recente affermato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044).Risulta pertanto priva di manifesti vizi logici la motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale che ha valorizzato la gravità della condotta perché commessa in relazione alla richiesta di instaurazione di un rapporto lavorativo (particolarmente delicato perché da svolgersi nel settore sanitario). Del tutto irrilevante è poi la circostanza, opposta dalla difesa, che l'imputato non abbia effettivamente ottenuto la richiesta assunzione, trattandosi di fatto storico successivo alla condotta incriminata e non risultandone peraltro neppure la specifica ragione (che avrebbe potuto anche discendere dalle false dichiarazioni per cui è processo). 3. Anche il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio è inammissibile posto che: - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (le precedenti condanne patite dall'imputato), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); - la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore